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Obiettori, con lanno nuovo più disciplina
Entrato in vigore il 13 gennaio il Codice di comportamento che gli enti attendevano da anni
E’ arrivato in extremis, a pochi anni dalla completa abolizione della naja e della corrispondente obiezione di coscienza, ma il codice di disciplina degli obiettori era comunque uno strumento legislativo attesissimo. Il Decreto del presidente del Consiglio n. 453/2001 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2001 ed entra in vigore il 13 gennaio. Nel provvedimento vengono elencati i doveri degli obiettori e il corrispondente sistema di sanzioni (dal semplice richiamo fino alla sospensione dal servizio), oltre alle regole sul procedimento disciplinare e sulla gestione di licenze e permessi. «Questo regolamento è uno strumento fondamentale di gestione del servizio civile» dice Cristina Nespoli, presidente della Conferenza nazionale enti servizio civile, «Ed è un buon banco di prova per il futuro: il miglioramento del servizio civile obbligatorio, infatti, ci permetterà di arrivare a un buon servizio volontario».
Previsto nell?art. 8, II comma, della l. 230/1998, il ?Regolamento generale di disciplina relativa agli obiettori di coscienza? giunge finalmente a fare ordine nel complesso sistema di rapporti e doveri che intercorrono tra obiettori ed enti convenzionati. «Fino ad ora, gli enti più grandi hanno fatto riferimento alla normativa precedente o si sono avvalsi della consulenza dell?Ufficio nazionale per il servizio civile» commenta Nespoli. «Nelle realtà più piccole, ci si è affidati all?empirismo più assoluto. Chiaro che la situazione stava diventando insostenibile: gli stessi obiettori avevano diritto ad avere certezze, a sapere quali fossero i paletti e quali le garanzie». Il regolamento dedica il Capo II ai doveri e agli obblighi degli obiettori: prima di tutto, sono chiamati a ?svolgere il servizio civile mediante la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale? e sono tenuti ad ?adottare un comportamento improntato a senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio?.
Seguono una serie di obblighi, come l?obbligo di rispettare gli orari o di comunicare tempestivamente eventuali impedimenti allo svolgimento del servizio. Tra i più significativi, ci sono anche il richiamo al rispetto dei luoghi e delle persone con cui si viene a contatto durante il servizio e alla riservatezza sulle informazioni di cui si viene a conoscenza per ragioni di servizio.
Il Capo III contiene le sanzioni, che dovranno essere proporzionate alla gravità dell?infrazione e anche all?intenzionalità del comportamento. Si prevede la diffida per iscritto; la multa in detrazione dalla paga (da un minimo corrispondente a un giorno di servizio, fino a 5 giorni di servizio); la sospensione di permessi e licenze (da una settimana a un mese); il trasferimento ad incarico affine; la sospensione dal servizio, fino a un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato. Il procedimento sanzionatorio è però vincolato a una serie di procedure a garanzia dell?obiettore: la sanzione deve essere contestata per iscritto entro dieci giorni e può essere impugnata entro un mese presso l?Ufficio nazionale per il servizio civile, il quale ha potere di sospendere il provvedimento sanzionatorio.
Info: www.gazzettaufficiale.ipzs.it
I principali doveri e le sanzioni
Artt. 3-4 L?obiettore ha il dovere di svolgere il servizio civile mediante adeguati comportamenti di impegno sociale, responsabilità, tolleranza, equilibrio. Deve altresì seguire le istruzioni e le direttive impartite, rispettando i luoghi e le persone con cui viene a contatto
Artt. 5-8 Le sanzioni disciplinari vengono disposte in caso di violazione dei doveri illustrati negli artt. 3 e 4. Sono previste la diffida per iscritto; la multa in detrazione dalla paga; la sospensione di permessi e licenze fino a un mese; il trasferimento ad incarico affine; la sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi
Artt. 9-10 Le sanzioni devono essere precedute da una contestazione scritta dell?addebito e comunicate entro dieci giorni all?Unsc (a cui vanno indirizzate, entro 30 giorni, anche le eventuali impugnazioni)
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