Legge 9 dicembre 1998, n. 426 (in Gazz. Uff., 14 dicembre 1998, n.
291). — Nuovi interventi in campo ambientale.
Art. 1.
Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.
1. Al fine di consentire il concorso pubblico nella realizzazione
di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati,
ivi compresi aree e specchi d’acqua marittimi, lacuali, fluviali e
lagunari in concessione, anche in caso di loro dismissioni, nei
limiti e con i presupposti di cui all’articolo 17, comma 6-bis, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, nonché per gli impegni attuativi del protocollo di
Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del
3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23
gennaio 1998, del piano straordinario di completamento e
razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione di cui
all’articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e degli
accordi e contratti di programma di cui all’articolo 25 del citato
decreto legislativo n. 22 del 1997, sono autorizzati limiti di
impegno ventennali di lire 27.000 milioni a decorrere dall’anno 1998,
di lire 5.600 milioni a decorrere dall’anno 1999 e di lire 16.200
milioni a decorrere dall’anno 2000. Per le medesime finalità è
altresì autorizzata la spesa di lire 130.000 milioni per l’anno 2000;
per gli anni successivi, al finanziamento degli interventi di cui al
presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono
concorrere le ulteriori risorse destinate dal CIPE al finanziamento
di progetti di risanamento ambientale, nonché quelle attribuite al
Ministero dell’ambiente in sede di riprogrammazione dei fondi
disponibili nell’ambito del quadro comunitario di sostegno 1994-1999.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e per la
utilizzazione delle relative risorse finanziarie il Ministero
dell’ambiente adotta, d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, un programma nazionale di bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati, che individua gli interventi di
interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti
beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi e le
modalità di trasferimento delle relative risorse. Il programma tiene
conto dei limiti di accettabilità, delle procedure di riferimento e
dei criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all’articolo 17,
comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni.
4. Sono considerati primi interventi di bonifica di interesse
nazionale quelli compresi nelle seguenti aree industriali e siti ad
alto rischio ambientale i cui ambiti sono perimetrati, sentiti i
comuni interessati, dal Ministro dell’ambiente sulla base dei criteri
di cui all’articolo 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:
a) Venezia (Porto Marghera);
b) Napoli orientale;
c) Gela e Priolo;
d) Manfredonia;
e) Brindisi;
f) Taranto;
g) Cengio e Saliceto;
h) Piombino;
i) Massa e Carrara;
l) Casal Monferrato;
m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano (Caserta-Napoli);
n) Pitelli (La Spezia);
o) Balangero;
p) Pieve Vergonte.
5. Il Ministero dell’ambiente, nell’ambito del programma di cui al
comma 3, determina altresì le modalità per il monitoraggio e il
controllo, con la partecipazione delle regioni interessate, delle
attività di realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel
programma stesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per la
revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi
comunque disponibili, assicurando il rispetto dell’originaria
allocazione regionale delle risorse. Per le attività di cui al
presente comma il Ministero dell’ambiente si avvale dell’Agenzia
nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA) e delle Agenzie
regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA).
6. Gli enti territoriali competenti, sulla base del programma di
cui al comma 3, sono autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare
altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti e altri
istituti di credito. Le regioni sono autorizzate a corrispondere,
sulla base di apposita rendicontazione degli enti territoriali
competenti, direttamente agli istituti mutuanti interessati le rate
di ammortamento per capitale e interessi, avvalendosi delle quote di
limiti di impegno rispettivamente assegnate dal Ministero
dell’ambiente.
7. Nel caso di cambio di destinazione dei siti oggetto degli
interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
ovvero di alienazione entro dieci anni dall’effettuazione degli
stessi in assenza di cambio di destinazione, il contributo di cui
all’articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, è restituito allo Stato in
misura adeguata all’aumento di valore conseguito dall’area al momento
del cambio di destinazione, ovvero della sua cessione, rispetto a
quello dell’intervento di bonifica e ripristino ambientale. Con
decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, verranno
determinati i criteri e le modalità della restituzione.
8. Omissis.
9. Omissis.
10. Il decreto del Ministro dell’ambiente di cui al comma 15-bis
dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
introdotto dal comma 9 del presente articolo, è emanato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Omissis.
12. Omissis.
13. Omissis.
14. Omissis.
15. Omissis.
16. Omissis.
17. Omissis.
18. All’onere di cui al comma 17 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l’anno 1998, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero dell’ambiente.
19. Omissis
20. Omissis
21. Omissis
22. Omissis
23. Fino al 1° gennaio 2000 e salvo diverso accordo tra enti locali
e gestori del servizio, l’applicazione e la riscossione del
corrispettivo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi
urbani sono effettuate dall’ente locale secondo le disposizioni
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
24. Omissis
25. Omissis
26. Al fine di consentire il completamento delle attività assegnate
al gruppo tecnico di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per
ciascuno degli anni 1999 e 2000.
27. Omissis
28. Omissis
Art. 2.
1. Nelle aree naturali protette nazionali l’acquisizione gratuita
delle opere abusive di cui all’articolo 7, sesto comma, della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni,
si verifica di diritto a favore degli organismi di gestione. Nelle
aree protette nazionali, i sindaci sono tenuti a notificare al
Ministero dell’ambiente e agli Enti parco, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, gli accertamenti e le
ingiunzioni alla demolizione di cui all’articolo 7, secondo comma,
della citata legge n. 47 del 1985. Il Ministro dell’ambiente può
procedere agli interventi di demolizione avvalendosi delle strutture
tecniche e operative del Ministero della difesa, sulla base di
apposita convenzione stipulata d’intesa con il Ministro della difesa,
nel limite di spesa di lire 500 milioni per l’anno 1998 e di lire
2.500 milioni a decorrere dall’anno 1999.
2. In relazione al particolare valore ambientale dell’area della
costiera amalfitana, verificato, ai sensi dell’articolo 7 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni,
il mancato esercizio del potere sostitutivo di demolizione delle
opere effettuate abusivamente per la costruzione dell’Hotel Fuenti
nel comune di Vietri sul Mare e non suscettibili di sanatoria in
quanto in violazione di vincoli ambientali e paesistici, il Ministro
dell’ambiente, previa diffida ad adempiere nel termine di novanta
giorni, accertata l’ulteriore inerzia delle amministrazioni
competenti, procede agli interventi di demolizione, avvalendosi a
tale fine delle strutture tecniche ed operative del Ministero della
difesa ai sensi del comma 1 e nel limite dei fondi dal medesimo
previsti.
3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la
materia di cui al comma 1 secondo i rispettivi statuti e le relative
norme di attuazione.
4. Le somme dovute allo Stato, a titolo di recupero o rimborso per
l’esecuzione in danno del ripristino, ovvero per risarcimento del
danno ambientale, dai responsabili degli abusi edilizi di cui al
comma 1, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, per
essere devolute agli organismi di gestione delle aree naturali
protette per il ripristino naturalistico dei siti.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell’ambiente, di intesa con le regioni interessate e previa
consultazione dei comuni e delle province interessati, sono istituiti
i Parchi nazionali dell’Alta Murgia e della Val d’Agri e Lagonegrese.
6. Per i Parchi nazionali di cui al comma 5 il Ministro
dell’ambiente procede, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Per l’istituzione ed il funzionamento del Parco nazionale
dell’Alta Murgia è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per gli
anni 1998 e 1999 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall’anno 2000.
8. Omissis
9. Nell’ambito dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo
4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, le somme di lire
2.000 milioni per l’anno 1998 e di lire 1.500 milioni a decorrere
dall’anno 1999 sono destinate all’istituzione ed al funzionamento del
Parco nazionale della Val d’Agri e Lagonegrese.
10. Omissis
11. Il Ministro dell’ambiente entro il 30 giugno 1999 provvede
all’istruttoria tecnica necessaria per avviare l’istituzione
dell’area protetta marina di cui al comma 10, con il precipuo
obiettivo della massima salvaguardia dei mammiferi marini.
12. Il Ministro dell’ambiente promuove entro il 31 dicembre 1998 le
opportune iniziative a livello comunitario ed internazionale per
estendere l’area protetta marina di cui al comma 10 alle acque
territoriali dei Paesi esteri confinanti ed alle acque
internazionali.
13. Per l’istituzione, l’avviamento e la gestione di aree marine
protette previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre
1991, n. 394, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli
anni 1998 e 1999 e di lire 7.000 milioni a decorrere dall’anno 2000.
14. La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti,
istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4
ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 9
novembre 1979, è soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai
competenti uffici del Ministero dell’ambiente. Per l’istruttoria
preliminare relativa all’istituzione e all’aggiornamento delle aree
protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento
nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con
finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, presso il
competente servizio del Ministero dell’ambiente è istituita la
segreteria tecnica per le aree protette marine, composta da dieci
esperti di elevata qualificazione individuati ai sensi dell’articolo
3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per l’istituzione
della segreteria tecnica per le aree protette marine, di cui al
presente comma, è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per il
1998 e 900 milioni annue a decorrere dal 1999. In sede di prima
applicazione della presente legge, cinque degli esperti sono
trasferiti, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal contingente
integrativo previsto dall’articolo 4, comma 12, della legge 8 ottobre
1997, n. 344, intendendosi dalla predetta data conseguentemente
ridotta, per un importo pari a lire 450 milioni, l’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n.
344, che concorre alla parziale copertura finanziaria della predetta
spesa di lire 900 milioni a decorrere dall’anno 1999.
15. Una quota dell’autorizzazione di spesa recata dall’ultimo
periodo del comma 2 dell’articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n.
344, pari a lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, è
destinata al funzionamento dello sportello per il cittadino relativo
agli interventi di cui allo stesso comma 2.
16. La Commissione di riserva, di cui all’articolo 28 della legge
31 dicembre 1982, n. 979, è istituita presso l’ente cui è delegata la
gestione dell’area protetta marina ed è presieduta da un
rappresentante designato dal Ministro dell’ambiente. Il comandante
della locale Capitaneria di porto, o un suo delegato, partecipa ai
lavori della Commissione di riserva in qualità di membro.
17. Omissis
18. Per l’espletamento delle funzioni relative all’ambiente marino
previste dall’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre
1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61, l’Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare (ICRAM) è autorizzato ad incrementare
la propria dotazione organica di dieci unità di profilo professionale
“ricercatore”. Alla copertura dei posti si provvede mediante
procedure concorsuali. Per l’attuazione del presente comma è
autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 300 milioni per
l’anno 1998 e in lire 700 milioni a decorrere dall’anno 1999. Non si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
19. Per la predisposizione di un programma nazionale di
individuazione e valorizzazione della “Posidonia Oceanica”, nonché di
studio delle misure di salvaguardia della stessa da tutti i fenomeni
che ne comportano il degrado e la distruzione, è autorizzata la spesa
di lire 200 milioni annue per il triennio 1998-2000. A tal fine, il
Ministero dell’ambiente può avvalersi del contributo delle
università, degli enti di ricerca e di associazioni ambientaliste.
20. Il personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è comandato
presso gli Enti parco di cui all’articolo 9 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, che svolge funzioni indispensabili all’ordinaria
gestione dei predetti Enti, è inserito, a domanda, nei ruoli organici
degli Enti medesimi, nei limiti dei posti disponibili nelle relative
piante organiche e secondo le procedure di cui all’articolo 33 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
dall’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Conseguentemente le piante organiche delle amministrazioni pubbliche
di provenienza sono ridotte di un numero di unità pari al predetto
personale.
21. Omissis
22. Omissis
23. Omissis
24. All’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) Omissis
b) Omissis
c) Omissis
d) Omissis
25. Omissis
26. Con decreto del Ministro dell’ambiente, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono determinati i requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo, di
cui all’articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
come sostituito dal comma 25 del presente articolo, nonché le
modalità di svolgimento delle procedure concorsuali. All’albo sono
iscritti i direttori in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge, nonché i soggetti inseriti nell’elenco degli idonei
di cui al decreto del Ministro dell’ambiente del 14 aprile 1994.
27. Omissis
28. All’articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) Omissis;
b) Omissis
c) Omissis
29. Omissis
30. All’articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) Omissis
b) Omissis
31. Omissis
32. Omissis
33. Omissis
34. Omissis
35. L’affidamento della gestione di cui al comma 3 dell’articolo 31
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 34 del
presente articolo, è effettuato mediante decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
36. Le funzioni svolte dalle guardie dell’Ente autonomo del parco
nazionale d’Abruzzo e dell’Ente parco nazionale del Gran Paradiso nel
territorio di competenza dei parchi medesimi sono equiparate a quelle
del Corpo forestale dello Stato.
37. Con decreto del Ministro dell’ambiente, sentiti la regione e
gli enti locali territorialmente interessati, la gestione delle aree
protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6
dicembre 1991, n. 394, è affidata ad enti pubblici, istituzioni
scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute.
Art. 3.
1. Per la prosecuzione dell’attività di sviluppo della
progettazione di interventi ambientali e di promozione di figure
professionali, prevista all’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n.
344, è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per l’anno 2000.
2. Per la prosecuzione delle attività di promozione delle
tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilità urbana,
previste dall’articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è
autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l’anno 2000.
3. Per la prosecuzione di specifiche campagne di informazione sui
temi dello sviluppo sostenibile e delle attività connesse al
coordinamento e al funzionamento del sistema nazionale per
l’educazione, l’informazione, la formazione e la ricerca in campo
ambientale, previste dall’articolo 3 della legge 8 ottobre 1997, n.
344, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l’anno 2000.
Tale sistema è integrato col sistema di cooperazione internazionale
per l’educazione ambientale marina nel Mediterraneo.
4. Per la promozione e l’attuazione delle attività di cui ai commi
1, 2 e 3 e per la formazione di specifiche figure professionali per
la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale
delle aree marginali, il Ministero dell’ambiente può avvalersi anche
di enti o fondazioni esistenti, aventi specifiche finalità e
consolidata esperienza nelle predette attività.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’ambiente, d’intesa con il Ministro della
pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite, nei limiti delle risorse finanziarie già
autorizzate a legislazione vigente, le modalità organizzative e
funzionali del sistema nazionale per l’educazione, l’informazione, la
formazione e la ricerca in campo ambientale, articolato in un
archivio nazionale per la documentazione e la ricerca ambientale, un
osservatorio sulle ricerche e le metodologie dell’educazione
ambientale, una rete di laboratori territoriali e di centri di
esperienze su base regionale e una banca dati sulla formazione
professionale in campo ambientale.
6. Per le ulteriori finalità connesse alla diffusione di
informazioni inerenti allo stato dell’ambiente è autorizzato il
limite di spesa di lire 300 milioni per l’anno 1998, di lire 200
milioni per l’anno 1999 e di lire 500 milioni a decorrere dall’anno
2000.
7. Per la predisposizione del progetto di Biblioteca nazionale per
l’ambiente è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l’anno
1998.
Art. 4.
1. All’articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) Omissis
b) Omissis
c) Omissis
2. Il decreto del Ministro dell’ambiente di cui al comma 5-bis
dell’articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal
comma 1, lettera b), del presente articolo, è emanato entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Omissis
4. Omissis
5. Omissis
6. Omissis
7. Omissis
8. Per l’attuazione del piano di risanamento ambientale dell’area
industriale e portuale di Genova, di cui all’intesa tra Ministero
dell’ambiente e regione Liguria del 31 luglio 1996, nell’ambito degli
interventi di cui all’articolo 1, comma 1, è riservato l’importo di
lire 6 miliardi annue per dieci anni, a decorrere dall’anno 1998,
anche per la realizzazione di aree a verde e servizi per la
cittadinanza.
9. Per favorire lo sviluppo di attività produttive compatibili con
la normativa di tutela ambientale e diverse dal ciclo produttivo
siderurgico della laminazione a caldo, l’Autorità portuale di Genova
è incaricata di realizzare programmi di razionalizzazione e
valorizzazione delle aree che rientrano nella sua disponibilità a
seguito della cessazione del rapporto di concessione derivante dalla
chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo.
10. Al fine di sviluppare gli interventi necessari di cui ai commi
8 e 9 è stipulato un accordo di programma tra il Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, il Ministero
dell’ambiente, il Ministero dei trasporti e della navigazione, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la regione Liguria,
la provincia e il comune di Genova, l’Autorità portuale di Genova e
l’ILVA S.p.A. L’accordo di programma deve prevedere il piano di
bonifica e risanamento dell’area dismessa a seguito della chiusura
delle lavorazioni siderurgiche a caldo nonché, entro tempi certi e
definiti, il piano industriale per il consolidamento delle
lavorazioni a freddo. L’accordo di programma e i successivi strumenti
attuativi devono altresì prevedere la tutela dei livelli
occupazionali e il reimpiego della manodopera occupata al 14 luglio
1998.
11. Per le finalità di cui al comma 9, è autorizzata la spesa di
lire 13 miliardi annue per quindici anni a decorrere dal 1998, da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e
della navigazione, per il successivo conferimento all’Autorità
portuale di Genova. Al relativo onere si fa fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l’anno 1998, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione.
12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
13. Omissis
14. Omissis
15. La commissione scientifica di cui all’articolo 4, comma 2,
della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come composta, ai sensi
dell’articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59,
può essere integrata da tre esperti designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
16. Omissis
17. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12-ter, comma 2,
del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, iscritta nell’ambito
dell’unità previsionale di base 3.1.1.0 dello stato di previsione del
Ministero dell’ambiente per l’anno 1998, è elevata da lire 235
milioni a lire 500 milioni a decorrere dal medesimo anno per spese di
funzionamento della commissione scientifica di cui all’articolo 4,
comma 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, nonché per
l’acquisizione dei necessari dati e informazioni.
18. Per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla
siccità e/o alla desertificazione e per le attività connesse alla
predisposizione del piano d’azione, come previsto dal decreto del
Presidente dei Consiglio dei ministri del 26 settembre 1997, sulla
base della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la
desertificazione, adottata a Parigi il 14 ottobre 1994, resa
esecutiva con legge 4 giugno 1997, n. 170, nonché per lo svolgimento
di attività di formazione e di ricerca finalizzate alla tutela del
bacino del Mediterraneo presso l’Osservatorio nazionale sulla
desertificazione del Parco nazionale dell’Asinara ed il Centro studi
sui saperi tradizionali e locali di Matera, è autorizzata la spesa
nel limite di lire 200 milioni a decorrere dall’anno 1998.
19. In attuazione del protocollo di intenti del 1° marzo 1994 e del
conseguente accordo di programma del 31 luglio 1996, per far fronte
ai costi derivanti dalla sostituzione del parco autoveicoli a
propulsione tradizionale con altre tipologie di autoveicoli a minimo
impatto ambientale, sono autorizzati limiti d’impegno quindicennali
di lire 5.400 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a titolo di
contributo per mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalle
regioni, dagli enti locali e dai gestori di servizi di pubblica
utilità nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25
mila abitanti, con priorità per quelli di cui all’allegato III
annesso al decreto del Ministro dell’ambiente 25 novembre 1994,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale
n. 290 del 13 dicembre 1994, e per tutti quelli compresi nelle zone a
rischio di inquinamento atmosferico, individuate dalle regioni ai
sensi degli articoli 3 e 9 del decreto del Ministro dell’ambiente 20
maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio
1991. Le risorse predette, da ripartire con decreto del Ministro
dell’ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della
navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono destinate, in misura non inferiore al 60 per cento,
all’acquisto di vetture a minimo impatto ambientale dotate di
trazione elettrica/ibrida.
20. Omissis
21. Gli scarti derivanti dalla lavorazione di metalli preziosi
avviati in conto lavorazione per l’affinazione presso banchi di
metalli preziosi non rientrano nella definizione di rifiuto di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e pertanto, limitatamente a tale destinazione,
non sono soggetti alle disposizioni del decreto stesso. Nel termine
“affinazione” di cui al presente comma si intendono ricomprese tutte
le operazioni effettuate sugli scarti dei metalli preziosi, che
permettono di liberare i metalli preziosi dalle sostanze che ne
alterano la purezza o ne precludono l’uso.
22. Omissis
23. Omissis
24. Omissis
25. Omissis
26. Omissis
27. Omissis
28. Il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dei
trasporti e della navigazione e con il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, pubblica, almeno ogni tre anni,
l’elenco delle caratteristiche tecniche degli autoveicoli a minimo
impatto ambientale.
29. Omissis
30. Omissis
31. Il decreto di cui al comma 3 dell’articolo 14 del citato
decreto-legge n. 560 del 1995, come sostituito dal comma 30 del
presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 5.
Disposizioni finanziarie.
1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 1, ad
eccezione dei commi 17 e 26, pari a lire 27.000 milioni per l’anno
1998, a lire 32.600 milioni per l’anno 1999 ed a lire 178.800 milioni
per l’anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo
speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l’anno 1998, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’ambiente.
2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 1, comma 26,
pari a lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000,
dell’articolo 2, pari a lire 8.450 milioni per l’anno 1998, a lire
10.850 milioni per l’anno 1999 e a lire 12.350 milioni a decorrere
dall’anno 2000, dell’articolo 3, pari a lire 650 milioni per l’anno
1998, a lire 200 milioni per l’anno 1999 e a lire 15.300 milioni per
l’anno 2000, e dell’articolo 4, commi 17 e 18, pari a lire 465
milioni annue a decorrere dall’anno 1998, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l’anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero dell’ambiente.
3. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 4, comma 19,
pari a lire 5.400 milioni per l’anno 1999 e a lire 10.800 milioni a
decorrere dall’anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle
proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l’anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando per ciascun
accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente, al Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e al Ministero dei
trasporti e della navigazione la somma di lire 1.800 milioni per
l’anno 1999 e di lire 3.600 milioni per l’anno 2000.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
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