Legge 22 novembre 1993, n. 473
(in Gazz. Uff., 26 novembre, n. 278)
Nuove norme contro il maltrattamento degli animali.
Art. 1. 1. L’art. 727 del codice penale è sostituito dal seguente:
Art. 727 (Maltrattamento di animali). — Chiunque incrudelisce
verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a
comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche,
ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per
la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche
etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro
natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito
abitudini della cattività è punito con l’ammenda da lire due milioni
a lire dieci milioni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi
particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio,
del trasporto, dell’allevamento, della mattazione o di uno spettacolo
di animali, o se causa la morte dell’animale: in questi casi la
condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli
animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone
estranee al reato.
Nel caso di recidiva la condanna comporta l’interdizione
dall’esercizio dell’attività di commercio, di trasporto, di
allevamento, di mattazione o di spettacolo.
Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che
comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l’ammenda
da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la
sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l’attività
commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di
recidiva, l’interdizione dall’esercizio dell’attività svolta.
Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in
relazione all’esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata
della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di
attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici
mesi
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