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Onlus e esclusione di soci: come procedere

Le vostre domande/ Per legge è obbligatorio prevedere nello statuto la frase «è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa»

di Carlo Mazzini

Nel libro dei soci della nostra onlus vi è l?elenco completo con i dati anagrafici e quant?altro. Nel momento in cui dichiariamo dimesso un socio, vuoi perché non dà più sue notizie, vuoi perché non paga più la quota associativa, qual è la corretta procedura per considerarlo a tutti gli effetti non più socio? Come lo rintracciamo se ha cambiato casa o città?
Cosimo V.

Risponde Carlo Mazzini
www.quinonprofit.it

Per legge, in quasi tutti gli enti di tipo associativo è obbligatorio prevedere nello statuto la frase «è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa». Chi si associa cioè non lo fa già prevedendo (o facendo presagire) una sua disassociazione. Pertanto, ove non fosse richiesto il versamento della quota sociale, poco o nulla può smuovere l?associato dal suo status. Se invece lo statuto prevede una quota sociale, il suo saldo, nei modi e nei termini previsti, riconferma la volontà di permanenza del socio.

Dipende poi da cosa c?è scritto nello statuto. Gli statuti infatti devono considerare anche i criteri di esclusione dei soci, che normalmente includono lo svolgimento di attività contrarie alle idealità dell?ente e il mancato pagamento delle quote. Una nota pratica: i soci devono comunicare il loro ultimo domicilio. Se non lo fanno neppure dopo opportuni solleciti, constatata anche un?assenza dalla vita associativa, l?organo competente prenderà atto che il «comportamento concludente» del socio palesa un suo disinteresse verso le finalità dell?associazione, e provvederà a cancellare il socio dall?omonimo libro.

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