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Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechicivili ed ai pluriminorati.

di Redazione

Legge 31 dicembre 1991, n. 429 (in Gazz. Uff., 10 gennaio, n. 7). —
Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi
civili ed ai pluriminorati.

Art. 1.

1. Con decorrenza dal 1° marzo 1991 l’indennità di
accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti ai sensi della
legge 28 marzo 1968, n. 406 e successive modificazioni ed
integrazioni, è stabilita in misura uguale all’indennità di
assistenza ed accompagnamento, disciplinata dall’art. 3, comma 2,
lettera A, della legge 6 ottobre 1986, n. 656 e successive
modificazioni ed integrazioni, spettante alle persone affette da
cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra ai sensi
del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 si applicano
all’indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti i
meccanismi di adeguamento automatico previsti e richiamati dall’art.
1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall’art. 1
della legge 10 ottobre 1989, n. 342, per l’indennità di assistenza ed
accompagnamento spettante alle persone affette da cecità bilaterale
assoluta e permanente per causa di guerra.

Art. 2. 1. Alle persone affette da più minorazioni le quali,
singolarmente considerate, darebbero titolo ad una delle indennità
previste dall’art. 1, comma 2, lettere a) e b), e dall’art. 4 della
legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni ed
integrazioni, con decorrenza dal 1° marzo 1991 spetta un’indennità
cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi
delle norme citate.

Art. 3.

1. All’onere derivante dall’applicazione della presente
legge, valutato in lire 57.000 milioni per il 1991 e in lire 69.000
milioni a decorrere dal 1992, si provvede:
a) quanto a lire 25.000 milioni per il 1991, mediante riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all’uopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento >;
b) quanto a lire 32.000 milioni per il 1991, mediante riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all’uopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento >;
c) quanto a lire 69.000 milioni per ciascuno degli anni 1992,
1993 e 1994, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all’uopo utilizzando
l’accantonamento >.

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