Economia

Obbligo di polizza antisisma: tassa sì, ma necessaria

Il Senato ha approvato l'articolo 40 della Finanziaria che introduce una polizza assicurativa sulla casa contro le calamità naturali.

di Carmen Morrone

Il Senato ha approvato l?articolo 40 della legge finanziaria che introduce una polizza assicurativa sulla casa contro le calamità naturali. L?articolo è passato senza modifiche, rispetto al testo uscito dalla commissione Bilancio del Senato, che aveva introdotto una maggiore distribuzione del premio assicurativo sul territorio nazionale che viene correlato anche agli indici di rischio delle diverse aree. Per aiutarci a capire la novità legislativa abbiamo chiesto una prima impressione a Luciano Dematteis, responsabile del settore Protezione civile dell?Anpas -Associazione nazionale pubbliche assistenze, che raggruppa una serie di associazioni di volontariato impegnate, con i loro 11mila volontari, nelle attività di protezione civile.

La previsione è stata voluta al fine di garantire adeguati e uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali. In particolare, si prevede l?estensione obbligatoria del rischio calamità naturali alle nuove polizze che garantiscono i fabbricati privati contro l?incendio, e la graduale estensione del medesimo rischio alle polizze della medesima natura già in atto.
Si tratta di un regime assicurativo assolutamente nuovo, che sta suscitando diverse reazioni. Luciano Dematteis, responsabile dell?Anpas, ha espresso una prima impressione partendo dall?aspetto più controverso che riguarda la previsione dell?obbligatorietà.
“Se l?assicurazione contro i rischi di calamità naturali fosse stata lasciata alla facoltà delle parti avrebbe comportato alcuni problemi applicativi”, afferma Dematteis. “Da un lato è presumibile che pochi proprietari di casa avrebbero scelto di attivare questa ulteriore garanzia sulla polizza immobiliare. Dall?altro lato le società di assicurazione non avrebbero accettato il rischio a fronte di una raccolta premi aleatoria”.
Rendendo obbligatoria l?estensione al rischio delle calamità le compagnie assicurative possono dunque contare su un buon 80% dei proprietari che versano e quindi possono assicurare le erogazioni delle prestazioni in garanzia.
Inevitabilmente ci si chiede se siamo di fronte a un nuovo tipo di tassa sulla casa. E anche Luciano Dematteis s?interroga su questo aspetto e considera che nella sostanza la novità appare proprio come un? ulteriore imposta, ma l?esperto di protezione civile coglie anche alcuni aspetti positivi. “E’ un modo per rendere più sicure le abitazioni, immagino che le società di assicurazioni accettino il rischio solo se la casa possiede certi requisiti di sicurezza. E sarà la normativa applicativa che dovrà precisare condizioni, modalità, requisiti e meccanismi di calcolo per i premi assicurativi”.
All?art. 40, la legge finanziaria esclude qualsiasi tipo di indennizzo per i danni prodotti sui fabbricati abusivi e nei casi in cui non sia stato deliberato lo stato di emergenza. Inoltre, la disposizione normativa impone la determinazione in maniera tassativa dei casi di calamità naturale.
Ma non sarebbe stato meglio incentivare i proprietari per la messa in sicurezza delle abitazioni ad esempio applicando tecniche e strutture antisismiche? “In questo caso lo Stato si sarebbe dovuto accollare degli oneri , poiché le incentivazioni funzionano se ci sono dei finanziamenti”, considera Luciano Dematteis. “Per lo Stato rappresenta sicuramente una maniera per risparmiare e scaricare sui proprietari di casa l?onere di riparazione e ricostruzione dei beni immobili privati”.
La legge finanziaria 2004, infine, prevede un indennizzo da parte del Consorzio riassicurativo, formato dalle singole società di assicurazione, per conto dello Stato e nell?ambito delle disponibilità, dei danni subiti dai fabbricati non assicurati appartenenti a persone con redditi inferiori a certe soglie. Di contro esclude l?intervento statale per i danni subiti da fabbricati non assicurati, appartenenti a persone giuridiche private o a persone fisiche con redditi superiori ai parametri fissati.

Coordinate e scadenze
Coordinate:
articolo 40 legge finanziaria 2004, consultabile e scaricabile dal sito

Parlamento Italiano

Attori: il provvedimento interessa i proprietari di immobili adibiti a uso abitativo e le società di assicurazione, che dovranno adeguare le condizioni di polizza per le garanzie sugli immobili
Scadenze: dopo l?entrata in vigore, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, prevista per le prossime settimane, la legge per essere effettivamente operativa ha bisogno dell?emanazione di una serie di regolamenti e decreti attuativi

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