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Onlus: agevolazioni fiscali solo per solidarietà sociale

Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate

di Gabriella Meroni

Non basta che le Onlus svolgano la loro opera in uno dei settori previsti dalla legge. Per godere delle agevolazioni fiscali e’ necessario che perseguano anche fini di “solidarieta’ sociale”. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate in un articolo della sua rivista telematica “Fiscooggi”. Le Organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale devono, lavorando negli undici settori elencati dal decreto legislativo n.460 del 1997, “procurare vantaggi” alle seguenti categorie: soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; componenti collettivita’ estere limitatamente agli aiuti umanitari. Ci sono poi attivita’ per le quali i fini solidali sono considerati “immanenti” prescindendo dalle condizioni di svantaggio dei destinatari. Si tratta della assistenza sociale e socio-sanitaria, la beneficenza, la tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, la tutela e valorizzazione dell’ambiente, le attivita’ di promozione culturale e artistica per cui sono riconosciuti apporti economici dall’amministrazione centrale dello Stato, la ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni o affidata da esse alle universita’ o a enti di ricerca.


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