Cultura

Ogm/La Corte di giustizia assegna un punto alla Monsanto

Nella battaglia legale promossa dalla multinazionale biotech contro l'Italia, arriva il parere dell'avvocato generale. Che censura le cautele italiane

di Benedetta Verrini

L?immissione di nuovi alimenti transgenici sul mercato europeo può essere fermata solo se questi comportano dei rischi reali per la salute o per l?ambiente. Quindi, le misure di protezione adottate dagli Stati membri devono basarsi sull?esistenza di una sostanziale pericolosità degli alimenti. E? il parere dell?avvocato generale della Corte di giustizia europea, Siegbert Alber, presentato il 13 marzo 2003, nell?ambito della battaglia legale lanciata dalla Monsanto contro l?Italia. Lo scontro fra il gigante delle biotecnologie e il governo italiano si concluderà solo con la sentenza definitiva della Corte di giustizia. Tuttavia, difficilmente la magistratura europea si allontana dalla soluzione giuridica proposta dall?avvocato generale. La causa riguarda, in particolare, la contestazione da parte della Monsanto del decreto con cui nel 2000 il governo Amato bloccò la vendita in Italia di alcuni grani di mais geneticamente modificato prodotti dalla multinazionale. Della questione era stato investito il Tar del Lazio, che a sua volta si era rivolto ai giudici di Lussemburgo poiché la questione sollevata era quella dell?incompatibilità del decreto con il diritto comunitario. Il provvedimento italiano, infatti, si basava su un regolamento (n.258/97) secondo cui nuovi prodotti possono essere immessi sul mercato sulla base di una procedura semplificata, senza cioè l?autorizzazione da parte della Commissione, purché il nuovo prodotto alimentare sia sostanzialmente equivalente a quelli tradizionali. L?Italia aveva dei dubbi sull?innocuità dei prodotti della Monsanto e, contrariamente ad altri Paesi europei, ne vietava la vendita sul proprio territorio. Secondo l?avvocato generale, in base alla normativa comunitaria, il governo italiano poteva emanare misure protettive solo qualora avesse motivi fondati sulla pericolosità dei prodotti in questione. Tali misure possono essere mantenute in vigore finché la Commissione o il Consiglio abbiano adottato una decisione sulla validità dei motivi addotti, decisione che non è stata finora adottata. Il testo integrale del parere è su www.europalex.it


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