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Nuove norme in materia di società cooperative.

di Redazione

Legge 31 gennaio 1992, n. 59 (in Gazz. Uff., 7 febbraio 1992, n. 31,
s.o.). — Nuove norme in materia di società cooperative.

Art. 1.

Diritti dei soci.

1. I soci delle società cooperative, quando almeno un terzo del
numero complessivo di essi lo richieda, hanno diritto, oltre a quanto
stabilito dal primo comma dell’articolo 2422 del codice civile, di
esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio
di amministrazione e il libro delle adunanze e delle deliberazioni
del comitato esecutivo, se questo esiste.
2. I diritti di cui al comma 1 non spettano ai soci in mora per la
mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti, anche rispetto
alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 2.

Relazione degli amministratori e dei sindaci.

1. Nelle società cooperative e nei loro consorzi, la relazione
degli amministratori di cui al primo comma dell’articolo 2428 del
codice civile deve indicare specificamente i criteri seguiti nella
gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in
conformità con il carattere cooperativo della società.
2. Il collegio sindacale, nella relazione all’assemblea di cui al
secondo comma dell’articolo 2429 del codice civile, deve
specificamente riferire su quanto indicato al comma 1 del presente
articolo.

Art. 3.

Quote e azioni.

1. Il limite massimo della quota e delle azioni che ciascun socio
persona fisica può possedere, stabilito dal primo comma dell’articolo
24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2
aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, da ultimo elevato
dall’articolo 17, primo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72, è
determinato in cinquantamila euro. Per i soci delle cooperative di
manipolazioni, trasformazione, conservazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro, tale limite
è fissato in settantamila euro.
2. I conferimenti di beni in natura non sono considerati ai fini
del calcolo del limite massimo di cui al comma 1.
3. Nelle società cooperative e nei loro consorzi il valore nominale
di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire
cinquantamila e il valore nominale di ciascuna azione non può essere
superiore a lire un milione, salvo quanto disposto da leggi speciali
per particolari categorie di enti cooperativi.

Art. 4.

Soci sovventori.

1. Il primo e il secondo comma dell’articolo 2548 del codice civile
si applicano alle società cooperative e ai loro consorzi, con
esclusione delle società e dei consorzi operanti nel settore
dell’edilizia abitativa, i cui statuti abbiano previsto la
costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la
ristrutturazione o il potenziamento aziendale.
2. I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai
conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un
terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
3. I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La
maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci
cooperatori.
4. I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni
nominative trasferibili.
5. Alle azioni dei soci sovventori si applicano il secondo comma
dell’articolo 2348 ed il terzo comma dell’articolo 2355 del codice
civile.
6. Lo statuto può stabilire particolari condizioni a favore dei
soci sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione
delle quote e delle azioni. Il tasso di remunerazione non può
comunque essere maggiorato in misura superiore al 2 per cento
rispetto a quello stabilito per gli altri soci.

Art. 5.

Finanziamenti dei soci e di terzi.

1. Omissis.
2. Le società cooperative, che abbiano adottato nei modi e nei
termini stabiliti dallo statuto procedure di programmazione
pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale,
possono emettere azioni di partecipazione cooperativa prive del
diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel
rimborso del capitale.
3. Gli stati di attuazione dei programmi pluriennali devono essere
approvati annualmente dall’assemblea ordinaria dei soci in sede di
approvazione del bilancio, previo parere dell’assemblea speciale di
cui all’articolo 6.
4. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse
per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve
indivisibili o del patrimonio netto risultanti dall’ultimo bilancio
certificato e depositato presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e devono contenere, oltre alle indicazioni
prescritte dall’articolo 2354 del codice civile, la denominazione
>.
5. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in
misura non inferiore alla metà in opzione ai soci e ai lavoratori
dipendenti della società cooperativa, i quali possono sottoscriverle
anche superando i limiti di cui al primo comma dell’articolo 24 del
citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, come elevati dall’articolo 3, comma 1, della
presente legge.
6. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere al
portatore, a condizione che siano interamente liberate.
7. Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta
una remunerazione maggiorata del 2 per cento rispetto a quella delle
quote o delle azioni dei soci della cooperativa.
8. All’atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni
di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel
rimborso del capitale per l’intero valore nominale.
9. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non
comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione
cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore
nominale complessivo delle altre azioni o quote.

Art. 6.

Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione
cooperativa.

1. L’assemblea speciale dei possessori delle azioni di
partecipazione cooperativa delibera:
a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
b) sull’approvazione delle deliberazioni dell’assemblea della
società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla
tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
d) sugli altri oggetti di interesse comune.
2. L’assemblea speciale esprime annualmente un parere motivato
sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di cui
all’articolo 5, comma 3.
3. L’assemblea speciale è convocata dagli amministratori della
società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano
necessario o quando almeno un terzo dei possessori delle azioni di
partecipazione cooperativa ne faccia richiesta.
4. Il rappresentante comune deve provvedere alla esecuzione delle
deliberazioni dell’assemblea speciale e deve tutelare gli interessi
comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei
rapporti con la società cooperativa.
5. Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri sociali
richiamati dall’articolo 2516 del codice civile e di ottenerne
estratti; ha altresì diritto di assistere all’assemblea della società
e di impugnarne le deliberazioni. Le spese sono imputate al fondo di
cui al comma 1, lettera c), del presente articolo.

Art. 7.

Rivalutazione delle quote o delle azioni.

1. Le società cooperative e i loro consorzi possono destinare una
quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale
sociale sottoscritto e versato. In tal caso possono essere superati i
limiti massimi di cui all’articolo 3, purché nei limiti delle
variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a
quello dell’esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati
prodotti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle azioni
e alle quote dei soci sovventori.
3. La quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale, nei
limiti di cui al comma 1, non concorre a formare il reddito
imponibile ai fini delle imposte dirette; il rimborso del capitale è
soggetto a imposta, ai sensi del settimo comma dell’articolo 20 del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, a
carico dei soli soci nel periodo di imposta in cui il rimborso viene
effettuato fino a concorrenza dell’ammontare imputato ad aumento
delle quote o delle azioni.

Art. 8.

Omissis

Art. 9.

Rimborso del sovrapprezzo.

1. Nelle società cooperative, la quota di liquidazione in favore
del socio uscente per recesso, esclusione o morte comprende, salvo
diversa disposizione dell’atto costitutivo, anche il rimborso del
sovrapprezzo che il socio abbia versato al momento della sua
ammissione nella società, se non utilizzato ai sensi dell’art. 7.

Art. 10.

Prestiti sociali.

1. Gli importi di cui all’articolo 13, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, da ultimo
elevati dall’articolo 23, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n.
49, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, a lire quaranta
milioni e a lire ottanta milioni.

Art. 11.

Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione.

1. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela
del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell’articolo 5 del
citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle
riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale
possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di
lucro da società per azioni o da associazioni.
2. L’oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella
promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di
sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti
all’innovazione tecnologica, all’incremento dell’occupazione ed allo
sviluppo del Mezzogiorno.
3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1 possono
promuovere la costituzione di società cooperative o di loro consorzi,
nonché assumere partecipazioni in società cooperative o in società da
queste controllate. Possono altresì finanziarie specifici programmi
di sviluppo di società cooperative o di loro consorzi, organizzare o
gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente
amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere
studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse
per il movimento cooperativo.
4. Le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle
associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono
destinare alla costituzione e all’incremento di ciascun fondo
costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili
annuali pari al 3 per cento. Per gli enti cooperativi disciplinati
dal regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive
modificazioni, la quota del 3 per cento è calcolata sulla base degli
utili al netto delle riserve obbligatorie. Il versamento non deve
essere effettuato se l’importo non supera ventimila lire.
5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il
patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il
capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati,
di cui al primo comma, lettera c), dell’articolo 26 del citato
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni.
6. Le società cooperative e i loro consorzi non aderenti alle
associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o
aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui
al comma 1, assolvono all’obbligo di cui al comma 4 mediante
versamento della quota di utili secondo quanto previsto dall’articolo
20.
7. Le società cooperative ed i loro consorzi sottoposti alla
vigilanza delle regioni a statuto speciale, che non aderiscono alle
associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1 o che
aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui
al comma 1, effettuano il versamento previsto al comma 4
nell’apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale
fondo, secondo le modalità di cui al comma 6.
8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici
progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o
dalla pubblica amministrazione, rivolti al conseguimento delle
finalità di cui al comma 2. I fondi possono essere altresì alimentati
da contributi erogati da soggetti privati.
9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui
all’articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel
limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che
effettua l’erogazione.
10. Le società cooperative e i loro consorzi che non ottemperano
alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici fiscali
e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente.

Art. 12.

Costituzione dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione.

1. Il capitale delle società per azioni di cui all’articolo 11,
comma 1, deve essere sottoscritto in misura non inferiore all’80 per
cento dalla associazione riconosciuta che ne promuove la
costituzione. Le azioni emesse non sono trasferibili senza il
preventivo consenso della assemblea dei soci.
2. Delle associazioni di cui all’articolo 11, comma 1, secondo
periodo, fanno parte di diritto tutte le società cooperative e i loro
consorzi aderenti alle rispettive associazioni riconosciute di cui al
citato comma 1, primo periodo.
3. Le associazioni di cui all’articolo 11, comma 1, secondo
periodo, conseguono la personalità giuridica con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le competenze
delle regioni a statuto speciale; ad esse si applicano gli articoli
14 e seguenti del codice civile.
4. Le società e le associazioni che, ai sensi dell’articolo 11,
comma 1, gestiscono fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione sono soggette alla vigilanza del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, che ne approva gli statuti,
fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale. Gli
eventuali utili di esercizio devono essere utilizzati o reinvestiti
per il conseguimento dell’oggetto sociale.
5. Le società e le associazioni di cui al comma 4 sono assoggettate
ad annuale certificazione del bilancio da parte di società di
revisione secondo le disposizioni legislative vigenti.

Art. 13.

Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei
loro consorzi.

1. é istituito, presso la Direzione generale della cooperazione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l’albo nazionale
delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.
2. Decorsi due anni dall’istituzione dell’albo, le società
cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che intendano
ottenere contributi pubblici dovranno documentare l’iscrizione
all’albo medesimo.
3. Le iscrizioni e le cancellazioni dall’albo sono disposte dal
comitato per l’albo nazionale delle società cooperative edilizie di
abitazione e dei loro consorzi, di seguito denominato >,
composto da:
a) il Direttore generale della cooperazione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, che lo presiede;
b) quattro membri designati dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di cui tre esperti nella materia della
cooperazione edilizia;
c) un membro designato da ciascuna delle associazioni nazionali
di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo
legalmente riconosciute;
d) un membro designato dal Ministro dei lavori pubblici;
e) tre membri in rappresentanza delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, designati, secondo un criterio di
rotazione, dai rappresentanti regionali facenti parte del Comitato
per l’edilizia residenziale.
4. Il comitato è costituito entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, e dura in carica quattro anni.
5. L’attività del comitato è disciplinata dal regolamento adottato
dal comitato stesso, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, ed
approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. Il regolamento stabilisce i criteri per la tenuta degli
elenchi regionali degli iscritti all’albo, anche al fine del rilascio
della certificazione, nonché le modalità degli accertamenti che
potranno essere effettuati anche su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
6. Il decreto di cui al comma 4 dispone la costituzione di un
ufficio per l’amministrazione del comitato e detta norme per il suo
funzionamento. Per il predetto ufficio il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale può avvalersi di personale con contratto di
diritto privato a tempo determinato, nel limite massimo di sei unità.
7. All’albo possono essere iscritti le società cooperative edilizie
di abitazione costituite da non meno di diciotto soci ed i loro
consorzi che siano iscritti nel registro prefettizio di cui
all’articolo 14 del regolamento approvato con regio decreto 12
febbraio 1911, n. 278, e nello schedario generale della cooperazione
di cui all’articolo 15 del citato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, che siano disciplinati dai principi di mutualità
previsti dalle leggi dello Stato e si trovino in una delle seguenti
condizioni:
a) siano stati costituiti con il conferimento da parte di ciascun
socio di quote o di azioni per un valore non inferiore a lire
cinquecentomila;
b) abbiano iniziato o realizzato un programma di edilizia
residenziale;
c) siano proprietari di abitazioni assegnate in godimento o in
locazione o abbiano assegnato in proprietà gli alloggi ai propri
soci.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, lettere b) e c), le
società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, non si trovino
nella condizione di cui al comma 7, lettera a), possono ottenere
l’iscrizione all’albo a condizione che entro sei mesi da tale data
adeguino il capitale sociale secondo quanto disposto dal citato comma
7, lettera a).
9. Possono essere sospesi dall’albo le società cooperative edilizie
di abitazione ed i loro consorzi in gestione commissariale.
10. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina,
con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) lo schema della domanda di iscrizione all’albo;
b) l’elenco della documentazione da allegare alla domanda;
c) lo schema della comunicazione che le società cooperative
iscritte devono trasmettere alla Direzione generale della
cooperazione entro il 30 giugno di ciascun anno per documentare
l’attività svolta nel corso dell’anno precedente.
11. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il comitato predispone,
l’elenco delle società cooperative e dei loro consorzi radiati
dall’albo perché privi dei requisiti o delle condizioni previste dal
comma 7 o perché soggetti all’applicazione del comma 9. L’elenco è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
12. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si
provvede a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli da
istituire ai sensi dell’articolo 20, comma 1, nel limite massimo del
7 per cento del gettito contributivo di cui al citato comma 1.

Art. 14.

Numero minimo dei soci.

1. Il numero minimo di soci richiesto, per l’iscrizione nei
registri prefettizi di cooperative di produzione e lavoro ammissibili
ai pubblici appalti, dal terzo comma dell’articolo 22 del citato
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, è ridotto a quindici.
2. Omissis.
3. Omissis.
4. Omissis.

Art. 15.

Vigilanza.

1. Sono assoggettati ad ispezione ordinaria annuale le società
cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a
lire trenta miliardi, ovvero che detengano partecipazioni di
controllo in società a responsabilità limitata, nonché le società
cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi iscritti
all’albo di cui all’articolo 13.
2. Le società cooperative e i loro consorzi che abbiano un
fatturato superiore a lire ottanta miliardi o che detengano
partecipazioni di controllo in società per azioni o che possiedano
riserve indivisibili superiori a lire tre miliardi o che raccolgano
prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a lire tre
miliardi, oltre che alla ispezione ordinaria annuale di cui al comma
1, sono assoggettati ad annuale certificazione di bilancio, da parte
di una società di revisione iscritta all’albo speciale di cui
all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1975, n. 136, o da parte di una società di revisione autorizzata dal
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ai sensi
della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che siano convenzionate con
l’associazione riconosciuta di cui all’articolo 11, comma 1, primo
periodo, della presente legge, alla quale le società cooperative o i
loro consorzi aderiscono, secondo uno schema di convenzione approvato
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per le società
cooperative e i loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione
riconosciuta, la certificazione del bilancio viene effettuata da una
delle società di revisione iscritte in un apposito elenco formato dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale; per le società
cooperative e i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni
a statuto speciale, la certificazione del bilancio viene effettuata
da una delle società di revisione iscritte negli elenchi formati
dalle regioni stesse.
3. Le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi
sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo
accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla
più recente ispezione, ordinaria o straordinaria, eseguita dagli
organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti o a consegnare
tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo
verbale medesimo. L’avvenuta consegna deve risultare da apposito
documento. Gli incaricati delle ispezioni sono tenuti a controllare
il rispetto di tali disposizioni, riferendone nel processo verbale
relativo all’ispezione successiva.
4. Il contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie, di
cui all’articolo 8 del citato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, è determinato in relazione ai parametri del fatturato,
del numero dei soci e del capitale sociale, anche in concorso tra
loro, nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
5. In caso di ritardato o omesso pagamento del contributo entro la
prescritta scadenza si applica una sanzione pari al 30 per cento del
contributo non versato, oltre agli interessi semestrali nella misura
del 4,50 per cento del contributo stesso. In caso di omesso pagamento
del contributo oltre il biennio di riferimento di cui al quarto comma
dell’articolo 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, la
società cooperativa o il consorzio possono essere cancellati dal
registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su iniziativa del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e con la procedura di cui all’articolo 26, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, si
procederà all’individuazione di un profilo professionale, e del
relativo contenuto, per l’esercizio dell’attività di vigilanza sulle
società cooperative e sui loro consorzi.
7. Gli enti mutualistici di cui all’articolo 2512 del codice civile
sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, salvo quanto disposto da leggi speciali. Tale
vigilanza si esercita secondo le modalità previste per le società
cooperative.
8. Le funzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 esercitate dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale sono riservate alle regioni a
statuto speciale nell’ambito del rispettivo territorio e della
rispettiva competenza.

Art. 16.

Relazione al Parlamento sulla cooperazione.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta, ogni
tre anni, al Parlamento una dettagliata relazione sull’attività
svolta in favore della cooperazione. Tale relazione deve riportare le
notizie e i dati sullo stato della cooperazione in Italia.

Art. 17.

Gestione commissariale.

Omissis.

Art. 18.

Norme diverse.

1. Omissis
2. Omissis
3. Omissis
4. Omissis
5. Omissis
6. Omissis

Art. 19.

Integrazione della documentazione per l’iscrizione nel registro
prefettizio.

1. Per ottenere l’iscrizione nel registro prefettizio delle
cooperative di cui all’articolo 14 del regolamento approvato con
regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, le società cooperative e i
loro consorzi di cui all’articolo 13 del citato decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni, devono allegare alla domanda di iscrizione,
oltre ai documenti di cui al primo comma dell’articolo 14 del
medesimo decreto legislativo n. 1577 del 1947, e successive
modificazioni, la certificazione prevista dall’articolo 10-sexies
della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall’articolo 7 della
legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, relativa agli
amministratori, ai sindaci e ai direttori in carica degli enti
medesimi.
2. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata dalle
società cooperative e dai loro consorzi già iscritti nel registro
prefettizio nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, a pena di cancellazione dal registro
stesso.

Art. 20.

Soppressione della gestione fuori bilancio del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale preordinata all’attività di ispezione delle
cooperative.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, è soppressa la gestione fuori
bilancio relativa al >. Restano fermi i compiti e le funzioni di
competenza del predetto Ministero previsti dall’articolo 8 del citato
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, come integrato
dall’articolo 15 della presente legge, cui si provvede a carico degli
stanziamenti di appositi capitoli da istituire nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da
alimentarsi in relazione:
a) al gettito dei contributi di cui all’articolo 8 del citato
decreto legislativo n. 1577 del 1947, e successive modificazioni;
b) al gettito dei contributi di cui all’articolo 11, comma 6,
della presente legge;
c) ad una maggiorazione determinata, a decorrere dal 1993, nel 10
per cento del contributo di cui alla lettera a), a carico delle
società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, ivi
compresi quelli aderenti alle associazioni riconosciute di cui
all’articolo 11, comma 1, primo periodo; tale maggiorazione potrà
essere successivamente adeguata in relazione ad eventuali maggiori
oneri connessi all’attuazione della presente legge;
d) agli eventuali avanzi di amministrazione della gestione
soppressa.
2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, i contributi ivi previsti
sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, ai capitoli di
spesa da istituirsi ai sensi del comma 1.

Art. 21.

Norme transitorie e finali.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge possono essere
recepite negli statuti delle società cooperative e dei loro consorzi,
con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni
dell’assemblea ordinaria.
2. L’ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge non
fa decadere le società cooperative e i loro consorzi dalle
agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa
vigente.
3. Alle banche di credito cooperativo si applicano gli articoli 2,
7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4, e 21, commi 1 e 2, della
presente legge.
4. Le società cooperative legalmente costituite prima della data di
entrata in vigore della presente legge non sono tenute ad adeguarsi
alle prescrizioni di cui all’articolo 3, comma 3, relative al limite
minimo del valore nominale delle quote o delle azioni.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge gli enti di cui all’articolo 15, comma 7, sono tenuti agli
adempimenti previsti dalle leggi vigenti per le società cooperative e
i loro consorzi.
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adegua ogni
tre anni, con proprio decreto, le previsioni di cui agli articoli 3 e
15, nonché, di concerto con il Ministro delle finanze, le previsioni
di cui agli articoli 7 e 10 tenuto conto delle variazioni dell’indice
nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e di impiegati, calcolate dall’ISTAT.
7. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle
società cooperative disciplinate dal citato decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni; e gli enti mutualistici di cui all’articolo 2512 del
codice civile.
8. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle
banche popolari, alle cooperative di assicurazione e alle società
mutue assicuratrici, per le quali restano in vigore le disposizioni
contenute nelle relative leggi speciali.

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