Formazione

Ogm: Tar Lazio, cibo bambini li indichi in etichetta

Clamorosa sentenza: dichiarato illegittimo il dm del maggio 2001, con cui Veronesi ammetteva deroghe. Il Codacons vince il ricorso: devono essere dichiarati;

di Giampaolo Cerri

Il biotech finisce k.o. al Tar del Lazio: illegittimo il decreto ministeriale che esonerava i produttori di prodotti per i lattanti dal dichiarare in etichetta eventuali tracce di Ogm. Accogliendo un ricorso dell’associazione consumatori Codacons, la III sez. preesieduta da Carmelo Pellicanò (consiglieri Umberto Realfonzo e Silvestro Maria Russo), hanno sostenuto l?illegittimità del D. M. Veronesi 371/01 nella parte in cui, modificando l?art. 4 comma 2 ult. per. Del D. M. 500/94. «La sentenza, che costringerà al ritiro dei prodotti dal commercio per effettuare l?esame del DNA ed eventuale etichettatura», dice un comunicato del Codacons, «ha ribadito in modo netto il divieto assoluto di Ogm nei prodotti alimentari per lattanti, costringerà anche i produttori a verificare, prima di mettere in commercio le scatole di pappette, latte e d omogeneizzati, se per caso vi siano tracce minime di ogm anche al di sotto dell?1%, generalmente consentito dall?UE per tutti gli alimenti. Chi acquista un prodotto per bambini, dice il Tar, deve sapere con assoluta certezza se questo contiene ogm, anche in misura infinitesimale. «Un?importante sentenza, dunque, in materia di tutela della conoscenza dei consumatori di ciò che mangiano e anche una delle prime applicazioni concrete della legge 281/98 che consente alle associazioni di consumatori come il Codacons di agire in difesa e in rappresentanza della collettività degli utenti». Così si legge nella sentenza: ?Nell?art. 4, c 1 del DM 500/1994 non può essere intesa, secondo il significato proprio delle parole e delle frasi adoperate , se non nel senso che la tolleranza prevista dal regolamento (CE) n. 49/2000 riguardi il solo uso di materiale derivato da Ogm, altrimenti esclusi in ogni altro caso. Le altre disposizioni del regolamento (CE) 49/2000 (recte, del reg. CE 1139/98), connesse all?esenzione del produttore dall?obbligo di indicare le tracce accidentali di ogm negli alimenti ordinari, posson valere solo in tal contesto e non anche in quello degli alimenti particolari, le regole della cui etichettatura richiamano quelle generali di cui alla dir. 79/112/ CEE solo in via residuale. In ogni caso, la tolleranza della presenza di tracce di ogm negli alimenti per lattanti e di proseguimento, integrando una deroga espressa all?esclusione dell?uso di Ogm, in questi ultimi, è di stretta interpretazione e non può concernere che l?oggetto proprio della norma derogata, ossia detto uso e non anche altri elementi spuri o non precisamente contemplati. Il principio di precauzione e la necessità della formazione, da parte dei consumatori di tali alimenti, di un consenso effettivamente informato su essi, in relazione alla qualità dei destinatari degli stessi e alla particolare protezione accordata alla buona salute di lattanti e bambini, non consentono deroghe all?etichettatura di tali prodotti né implicite, né inferite, mercè il gioco dei rimandi normativi plurimi, da disposizioni pensate per gli alimenti generici. Pertanto, se la peculiarità degli alimenti per lattanti e di proseguimento ha indotto il legislatore comunitario a dettar regole ad hoc, in ordine alla loro composizione e all?etichettatura, a più forte ragione tale disciplina speciale, la cui razio è evidentemente ispirata ad una più ponderata e rigorosa valutazione degli effetti degli ogm sulla salute dei bambini, non può essere ulteriormente derogata oltre lo scopo per cui la citata tolleranza è stata pensata?. A seguito di questa sentenza il Codacons ha chiesto al Procuratore della Repubblica di Torino Raffaele Guariniello, che ha aperto un?indagine sui prodotti alimentari contenenti Ogm, di chiedere ai Nas il ritiro dal commercio di tutti quei prodotti che non indichino nell?etichetta la quantità di ogm contenuto.


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