Legge 31 maggio 1975, n. 191 (in Gazz. Uff., 13 giugno 1975, n. 154).
— Nuove norme per il servizio di leva.
Art. 1.
La durata della ferma di leva per l’Esercito, la Marina militare e
l’Aeronautica militare è di dodici mesi.
La ferma di leva comprende un periodo di addestramento ed uno di
attività operativa.
Per coloro che conseguono, a domanda, la nomina ad ufficiale di
complemento, la durata della ferma di leva è di quindici mesi.
Art. 2.
Omissis.
L’inizio delle operazioni di leva può essere anticipato in modo da
rendere possibile l’applicazione del secondo e penultimo comma del
successivo articolo 3.
Quando contingenze straordinarie lo esigano, le classi possono
essere chiamate alla leva anche prima dei termini suddetti.
Art. 3.
Omissis.
é però in facoltà del Ministro per la difesa di anticipare o
ritardare di un anno la chiamata stessa, quando speciali circostanze
lo esigano.
Inoltre è in facoltà del Ministro per la difesa di chiamare alle
armi le classi per contingenti o scaglioni.
In contingenze straordinarie, i giovani arruolati possono essere
chiamati alle armi anche prima dei termini suddetti.
L’età minima per chiedere di adempiere anticipatamente gli obblighi
di leva, ai sensi della legge 31 marzo 1966, n. 259, è fissata al
compimento del diciassettesimo anno di età.
Art. 4.
Sono soggetti alla leva per l’arruolamento nel Corpo equipaggi
militari marittimi (CEMM) della Marina militare i giovani in possesso
dei seguenti requisiti:
1-a) siano stati o siano iscritti tra il personale marittimo e
della navigazione interna in base al codice della navigazione;
1-b) abbiano svolto o svolgano attività lavorativa nell’ambito
del demanio marittimo quali titolari o dipendenti di imprese
concessionarie di beni demaniali marittimi o di servizi portuali o di
operazioni portuali o, comunque, soggetti alla vigilanza dei
comandanti di porto ai sensi dell’articolo 68 del codice della
navigazione nell’esplicazione delle loro attività;
1-c) siano stati o siano iscritti a società o enti di sport
nautici o di pesca subacquea;
2) abbiano appartenuto o appartengano a personale di qualsiasi
categoria in servizio negli arsenali, nei cantieri e negli
stabilimenti di lavoro e negli uffici di qualsiasi genere della
Marina militare;
3) siano stati o siano dipendenti da ditte che provvedono:
a) alla costruzione, allestimento, arredamento e riparazione di
navi e galleggianti di qualsiasi tipo;
b) agli armamenti navali militari;
c) alla costruzione, riparazione o forniture di caldaie,
macchinari e in genere di materiale per l’allestimento od arredamento
delle navi e galleggianti di qualsiasi tipo;
4) siano stati o siano dipendenti da stabilimenti meccanici o
industriali compresi nelle città o paesi costieri la cui produzione
sia di preminente interesse marinaresco;
5) abbiano lavorato o lavorino in tonnare o altri impianti di
pesca fissi a terra, ovvero siano stati o siano dipendenti da
industrie che producono materiale ed attrezzature di pesca di
qualsiasi tipo;
6) siano arruolati con ferma volontaria nel Corpo equipaggi
militari marittimi (CEMM) compresi gli arruolati volontari della
guardia di finanza contingente di mare;
7) siano stati prosciolti dall’arruolamento volontario
precedentemente contratto nella Marina militare o nella guardia di
finanza contingente di mare, salvo i casi di proscioglimento
d’ufficio a seguito di condanna escludente dal servizio militare;
8-a) siano diplomati aspiranti al comando di navi mercantili o
aspiranti alla direzione macchine di navi mercantili, navalmeccanici,
meccanici o costruttori navali;
8-b) siano stati o siano iscritti a corsi di laurea in ingegneria
navale e meccanica, discipline nautiche o scienze economiche e
marittime oppure negli istituti tecnici nautici o nelle scuole di
avviamento professionale a tipo marinaro;
9) siano stati o siano marinaretti di navi scuole;
10) siano stati o siano allievi di scuole marittime, pescherecce
o professionali per la maestranza marittima o di scuole a carattere
marinaresco;
11) siano stati o siano iscritti a corsi professionali
dell’Associazione nazionale marinai d’Italia;
12) abbiano richiesto o richiedano di prestare servizio militare
in Marina;
13) siano iscritti nelle liste dei comuni costieri.
Fermo restando quanto previsto al numero 13) del precedente comma,
la Marina militare forma i propri contingenti in misura proporzionale
alla consistenza dei militari di leva autorizzati annualmente con
legge di bilancio attingendo prioritariamente alle regioni Liguria,
Toscana, Lazio, Sardegna, Puglia, Calabeia e Sicilia ed iniziando
dagli iscritti più anziani di ciascun mese di ogni trimestre di
chiamata; per soddisfare le esigenze delle capitanerie di porto
possono essere chiamati alla leva anche i cittadini residenti nei
comuni costieri di regioni diverse da quelle precedentemente elencate.
Le operazioni di indagine e di controllo per l’individuazione di
tutti coloro che, a norma del presente articolo, sono tenuti a
prestare servizio militare di leva in Marina sono affidate, nelle
varie giurisdizioni, ai rispettivi comandanti di porto oppure ad
ufficiali appositamente designati dal Ministero della difesa.
Art. 5.
Nelle liste di leva è apposta apposita annotazione a fianco dei
nominativi dei giovani che, in possesso dei requisiti prescritti dal
precedente articolo 4, sono soggetti alla leva per l’arruolamento nel
CEMministeriale Tali giovani sono iscritti nelle note definitive di
cui al successivo articolo 13.
Art. 6.
Sono cancellati dalle note definitive dei giovani soggetti alla
leva per l’arruolamento nel CEMM, con conseguente annullamento della
relativa annotazione nelle liste di leva, gli iscritti:
1) già arruolati nell’Esercito, nell’Aeronautica, nella guardia
di finanza contingente ordinario, nel Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza, o comunque incorporati in altri Corpi il cui servizio sia
equiparato, per legge, a quello obbligatorio di leva;
2) specialisti della montagna o soci della Federazione italiani
sport invernali, del Club alpino italiano, dell’Alpenverein tesserati
da almeno un anno, sempre che sia gli uni che gli altri abbiano
svolto specifica attività agonistica o professionale nel settore
della montagna, comprovata da idonea documentazione, e facciano
domanda prima dell’arruolamento al competente ufficio di leva delle
capitanerie di porto di prestare servizio nelle truppe alpine e ne
siano riconosciuti idonei;
3) in possesso dei titoli preferenziali per l’assegnazione ai
contingenti aeronautici di cui all’art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;
4) che, all’atto della chiamata alla leva, siano riformati;
5) per i quali sia dimostrato il difetto di requisito per
l’assoggettamento alla leva per l’Arruolamento nel CEMM, o che
comunque non siano ritenuti atti, per ragioni fisiche o
professionali, a prestare servizio nella Marina militare;
6) per i quali, per motivi di carattere eccezionale, il Ministro
per la difesa determini la cancellazione dalle note definitive.
Art. 7.
Sono compresi nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi:
1) gli arruolati volontariamente nel Corpo stesso, prima
dell’apertura della leva della loro classe di nascita, compresi gli
arruolati volontari nella guardia di finanza contingente di mare;
2) gli arruolati di leva nel CEMM.
Sono cancellati dai ruoli dell’Esercito e trasferiti nei ruoli del
CEMM:
1) gli iscritti ai corsi di laurea ed i laureati in ingegneria
navale e meccanica; i reiscritti ai corsi di laurea in ingegneria
navale e meccanica provenienti da altri corsi di laurea; gli iscritti
ai corsi di laurea ed i laureati in discipline nautiche o scienze
economiche e marittime presso l’Istituto superiore navale di Napoli,
che risultino già arruolati di leva senza avere ancora prestato
servizio di leva alle armi. I rettori delle università e il direttore
dell’istituto predetto debbono fornire, sessione per sessione, alla
Marina militare, su richiesta delle capitanerie di porto, i nomi e le
generalità dei giovani iscritti ai corsi delle facoltà sopraindicate;
2) coloro i quali, dopo il concorso alla leva per l’arruolamento
nell’Esercito o nell’Aeronautica, ottengono di prestare servizio
nella Marina o nella guardia di finanza contingente di mare, ovvero
conseguono il requisito di cui al titolo 1-a) del precedente articolo
4.
Sono cancellati dai ruoli del CEMM e trasferiti nei ruoli delle
forze armate dello Stato:
1) gli arruolati di leva che, pur essendo riconosciuti idonei,
non sono ritenuti atti, per ragioni fisiche o professionali, a
prestare servizio nella Marina militare; essi sono trasferiti nei
ruoli dell’Esercito;
2) i militari di leva del CEMM i quali ottengono, ai sensi delle
norme previste dall’ordinamento del CEMM e dello stato giuridico dei
sottufficiali, il trasferimento nelle altre forze armate per
intraprendervi una carriera;
3) i militari di leva del CEMM i quali siano riformati, dopo aver
prestato servizio per un periodo inferiore a tre mesi; essi sono
trasferiti nei ruoli dell’Esercito;
4) gli arruolati di leva ed i militari in congedo illimitato,
eccedenti ai fabbisogni della Marina militare; essi sono trasferiti
nei ruoli dell’Esercito;
5) i militari in congedo, forniti di brevetto di pilota civile di
secondo e terzo grado, i quali siano trasferiti previo nulla osta del
Ministero, nella forza in congedo dell’Aeronautica;
6) i militari in servizio nella guardia di finanza contingente di
mare, che ottengono il passaggio del contingente ordinario del Corpo;
essi sono trasferiti nei ruoli dell’Esercito;
7) i militari in congedo illimitato i quali cessino di avere
obbligo di servizio militare marittimo in base alla disposizione
dell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237.
Art. 8.
Il numero, le sedi ed il territorio di competenza dei consigli di
leva per l’arruolamento nel CEMM sono quelli stabiliti nella tabella
allegata alla presente legge.
I consigli di leva sono composti:
a) da un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di
porto, designato dal Ministro della difesa, presidente;
b) da un ufficiale di porto del compartimento marittimo, di grado
non inferiore a tenente di vascello, perito selettore attitudinale,
membro;
c) da un ufficiale dell’Esercito in servizio permanente, di grado
non inferiore a capitano, perito selettore attitudinale, membro;
d) da un ufficiale del compartimento marittimo, con funzioni di
relatore e segretario senza voto.
Il consiglio di leva si avvale quale consulente di un ufficiale
medico specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato
in psicologia .
Il consiglio di leva, assistito da un ufficiale medico della Marina
militare quale perito sanitario e da un gruppo di ufficiali periti
selettori della stessa forza armata, sulla base di apposite prove ed
esami preventivamente stabiliti, accerta il grado di idoneità
somatico-funzionale e psico-attitudinale degli iscritti di leva e
predesigna i giovani riconosciuti idonei ed atti a prestare servizio
nella Marina militare per le varie categorie, specialità ed
abilitazioni del CEMM. I giovani riconosciuti idonei ma non atti per
ragioni fisiche o professionali all’arruolamento nella predetta forza
armata, previa selezione effettuata da ufficiali periti selettori
dell’Esercito, sono predesignati per le varie armi, servizi e gruppi
d’incarichi dell’Esercito.
Il numero dei periti selettori è determinato dal Ministro per la
difesa in relazione all’entità del contingente che ogni consiglio di
leva deve esaminare annualmente. La qualifica di perito in materia di
selezione attitudinale è conferita dal Ministro per la difesa agli
ufficiali che abbiano superato apposito corso.
Le decisioni del consiglio di leva sono prese a maggioranza di
voti.
Le sedute del consiglio di leva sono pubbliche.
Art. 9.
Il numero, le sedi ed il territorio di competenza dei consigli di
leva per l’arruolamento nell’Esercito e nell’Aeronautica sono quelli
stabiliti nella tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.
Tali consigli sono composti:
a) da un commissario di leva, presidente;
b) da due ufficiali in servizio permanente, di grado non
inferiore a capitano, periti selettori attitudinali, membri;
c) dal sindaco del comune degli iscritti che debbono presentarsi
o da un suo delegato, assistito dal segretario comunale;
d) da un ufficiale con funzioni di relatore e segretario senza
voto.
Il consiglio di leva si avvale quale consulente di un ufficiale
medico specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato
in psicologia .
In tempo di guerra, o in contingenze straordinarie, il Ministro per
la difesa ha facoltà di disporre che la presidenza del consiglio di
leva sia assunta da personale non appartenente al ruolo organico dei
commissari di leva.
Il consiglio, con l’assistenza di un gruppo di periti selettori
attitudinali, accerta il grado di idoneità somatico-funzionale e
psico-attitudinale dei giovani all’impiego in incarichi del servizio
militare.
Fanno parte di detto gruppo di periti ufficiali medici ed ufficiali
delle varie armi e dei servizi, nel numero che sarà determinato dal
Ministro per la difesa in relazione alla entità del contingente che
ogni consiglio di leva deve annualmente esaminare.
Il capo nucleo medico selettore è il perito sanitario del consiglio
di leva.
La qualifica di perito in materia di selezione attitudinale è
conferita dal Ministro per la difesa agli ufficiali che abbiano
superato apposito corso.
Il consiglio di leva decide a maggioranza di voti. A parità di voti
prevale il voto del presidente, salvo che la decisione riguardi
l’idoneità fisica al servizio militare, nel qual caso prevale il voto
conforme al parere del perito sanitario. L’intervento di tre membri,
compreso tra questi il presidente, rende valide le decisioni.
Le sedute dei consigli di leva sono pubbliche e vi partecipa, con
funzione consultiva, un ufficiale dei carabinieri.
Art. 10.
Compiute le operazioni di cui all’articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, la lista è
firmata dal capo dell’amministrazione comunale che ne fece l’esame e
trasmessa per copia autentica, nei primi dieci giorni del mese di
aprile, al capo dell’ufficio di leva per l’arruolamento nell’Esercito
e nell’Aeronautica competente per territorio, nonché, per i comuni
costieri, anche al capo dell’ufficio leva della capitaneria di porto
competente per territorio.
Art. 11.
Dal momento della trasmissione della lista di leva di cui
all’articolo precedente sino a quello della verifica cui all’art. 59
del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237,
il capo dell’amministrazione comunale tiene conto, ai fini degli
adempimenti di cui agli articoli 41 dello stesso decreto del
Presidente della Repubblica e 12 della presente legge, tutte le
modifiche relative alla situazione dei singoli iscritti, prende nota
di ogni altra variazione cui possa andare soggetta la lista e
provvede all’iscrizione degli omessi che si presentino
spontaneamente, o vengano scoperti o denunciati.
Art. 12.
A partire dal mese di maggio dell’anno in cui i giovani compiono il
diciassettesimo anno di età, gli uffici di leva delle capitanerie di
porto devono chiedere agli uffici di leva per l’arruolamento
nell’Esercito e nell’Aeronautica che nelle liste di leva, a fianco ai
nominativi dei giovani iscritti nelle note preparatorie, sia apposta
l’annotazione indicante la soggezione degli stessi alla leva per
l’arruolamento nel CEMM.
Effettuata tale annotazione, gli uffici di leva per l’arruolamento
nell’Esercito e nell’Aeronautica trasmettono agli uffici di leva
delle capitanerie di porto la documentazione personale degli iscritti
di cui al comma precedente.
Successivamente gli uffici di leva delle capitanerie di porto, su
disposizione dell’autorità centrale, devono compilare le note
definitive dei giovani soggetti alla leva per l’arruolamento nel
CEMM, in ordine alfabetico, includendovi tutti i giovani iscritti
nelle note preparatorie, per ciascuno dei quali sia stata riportata
l’annotazione di cui al precedente primo comma da parte degli uffici
di leva per l’arruolamento nell’Esercito e nell’Aeronautica.
Nelle note definitive saranno aggiunti tutti gli omessi ed i già
rimandati, per qualsiasi motivo, alla prossima leva.
Art. 13.
Le operazioni di leva per ogni singola classe si svolgono in
un’unica sessione che ha inizio il 1° gennaio e termine il 31
dicembre di ogni anno.
Durante tale sessione, i consigli di leva ammettono, dopo esame
delle relative domande, all’eventuale dispensa dal compiere la ferma
di leva ai sensi dell’articolo 22 della presente legge gli iscritti
che vi abbiano titolo, previo arruolamento senza visita medica,
qualora il Ministro per la difesa si avvalga della facoltà prevista
dall’ultimo comma dell’articolo 14.
I distretti militari e gli uffici di leva delle capitanerie di
porto ammettono al ritardo o rinvio della prestazione del servizio
militare, ai sensi degli artt. 19 e 20 della presente legge e 88, 89
e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n.
237, gli arruolati che vi abbiano titolo.
I giovani di cui al secondo comma che, ritenendosi inabili al
servizio militare, desiderano essere sottoposti all’esame personale,
debbono farne esplicita documentata richiesta.
Per tutti gli altri che non hanno presentato domanda di ammissione
all’eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva, i consigli di
leva precedono al loro esame personale.
Gli arruolati senza visita ai sensi del secondo comma del presente
articolo saranno sottoposti a visita fisio-psico-attitudinale
all’atto della loro chiamata alle armi, qualora siano tenuti a
compiere la ferma di leva.
Art. 14.
Il consiglio di leva, dopo aver effettuato le operazioni di cui
agli artt. 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1964, n. 237:
a) cancella dalle liste di leva i deceduti;
b) pronuncia l’esclusione di coloro che si trovano nelle
condizioni previste dall’articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica citato;
c) decide sulle domande di ammissione all’eventuale dispensa dal
compiere la Ferma di leva di cui all’articolo 22 della presente
legge;
d) pronuncia la riforma senza visita di coloro che si trovino
nelle condizioni di cui agli articoli 52 e 62 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;
e) pronuncia la riforma o la rivedibilità di coloro che si
trovino nelle condizioni previste dal capo IV del citato decreto del
Presidente della Repubblica;
f) pronuncia l’arruolamento nell’Esercito di tutti coloro che
risultino idonei al servizio militare, comprendendo fra gli idonei i
già arruolati volontariamente;
g) pronuncia l’arruolamento senza visita per gli iscritti che
abbiano ottenuto l’ammissione all’eventuale dispensa dal compiere la
ferma di leva ai sensi dell’articolo 22 della presente legge qualora
il Ministro per la difesa si avvalga della facoltà prevista
dall’ultimo comma del presente articolo, fermo restando quanto
disposto dall’ultimo comma del precedente articolo 13;
h) pronuncia la dichiarazione di renitenza sia per gli iscritti
che non si siano presentati senza giustificato motivo, sia per coloro
che, pur essendosi presentati innanzi al consiglio di leva, rifiutano
di sottoporsi all’esame personale; per questi ultimi pronuncerà
altresì il loro arruolamento senza visita;
i) invita pubblicamente i presenti, alla fine della seduta, a
dichiarare se loro consti la omissione nelle liste di giovani che
debbono concorrere alla leva e, sulle osservazioni o denunce
ricevute, decide in conseguenza:
l) fornisce al comandante del distretto militare, per gli
arruolati nell’Esercito, gli elementi che debbono servire alla
formazione dei ruoli matricolari e dei contingenti da chiamare alle
armi.
Gli iscritti di leva sono, dopo l’arruolamento, collocati in
congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi;
possono però anche essere immediatamente avviati alle armi.
Debbono, in ogni caso, essere avviati alle armi, subito dopo
l’arruolamento, i renitenti arruolati e denunciati all’autorità
giudiziaria i quali appartengono a classe o contingente o scaglione
già chiamato alle armi, purché non abbiano titolo a dispensa,
esenzione, rinvio o ritardo della prestazione del servizio.
Il Ministro per la difesa ha la facoltà di dispensare dall’esame
personale gli iscritti per i quali dal consiglio di leva sia stata
accertata l’esistenza dei titoli idonei ad ottenere l’eventuale
dispensa dal compiere la ferma di leva.
Art. 15.
Gli iscritti nelle note definitive hanno l’obbligo di presentarsi
alla data e al consiglio di leva indicati nel precetto personale di
chiamata alla leva; ai predetti iscritti si applicano le disposizioni
di cui all’art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1964, n. 237.
Gli iscritti che sono imbarcati su navi all’estero che fanno
periodicamente ritorno nella Repubblica hanno l’obbligo di sbarcare
al primo approdo nello Stato e di presentarsi al consiglio di leva
per l’arruolamento nel CEMM più vicino al predetto approdo, nel
termine di venti giorni dalla data di arrivo della nave.
Le autorità diplomatiche o consolati all’estero possono impedire il
passaggio da una nave all’altra di iscritti chiamati alla leva.
I pescatori imbarcati su navi spedite e partite per campagne di
pesca periodica possono ritardare la loro presentazione fino al
termine della campagna stessa.
Gli iscritti che non si presentano per giustificati motivi nel
termine stabilito hanno l’obbligo di darne subito notizia all’ufficio
di leva della capitaneria di porto competente e di regolare la
propria posizione entro la data di chiusura della sessione di leva.
Sono dispensati dal presentarsi al consiglio di leva per
l’arruolamento nel CEMM gli iscritti che si trovano nelle condizioni
stabilite dall’articolo 57 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.
Art. 16.
Il consiglio di leva per l’arruolamento nel CEMM, dopo aver
verificato e chiuso le note definitive, prende in esame la posizione
di ogni iscritto e delibera relativamente agli argomenti indicati nel
precedente art. 14, escluse le lettere a), f) ed l), e nell’art. 62
del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.
Inoltre delibera:
a) la cancellazione dei deceduti dalle note definitive, dandone
comunicazione all’ufficio di leva della capitaneria di porto
competente, per i successivi adempimenti;
b) la cancellazione dalle note definitive, con conseguente
annullamento della relativa annotazione nelle liste di leva: 1) degli
iscritti di cui ai numeri 1), 4), 5) e 6 del precedente articolo 6;
2) degli iscritti di cui ai numeri 2) e 3) del precedente articolo 6,
previo esame di documentata domanda;
c) il computo nella leva dei già arruolati volontariamente nel
CEMM e nella guardia di finanza contingente di mare, ai sensi
dell’articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1964, n. 237;
d) l’arruolamento nel CEMM degli idonei ed atti per la Marina
militare ovvero l’arruolamento dei restanti idonei nell’Esercito.
Il presidente del consiglio di leva, sulla base dei documenti in
suo possesso, dispone la compilazione del documento matricolare
dell’arruolato nel CEMM da parte dell’ufficio di leva della
capitaneria di porto competente e fornisce al comandante del
distretto militare, per gli arruolati nell’Esercito, gli elementi
necessari alla formazione dei ruoli matricolari e dei contingenti da
chiamare alle armi.
Art. 17.
Il numero degli arruolati di leva nel CEMM e la data del loro
avviamento alle armi vengono determinati dal Ministro in relazione
alle esigenze della Marina.
Alla chiamata ed all’avviamento alle armi provvedono gli uffici di
leva delle capitanerie di porto.
I predetti arruolati, alla data fissata, vengono presi in forza dai
centri addestramento reclute della Marina militare.
Art. 18.
Per gli allievi non sottoposti a vincoli di ferma volontaria e per
i militari che siano stati prosciolti dalla ferma volontariamente
contratta presso le forze armate o corpi dello Stato, salvo che il
proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità
dipendenti da cause di servizio, il tempo trascorso presso istituti,
accademie e scuole delle forze armate o corpi armati dello Stato non
è computabile nella ferma di leva.
19. Omissis.
Art. 20.
Omissis
Art. 21.
Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa
con il termine degli studi, salvo il disposto dei precedenti articoli
17 e 18, ovvero con l’abbandono definitivo di essi; cessa poi in ogni
caso al compimento dell’età prescritta dal primo comma del precedente
articolo 19 e dall’articolo 20.
Omissis1.
Art. 22.
Omissis.
Art. 23.
L’ammissione ad eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ai
sensi dell’articolo precedente è consentita quando nessun fratello
vivente dell’iscritto, di età inferiore a quaranta anni, abbia fruito
di riduzione o dispensa della ferma di leva.
Tale disposizione non è applicabile nell’ipotesi di cui ai numeri
7) ed 8) del primo comma dell’articolo precedente e della dispensa di
cui al secondo comma dell’articolo stesso .
Ai fini del riconoscimento del titolo di cui al numero 6) del
precedente articolo, i figli che non abbiano potuto ultimare la ferma
di leva perché dichiarati non idonei al servizio sono considerati
come se avessero soddisfatto gli obblighi del servizio militare.
Art. 24.
I titoli all’eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva
possono essere invocati:
1) quando sussistano perfetti entro la data di chiusura della
sessione della leva alla quale l’iscritto concorra per ragioni di età
o per legittimo rimando;
2) quando si verifichino tra la data di chiusura della sessione
della leva alla quale l’iscritto concorre ed il giorno che precede
l’inizio delle operazioni di chiamata alle armi del contingente o
scaglione al quale l’iscritto stesso è interessato, purché derivino
da modificazioni sopravvenute alla situazione di famiglia, non
determinate dalla volontà degli interessati.
Omissis1.
Art. 25.
Omissis.
Art. 26.
Il Ministro per la difesa ha facoltà di anticipare l’invio in
congedo illimitato dei militari in servizio alle armi che, per
sopravvenute modificazioni nelle situazioni di famiglia non
determinate dalla volontà degli interessati, vengano a trovarsi in
una delle condizioni previste dal n. 1) al n. 8) dell’articolo 22,
oppure determinate ai sensi dell’ultimo comma del predetto articolo
sempre che detta condizione sia stata inserita nel manifesto di
chiamata alla leva della classe la cui leva è in corso al momento
della domanda.
L’ammissione all’eventuale congedo anticipato è pronunciata dai
consigli di leva.
Art. 27.
Omissis.
Art. 28.
Ferme restando le aliquote di posti spettanti ai soggetti aventi
titolo all’assunzione obbligatoria ai sensi della legge 2 aprile
1968, n. 482, e successive modificazioni, i restanti posti che
annualmente si renderanno disponibili nelle categorie dei ruoli delle
lavorazioni e dei servizi generali delle maestranze del Ministero
della difesa, vengono conferiti:
1) nella categoria degli operai specializzati:
a) nella misura del 40 per cento al personale militare
volontario specializzato congedato senza demerito al termine delle
ferme speciali e delle rafferme che ne faccia domanda entro sei mesi
dal collocamento in congedo e sia in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90;
b) nella misura del 50 per cento al personale operaio
qualificato che può conseguire il passaggio mediante inquadramento
alla categoria degli specializzati;
2) nella categoria degli operai qualificati:
a) nella misura del 40 per cento al personale militare
volontario specializzato congedato senza demerito al termine delle
ferme speciali e delle rafferme che ne faccia domanda entro sei mesi
dal collocamento in congedo e sia in possesso dei requisiti di cui
all’art. 7, legge 5 marzo 1961, n. 90;
b) nella misura del 25 per cento al personale operaio comune
che può conseguire il passaggio mediante inquadramento alla categoria
immediatamente superiore;
c) nella misura del 25 per cento gli allievi operai che hanno
conseguito negli ultimi due anni l’attestato di idoneità previsto
dall’art. 4 della legge 19 maggio 1964, n. 345, presso una delle
scuole allievi operai del Ministero della difesa;
3) nella categoria degli operai comuni:
a) nella misura del 40 per cento al personale militare
volontario congedato senza demerito al termine delle ferme speciali o
delle rafferme che ne faccia domanda entro sei mesi dal collocamento
in congedo e sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 della
legge 5 marzo 1961, n. 90;
b) nella misura del 45 per cento agli allievi operai che hanno
conseguito negli ultimi due anni l’attestato di idoneità previsto
dall’art. 4 della legge 19 maggio 1964, n. 345, presso una delle
scuole allievi operai del Ministero della difesa.
I posti non ricoperti dopo le assunzioni di cui al comma precedente
vengono conferiti con pubblico concorso.
La nomina dei militari volontari congedati senza demerito nelle
categorie dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali delle
maestranze del Ministero della difesa viene effettuata per singole
qualifiche di mestiere o gruppi di qualifiche affini, considerando,
quale ordine di precedenza, la data di presentazione delle domande
nell’ambito di ciascuna forza armata. La corrispondenza tra
qualifiche di mestiere delle categorie degli operai e categorie e
livello di specializzazione militare è stabilita con decreto del
Ministro per la difesa.
I posti sono conferiti senza concorso a detto personale e vengono
ripartiti per forza armata di provenienza in proporzione al numero
delle domande rispettivamente presentate. In mancanza di beneficiari
provenienti da una forza armata, i posti vengono devoluti ai
volontari congedati senza demerito appartenenti alle altre due forze
armate.
é abrogato l’art. 7, legge 10 giugno 1964, n. 447.
Art. 29.
I posti di impiego civile nell’Amministrazione della difesa
riservati ai sottufficiali ai sensi degli artt. 57 e 59 della legge
31 luglio 1954, n. 599, che restino vacanti per mancanza di
aspiranti, sono conferiti senza concorso ai volontari della
rispettiva forza armata congedati senza demerito al termine delle
ferme o rafferme da non più di tre anni che ne facciano domanda e
siano in possesso del titolo di studio prescritto per l’accesso al
ruolo nel quale si chiede la nomina.
La domanda deve essere presentata entro sei mesi dal collocamento
in congedo.
L’ordine di precedenza per la nomina è determinato dalla data di
presentazione delle domande.
Qualora non venga ricoperto il terzo dei posti riservato ai
sottufficiali ai sensi del primo comma, lettera b), dell’art. 59
della legge 31 luglio 1954, n. 599, i posti rimanenti sono conferiti
senza concorso agli ex volontari in possesso dei prescritti titoli di
studio che ne facciano domanda.
Art. 30.
Ferme restando le aliquote di posti spettanti ai soggetti aventi
titolo all’assunzione obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile
1968, n. 482, e successive modificazioni, le amministrazioni dello
Stato, delle regioni e delle province, nonché dei comuni superiori a
150.000 abitanti, sono obbligate ad assumere, nel limite del cinque
per cento delle assunzioni annuali degli impiegati e del dieci per
cento delle assunzioni annuali degli operai, i militari in ferma di
leva prolungata ed i volontari specializzati delle tre Forze armate
congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte.
Se alle assunzioni si provvede per concorso la riserva dei posti di
cui al comma primo, opera sui posti messi a concorso. Se l’assunzione
è fatta senza concorso, all’accertamento dell’idoneità professionale
si provvede mediante apposita prova.
La domanda di assunzione deve essere presentata a pena di decadenza
entro un anno dalla data del collocamento in congedo.
I bandi di concorso, o comunque i provvedimenti che prevedano
assunzioni di personale, emanati dalle pubbliche amministrazioni di
cui al primo comma del presente articolo, debbono recare
l’attestazione dei posti riservati agli aventi diritto di cui allo
stesso primo comma.
Il Ministero della difesa agevola il collocamento al lavoro dei
militari in ferma di leva prolungata che si trovino nelle condizioni
previste dal presente articolo.
Il Ministero della difesa agevola altresì l’avviamento al lavoro
degli ufficiali che terminano senza demerito la ferma di cui all’art.
37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni,
nell’ambito delle riserve di posti concesse ai sensi dell’art. 40
della stessa legge.
Le amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo e al
secondo comma del citato art. 40 della legge 20 settembre 1980, n.
574, trasmettono alla Direzione generale delle provvidenze per il
personale del Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o
comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale
nonché, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto delle
assunzioni operate ai sensi del presente articolo nel corso dell’anno
precedente.
Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante
la ferma di leva prolungata, attestate con diploma rilasciato
dall’ente militare competente, costituiscono titolo per l’iscrizione
nelle liste ordinarie e speciali di collocamento .
Art. 31.
Dopo i titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle
vigenti disposizioni di legge per le assunzioni mediante concorso
presso le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti
richiamati nell’articolo 30, è aggiunto il seguente:
Art. 32.
I militari di truppa in ferma prolungata dell’Esercito possono
assumere, oltre la ferma biennale prevista dalle disposizioni in
vigore, una ferma triennale. I volontari a ferma biennale possono
chiedere di commutarla in ferma triennale.
Al termine delle ferme contratte, i volontari suddetti possono
chiedere successive rafferme annuali fino a un massimo di quattro.
I volontari di cui al presente articolo, che abbiano compiuto
almeno ventiquattro mesi di servizio e non optino per la promozione a
sergente di complemento ai sensi delle vigenti disposizioni, possono
essere promossi al grado di sergente, nel limite dei posti
disponibili nella forza organica determinata ai sensi dell’articolo 9
della legge 10 giugno 1964, n. 447.
Art. 33.
Ai volontari dell’Esercito che abbiano ultimato le ferme di cui
all’articolo precedente ovvero che siano in rafferma o si trovino in
congedo da non più di due anni è riservato il 50 per cento dei posti
nei concorsi per l’ammissione ai corsi allievi sottufficiali previsti
dalle vigenti disposizioni per il reclutamento dei militari da
avviare alla carriera di sottufficiali dell’Esercito in servizio
permanente.
I volontari ammessi ai suddetti corsi debbono rinunziare al grado
di sottufficiale eventualmente rivestito.
Art. 34.
I posti a concorso per l’ammissione all’Accademia militare
riservati agli allievi delle scuole militari di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, che non fossero
ricoperti con i predetti allievi, sono devoluti, nell’ordine della
graduatoria di merito, ai concorrenti idonei che siano alle armi
nell’Esercito in qualità di ufficiali inferiori o sottufficiali di
complemento richiamati, di sottufficiali o di militari di truppa in
ferma volontaria o rafferma.
Art. 35.
La misura dei premi di congedamento previsti dalle vigenti
disposizioni, per i militari volontari delle forze armate, è
stabilita in trenta giorni dell’ultima paga percepita per ogni anno o
frazione superiore a sei mesi di servizio prestato in ferma o
rafferma, con un minimo di 200.000 lire.
Ai volontari che si congedano dopo 3 anni di servizio, la misura
minima del premio di congedamento dovuto è stabilita in 300.000 lire.
Sul premio di congedamento è corrisposto, a coloro che ne facciano
domanda, un anticipo di lire 100.000 all’inizio di ciascun anno di
ferma o rafferma.
Omissis.
Art. 36.
Il numero complessivo dei graduati, sotto capi, militari di truppa
e comuni in ferma volontaria o rafferma (esclusi quelli dell’Arma dei
carabinieri) non può superare il 19 per cento del numero totale dei
graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni alle armi .
Art. 37.
La riduzione della ferma di leva prevista dal precedente articolo 1
sarà attuata con la seguente gradualità:
1) Esercito e Aeronautica: 14 mesi per i militari alle armi in
servizio di leva alla data di entrata in vigore della presente legge
e per quelli incorporati fino al 31 dicembre dell’anno di entrata in
vigore della legge stessa; 12 mesi per i militari incorporati negli
anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge;
2) Marina: 22 mesi per i militari incorporati sino al 31 dicembre
dell’anno precedente a quello di entrata in vigore della presente
legge; 20 mesi per i militari incorporati nell’anno di entrata in
vigore della legge stessa; 18 mesi per i militari incorporati negli
anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge.
Art. 38.
L’anticipo della chiamata alla leva e della chiamata alle armi
previsto dai precedenti articoli 2 e 3 sarà attuato gradualmente, a
partire dall’anno successivo a quello di entrata in vigore della
presente legge, sulla base di un programma definito dal Ministro per
la difesa.
Per l’attuazione dell’anticipo della chiamata alla leva, i capi
delle amministrazioni comunali, gli uffici di leva presso i distretti
militari e quelli delle capitanerie di porto devono procedere,
nell’anno di entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti
di competenza nei riguardi di ciascuna delle classi dei giovani che
in detto anno compiono il diciottesimo ovvero il diciassettesimo anno
di età.
A tale scopo, i capi delle amministrazioni comunali, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono
trasmettere ai capi degli uffici di leva per, l’arruolamento
nell’Esercito e nell’Aeronautica e, per i comuni costieri, anche a
quelli degli uffici di leva delle capitanerie di porto copia
autentica della lista di leva dei giovani che, nell’anno di entrata
in vigore della presente legge, compiono il diciassettesimo anno di
età.
Art. 39.
Fermo restando quanto prescritto nei precedenti articoli 37 e 38 le
disposizioni di cui ai seguenti articoli trovano applicazione come
appresso specificato:
1) articoli 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 e 15: a decorrere
dall’iscrizione sulle liste di leva dei giovani che, nell’anno di
entrata in vigore della presente legge, compiono il 17° anno di età;
2) articoli 13 e 14: a decorrere dal 1° gennaio dell’anno
successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;
3) articoli 8, 9, 16, 17 e 41: a decorrere dal 1° gennaio
dell’anno successivo a quello in cui ha termine il ciclo di anticipo
della chiamata alla leva ed alle armi di cui all’articolo 38 della
presente legge;
4) articoli 19, 20 e 21: a decorrere dalla chiamata alle armi
della classe successiva a quella presentatasi alle armi nell’anno di
entrata in vigore della presente legge. Per i giovani appartenenti a
classi precedenti, continuano ad applicarsi le norme di cui agli
artt. 85, 86 ed 87 del decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni;
5) articolo 18: a decorrere dalla chiamata alle armi della
seconda classe successiva a quella presentatasi alle armi nell’anno
di entrata in vigore della presente legge. Per i giovani appartenenti
a classi precedenti, continuano ad applicarsi le norme di cui al
primo comma dell’articolo 83 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni.
Le disposizioni di cui al precedente articolo 35 si applicano ad
iniziare dai volontari prosciolti o collocati in congedo al termine
delle ferme o rafferme nell’anno di entrata in vigore della presente
legge.
Fino alle decorrenze indicate nei precedenti commi continuano ad
applicarsi le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge, contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive
modificazioni.
Ai fini dell’applicazione delle norme di cui agli articoli 28, 30 e
31, sono fatti salvi i concorsi e le assunzioni in corso di
espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 40.
Art. 41.
1. Il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei
consigli di leva e degli uffici di leva possono essere variati con
decreto del Ministro della difesa, in relazione alle esigenze di
servizio .
Art. 42.
Ai fini dell’applicazione della presente legge, gli stanziamenti
iscritti nei competenti capitoli dello stato di previsione della
spesa del Ministero della difesa per l’anno 1975 saranno aumentati
complessivamente delle seguenti somme per gli esercizi finanziari
sottoindicati:
esercizio finanziario 1975: 3.000 milioni;
esercizio finanziario 1976: 33.958 milioni;
esercizio finanziario 1977: 51.756 milioni;
esercizio finanziario 1978: 69.943 milioni;
esercizio finanziario 1979: 78.026 milioni;
esercizio finanziario 1980: 77.981 milioni;
esercizio finanziario 1981: 77.981 milioni;
esercizio finanziario 1982: 50.973 milioni;
esercizio finanziario 1983 e successivi 37.492 milioni.
Alla copertura dell’onere a carico dell’esercizio finanziario 1975
si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l’esercizio finanziario anzidetto.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Nessuno ti regala niente, noi sì
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