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Onlus: il Fisco spiega la novità della dichiarazione sostitutiva

Dopo la pubblicazione in Gazzetta del modello di dichiarazione, alle direzioni regionali sarà più facile eseguire il controllo preventivo sui requisiti delle organizzazioni

di Benedetta Verrini

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del modello di dichiarazione sostitutiva che le organizzazioni dovranno presentare in allegato alla comunicazione d’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus, il notiziario dell’Agenzia Entrate, Fiscooggi (www.fiscooggi.it), è intervenuto a precisare ulteriormente le finalità delle nuove regole d’iscrizione e le modalità operative per iscriversi correttamente. “Prima dell’emanazione del decreto n. 266/2003” spiega Fiscooggi, “le organizzazioni che intendevano assumere la qualifica di Onlus e, quindi, avvalersi delle agevolazioni introdotte dal decreto legislativo n. 460/1997, dovevano darne comunicazione alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trovava il loro domicilio fiscale solamente mediante l’apposito modello approvato con decreto del ministro delle Finanze 19 gennaio 1998”. Attraverso questa semplice comunicazione, l’organizzazione si qualificava come Onlus, autocertificando il possesso dei requisiti necessari per essere qualificata come Onlus. “Tale sistema poteva comportare, tuttavia, l’inserimento nell’anagrafe di soggetti sprovvisti dei necessari requisiti” prosegue Fiscooggi. Per ovviare a questo inconveniente, con il decreto n. 266/2003 è stato espressamente stabilito che l’iscrizione nell’anagrafe delle Onlus avvenga soltanto a seguito del controllo da parte delle direzioni regionali. Per consentire il controllo preventivo da parte delle direzioni regionali, è stato stabilito che al modello di comunicazione – approvato con decreto del ministro delle Finanze 19 gennaio 1998 – sia allegata una dichiarazione sostitutiva, resa e sottoscritta dal legale rappresentante della Onlus. “La presentazione della dichiarazione sostitutiva, nella quale devono essere attestate le attività svolte e il possesso dei requisiti di cui all’articolo 10 del Dlgs n. 460/1997, è, quindi, una novità introdotta per facilitare il preventivo controllo dell’esistenza dei requisiti, previsto dall’articolo 1 del decreto n. 266/2003. Tale controllo mira a impedire l’utilizzo dei benefici fiscali da parte di soggetti privi sin dall’inizio dei requisiti richiesti dall’articolo 10 del Dlgs n. 460/1997”.


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