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Oneri fiscali ridotti per gli interinali

Nuova legge definisce la responsabilità delle aziende interinali

di Redazione

È passato abbastanza sotto silenzio il fatto che l?articolo 7 della legge 133, il collegato alla Finanziaria che detta disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, pubblicata sul Supplemento ordinario, n. 96/L della G.U. n. 113 del 17 maggio ?99, modifica, inserendo l?articolo 26/bis la legge 196/97 che istituisce il lavoro interinale. ?I rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere ai sensi dell?articolo 1, comma 5, lettera f), all?impresa fornitrice degli stessi, da quest?ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell?Iva di cui all?articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all?articolo 26 del citato decreto n. 633 del 1972?. Questo recita l?articolo 26 bis della legge 196/97 introdotto dal collegato alla finanziaria ?99. In pratica diminuiscono gli oneri fiscali che gravano sui contratti di lavoro temporaneo. Si prosegue quindi sulla strada della defiscalizzazione degli oneri sociali come strumento per favorire il rilancio degli investimenti e la crescita dell?occupazione. I rimborsi previsti, fino a ora a carico delle aziende che usufruiscono delle prestazioni dei lavoratori temporanei, non partecipano a comporre la base imponibile dell?imposta sul valore aggiunto. La nuova legge inoltre chiarisce definitivamente le responsabilità delle agenzie di lavoro temporaneo e delle imprese utilizzatrici ai fini della sicurezza dei lavoratori assunti temporaneamente.


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