Sono obbligati a far ricorso al collocamento obbligatorio i datori di lavoro pubblici e privati che hanno nel proprio organico un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35.
L’obbligo di assumere disabili è stabilito nel seguente modo: (art.3 comma 1 L.68 del 12 marzo1999)
a) 7% dei lavoratori occupati, quando il datore di lavoro occupa un numero superiore a 50 dipendenti;
b) 2 lavoratori, se il datore di lavoro occupa nella propria azienda un numero di dipendenti compreso tra 36 e 50 dipendenti;
c) 1 lavoratore se l’azienda occupa un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 dipendenti.
L’obbligo di procedere all’assunzione di un soggetto disabile da parte di un datore di lavoro viene meno, quando l’organico aziendale non subisce variazioni in conseguenza di una nuova assunzione a cui fanno seguito immediatamente o le dimissioni del nuovo assunto, oppure quando alla cessazione del servizio di un altro dipendente non si provvede alla sostituzione entro 60 giorni.
I lavoratori assunti con un contratto di lavoro part-time devono essere computati, ai fini del calcolo del numero dei dipendenti in organico utile a far scattare l’obbligo del collocamento obbligatorio, in virtù delle ore di lavoro effettuate. Il calcolo aritmetico deve avvenire sommando le ore di tutti i contratti part-time, rapportando la somma così ottenuta al numero complessivo delle ore prestate a tempo pieno, così come previsto dal contratto collettivo applicato dalla azienda. Nel calcolare le ore di lavoro in un contratto a tempo parziale, le frazioni orarie superiori al 50%, saranno ritenute unità intere.
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