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Obbligo assunzioni Regole all’esonero

Camera: la Commissione Lavoro ha iniziato, l'8 febbraio, l'esame dello schema di regolamento in materia di esonero dall'obbligo di assunzione dei disabili.

di Redazione

Camera: la Commissione Lavoro ha iniziato, l’8 febbraio, l’esame dello schema di regolamento in materia di esonero dall’obbligo di assunzione dei disabili. Si tratta di un regolamento che avrebbe dovuto essere emanato entro il 22 luglio dello scorso anno, come prescritto dalla legge 68/99 sul collocamento dei disabili, per entrare in vigore il 18 gennaio di quest’anno. Per sopperire alla mancanza dei regolamenti, il ministro Cesare Salvi ha emanato, il 17 gennaio, una circolare per poter applicare la legge 68.
Con la relazione di Carlo Stelluti (Ds), la commissione lavoro della Camera ha iniziato l’esame dello schema di regolamento per l’esonero dall’obbligo di assunzione dei disabili. Il regolamento disciplina i criteri e le modalità per autorizzare i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici dall’assunzione obbligatoria dei disabili. La domanda dovrà essere presentata ai servizi per l’impiego, «istituiti presso le Regioni in base al D.Lgvo 469/97 e operanti dal 31 dicembre ’99», come ha ricordato il relatore. Per il rilascio dell’autorizzazione il datore di lavoro versa al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili il contributo compensativo di 25 mila lire per ogni giorni lavorativo e per ogni disabile non occupato. Saranno poi le regioni a determinare criteri e modalità dei pagamenti. L’obbligo di pagamento decorre dalla data di presentazione della domanda. Per stessa ammissione del relatore, l’articolo 3 del regolamento che contiene i criteri e le modalità di concessione dell’esonero viene definito generico. Il servizio dovrà verificare la sussistenza di almeno una delle caratteristiche previste: o la faticosità delle prestazioni o la pericolosità connaturata all’attività o infine, una particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa tale da giustificare l’esonero. Inoltre è prevista anche la possibilità di proporre misure di inserimento mirato di lavoratori disabili ai datori di lavoro che fruiscono dell’autorizzazione all’esonero parziale una volta trascorsi sei mesi. Tra le maggiori diversità rispetto alla prassi degli anni scorsi, vi è appunto il fatto che il potere di autorizzare l’esonero non è più del ministero del Lavoro, ma è ripartito ai servizi regionali per l’impiego. Nel corso dell’esame del provvedimento, da parte delle opposizioni si è sottolineato anche il fatto che insieme a questo regolamento sarebbe stato opportuno presentare anche quello previsto dall’articolo 5 comma 1 della legge 68/99 relativo all’individuazione delle mansioni che non consentono l’occupazione di lavoratori disabili o la consentano in misura ridotta nelle pubbliche amministrazioni.

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