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Nuovo memorandum Italia-Libia? Bozza contraria ai diritti umani

La nota dell'Asgi (associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione): "Il Governo ritiri il testo di revisione dell'intesa del 2017 e interrompa ogni forma di collaborazione con le autorità libiche nell’ambito delle operazioni di intercettazione o soccorso di migranti in mare"

di Redazione

Il 2 febbraio 2017 è stato firmato da Fayez al Serraj per il Governo di Riconciliazione Nazionale dello Stato di Libia e da Paolo Gentiloni per il Governo Italiano un Memorandum of Understanding, con lo scopo di rafforzare la cooperazione nella gestione delle frontiere libiche, “per garantire la riduzione dei flussi migratori illegali”. Lo stesso Memorandum prevede una validità triennale e il suo rinnovo tacito alla scadenza – il 2 febbraio 2020 – per un periodo equivalente, salvo il parere contrario di una delle Parti, da esprimere almeno tre mesi prima. Il 12 febbraio 2020, da fonti di stampa veniva reso pubblica la bozza di rinegoziazione del Memorandum inviata dal Governo italiano alla controparte libica: il testo, ad una prima lettura, appare sconcertante.

Sin dalle premesse, il Governo italiano afferma “la comune determinazione a collaborare nel rispetto dei trattati e delle norme internazionali e consuetudinarie di diritto umanitario e di diritti umani inclusi i principi e gli scopi della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo statuto dei rifugiati”, quest’ultima tuttavia mai ratificata dalla Libia.

Con l’art. 1, lett. c) della bozza viene ribadito l’impegno dell’Italia a fornire supporto tecnico e tecnologico al Governo di Accordo nazionale libico – come ha già fatto in passato con i finanziamenti stanziati all’interno del c. d. “Fondo Africa” – per “ prevenire e contrastare l’immigrazione irregolare e a svolgere attività di ricerca e salvataggio in mare“: si continuerà, perciò, a fornire motovedette e soldi pubblici alla Guardia costiera libica nonostante ad oggi risultino chiaramente coinvolti anche ex trafficanti di esseri umani.

Alla successiva lett. e) dell’art. 1 della bozza si legge che il Governo libico si impegnerà a sostenere le misure adottate dall’UNHCR e dall’OIM nel quadro del piano d’azione per l’assistenza dei migranti in Libia. Viene da domandarsi come possa il Governo libico adempiere a tali obblighi, considerato che la Libia non dichiara di voler recepire nel proprio ordinamento interno la citata Convenzione di Ginevra e altre norme internazionali e le stesse agenzie UNHCR e OIM operano in Libia senza precisi accordi internazionali con il Governo di Tripoli. Certamente, non può una trattativa tra due Stati comportare obblighi per altri soggetti di diritto internazionale, sicché questa parte della bozza di accordo rimane di fatto inapplicabile senza alcun miglioramento della condizione giuridica (e quindi della protezione effettiva) dei migranti e dei rifugiati presenti in Libia e alle sue frontiere terrestri e marittime. Del resto, come è noto, poco più di due settimane fa l’UNHCR ha ufficialmente dichiarato di non controllare più la situazione dei centri di detenzione libici e ha annunciato l’inizio della chiusura dei propri centri: in particolare, dalla sede principale di Ginevra è stata ufficializzata l’interruzione delle operazioni nel centro di transito di Tripoli nel quale, nel corso delle ultime settimane, avevano trovato rifugio oltre 1700 migranti. La decisione, come è stato in più sedi spiegato dall’agenzia ONU, è stata presa a causa dei timori per la sicurezza e la protezione delle persone ospitate nella struttura, del suo staff e dei suoi partner, in considerazione anche dell’aggravarsi del conflitto civile in atto in Libia.

Si pensi soltanto all’obbligo che il Governo libico avrebbe ai sensi dell’art. 2, par. 2, lett. b, ossia il rilascio immediato di donne, bambini e altre persone vulnerabili dai centri di detenzione per migranti . Ebbene, le Nazioni Unite – sin dal mese di settembre del 2018, a voce del proprio Segretario Generale Guterres – hanno evidenziato come nelle carceri libiche i migranti detenuti siano vittime di gravi torture ed abusi; spesso per ragioni meramente burocratiche, il Governo libico impedisce al personale delle Nazioni Unite l’accesso alle carceri per visionare lo stato di detenzione e verificare la sussistenza di abusi e torture nei confronti dei migranti prigionieri. Si tratta di luoghi di detenzione sotto la gestione e la sorveglianza del Ministero dell’Interno libico dove i cittadini stranieri (senza alcun distinguo) sono trattenuti sine die in condizioni di gravissima prostrazione fisica e psicologica. Del resto, il rapporto UNISMIL documenta come i migranti e i rifugiati trattenuti nelle prigioni del Ministero dell’Interno, siano sottoposti a torture, trattamenti disumani, lavoro forzato, isolamento prolungato, violazioni sistematiche dei propri diritti fondamentali. La situazione non è mutata ad oltre un anno dal citato rapporto: proprio nello scorso mese di gennaio 2020, infatti, le Nazioni Unite hanno continuato a registrare denunce per torture e stupri nei centri di detenzione libici, in particolare da parte delle donne detenute, mentre il 31 dicembre 2019 l’Associated Press – con una dettagliata inchiesta giornalistica – ha denunciato che almeno sette milioni di Euro stanziati dall’UE per la sicurezza delle carceri libiche sono stati intascati dai capi delle milizie armate che controllano i centri detentivi. Lo scorso 25 gennaio, il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha denunciato per l’ennesima volta come i migranti presenti nei centri di detenzione libici vengano sistematicamente sottoposti a detenzione arbitraria e tortura da parte di funzionari governativi, mentre i profughi catturati in fuga nelle acque antistanti Tripoli vengono intercettati dalla Guardia costiera libica e portati in centri di detenzione ufficiali e non, dove si hanno notizie di “omicidi illegali”.

Ciò nonostante, in nessuna parte della bozza si parla di evacuazione e di chiusura immediata di tutti i centri di detenzione libici in cui vengono rinchiusi i migranti presenti sul territorio: sulla base della normativa interna libica, così come riscontrato fattualmente dai numerosi report internazionali e dalle inchieste giornalistiche susseguitesi nel corso degli ultimi mesi, i soccorsi via mare della Guardia costiera si concludono tutti con il trattenimento nelle carceri libiche dei migranti “salvati”. Questo trattenimento per legge è senza termine, né risulta che venga garantito un qualche passaggio giurisdizionale a tutela della libertà personale dei detenuti (circostanza questa che, di per sé sola, determina un grave vulnus dei loro diritti fondamentali, pur essendo stati “salvati” dalla Guardia costiera libica).

Anche volendo mettere in disparte la circostanza che nelle carceri libiche si consumano sistematiche violazioni dei diritti fondamentali dei detenuti migranti, che subiscono trattamenti inumani e degradanti quotidianamente, resta il dato di fatto che esse sono un obiettivo sensibile e primario nello scenario di guerra in atto nel Paese. Il conflitto armato in corso in Libia, del resto, integra un mutamento fondamentale delle circostanze nel quale il trattato è stato concluso e costituisce il presupposto fattuale per l’immediata sospensione unilaterale degli accordi di cooperazione in vigore tra Italia e Libia, ai sensi della regola codificata nell’art. 62 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969.

In ogni caso, tanto il testo originario del Memorandum quanto questa bozza di proposta di revisione hanno natura politica e comportano oneri alle finanze pubbliche: ciò nonostante, in palese violazione dell’art. 80 della Costituzione, entrambi non sono, ad oggi, mai stati sottoposti a preventiva discussione e autorizzazione alla ratifica da parte del Parlamento italiano. Si ricorda, infine, che l’accordo Italia-Libia del 2017 è stato dichiarato illegittimo dalla sentenza del GIP del Tribunale di Trapani del 23 maggio 2019 in quanto non è stato mai ratificato a seguito di legge di autorizzazione alla ratifica come esige l’art. 80 Cost., non rispetta la Convenzione Sar sui salvataggi in mare e viola i fondamentali i diritti umani dei profughi in fuga da un Paese che certo non può essere considerato sicuro.

Qualora un simile accordo fosse firmato si sporgerà denuncia sia alla Corte dei conti perché non registri atti del Governo comportanti spese derivanti da accordi stipulati in violazione dell’art. 80 Cost. e non previste nella legge di bilancio, sia alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per danno erariale contro chiunque darà materialmente ordine di spesa di fondi dello Stato fuori dai casi e dai modi consentiti dalle norme legislative in vigore.

Alla luce di quanto sin qui esposto, ASGI ribadisce che:

  1. Il rafforzamento delle autorità libiche tramite finanziamenti italiani ed europei sono contrari alle norme nazionali e comunitarie. Gli interventi di equipaggiamento, supporto tecnico e di cooperazione nella gestione dei confini, sia per le modalità pratiche con cui è stato disposto, sia per i soggetti a cui è rivolto, finisce per rafforzare pratiche e politiche di controllo dei flussi migratori contrarie ai diritti fondamentali, in quanto a sostegno delle autorità libiche che hanno commesso e continuano a commettere gravissimi crimini contro i migranti e i rifugiati in totale spregio della normativa in materia di diritti umani fondamentali e del diritto di asilo in palese violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, rafforzando al contrario autorità che commettono gravi crimini internazionali.
  2. Tramite il sostegno alla Guardia costiera libica, il Governo italiano ricerca un’ immunità da pesanti responsabilità di tipo giuridico: la delega alle autorità libiche della conduzione delle operazioni di soccorso in mare tramite la fornitura di supporto logistico, non esime lo Stato italiano da responsabilità per i c.d. respingimenti delegati e per la violazione degli obblighi di soccorso, laddove si rifiuta sistematicamente di assumere il coordinamento delle operazioni di soccorso lasciandole alle autorità libiche, le quali o non intervengono o riportano i migranti nei centri di detenzione della terraferma dove i loro diritti sono violati.
  3. L’intervento delle Organizzazioni internazionali e delle Organizzazioni Non Governative non può più essere strumentalizzato dall’Unione europea e dagli Stati membri per continuare a supportare le autorità libiche nella gestione del blocco dei flussi a fronte dell’apparente miglioramento delle condizioni dei centri di detenzione. Le condizioni all’interno dei centri di detenzione, nonostante gli interventi umanitari effettuati, sono tuttora caratterizzate da un altissimo livello di violenza. L’uso indiscriminato della detenzione in Libia, conseguenza delle politiche europee di esternalizzazione dei confini, comporta gravi violazioni dei diritti umani e impedisce l’esercizio del diritto di asilo.
  4. Alla chiusura dei centri di detenzione non può sostituirsi la creazione di centri gestiti da OIM ed UNHCR per una sorta di ordinaria gestione dei flussi migratori in assenza totale, come sopra evidenziato, di qualsivoglia quadro giuridico di protezione, ma solo interventi mirati ad organizzare nel minor tempo possibile il trasferimento dei migranti verso paesi sicuri e a far sì che i migranti possano facilmente raggiungere, in sicurezza, i paesi dell’Unione Europea dove possono presentare domanda di asilo o essere ammessi ad altre forme di tutela dove possibile.

Per questo ASGI chiede al Governo italiano:

  • L’immediata dichiarazione di sospensione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione del 2008 e di tutti i suoi supplementi applicativi e integrativi (comunque denominati), per mutamento fondamentale delle circostanze;
  • l’immediato annullamento del c.d. Memorandum d’intesa con la Libia del 2017 ed il ritiro della bozza di revisione ;
  • l’immediata interruzione di ogni forma di collaborazione con le Autorità libiche nell’ambito delle operazioni di intercettazione o soccorso di migranti in mare;
  • l’immediata interruzione di ogni attività a sostegno del sistema di centri di detenzione per migranti in Libia;
  • l’immediata evacuazione di tutti gli stranieri richiedenti protezione fuori dalla Libia in luoghi sicuri preferibilmente europei;
  • di sottoporre qualsiasi accordo internazionale con la Libia – in quanto di natura politica e comportante oneri alle finanze – alla preventiva legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell’art. 80 Cost.;
  • l’immediata evacuazione di tutti gli stranieri richiedenti protezione fuori dalla Libia in luoghi sicuri preferibilmente europei;
  • di sottoporre qualsiasi accordo internazionale con la Libia – in quanto di natura politica e comportante oneri alle finanze – alla preventiva legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell’art. 80 Cost.;
  • l’immediata evacuazione di tutti gli stranieri richiedenti protezione fuori dalla Libia in luoghi sicuri preferibilmente europei;
  • di sottoporre qualsiasi accordo internazionale con la Libia – in quanto di natura politica e comportante oneri alle finanze – alla preventiva legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell’art. 80 Cost.

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