Non profit
Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare ipropri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gliinfortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attivitàstessa, nonchè per la responsabilità civile
di Redazione
Decreto Ministeriale 14 febbraio 1992 (in Gazz. Uff., 22 febbraio, n.
44) — Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i
propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli
infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività
stessa, nonchè per la responsabilità civile per i danni cagionati a
terzi dall’esercizio dell’attività medesima.
Art. 1.
Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato.
1. Le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, sono obbligate ad assicurare i propri aderenti, che
prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie
connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonchè per la
responsabilità civile per i danni cagionati a terzi all’esercizio
dell’attività medesima.
Art. 2.
Polizze assicurative.
1. Le assicurazioni di cui all’articolo precedente possono essere
stipulate in forma collettiva o in forma numerica.
2. Le assicurazioni di cui al comma precedente sono quelle che, in
forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità
di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti
assicurati determinati o determinabili, con riferimento al registro
di cui all’art. 3.
3. Le predette assicurazioni devono garantire tutti i soggetti che
risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato, che prestano
attività di volontariato, sulla base delle risultanze del registro di
cui all’art. 3 alla data di stipulazione delle polizze, nonchè coloro
che aderiscono all’organizzazione in data successiva.
4. Per questi ultimi le garanzie assicurative decorrono dalle ore
24 del giorno di iscrizione nel registro.
5. Per coloro che cessano dall’adesione alle organizzazioni di
volontariato le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24
del giorno dell’annotazione della cancellazione nel registro.
6. Le organizzazioni di volontariato devono comunicare
all’assicuratore presso cui vengono stipulate le polizze i nominativi
degli aderenti alle organizzazioni e le successive variazioni,
contestualmente alla iscrizione al registro di cui all’art. 3.
Art. 3.
Adempimenti delle organizzazioni di volontariato.
1. Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro
degli aderenti, numerato progressivamente in ogni pagina, bollato in
ogni foglio da un notaio, il quale deve dichiarare nell’ultima pagina
il numero dei fogli che lo compongono. Il registro deve essere
annualmente vidimato.
2. Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le
complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza.
3. I soggetti che aderiscono all’organizzazione di volontariato in
data successiva a quella di istituzione del registro devono essere
iscritti in quest’ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a
far parte dell’organizzazione.
4. Nel registro devono essere altresì indicati i nominativi dei
soggetti che per qualunque causa cessino di far parte
dell’organizzazione di volontariato. L’annotazione nel registro va
effettuata lo stesso giorno in cui la cessazione si verifica.
5. Il registro deve essere barrato al termine di ogni giorno ed il
soggetto preposto alla tenuta dello stesso deve apporre giornalmente
la data e la propria firma.
Art. 4.
Controllo.
1. Il controllo viene esercitato dall’Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) nel
limite delle proprie competenze.
2. Le organizzazioni di volontariato comunicano a ciascuna Regione
o provincia autonoma nel cui territorio esercitano la loro attività
ed all’osservatorio nazionale per il volontariato l’avvenuta
stipulazione delle polizze concernenti le assicurazioni di cui
all’art. 1 entro i trenta giorni successivi a quello della
stipulazione delle polizze stesse.
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