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Nuove norme contro il maltrattamento degli animali

di Redazione

Legge 22 novembre 1993, n. 473
(in Gazz. Uff., 26 novembre, n. 278)
Nuove norme contro il maltrattamento degli animali.

Art. 1. 1. L’art. 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 727 (Maltrattamento di animali). — Chiunque incrudelisce
verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a
comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche,
ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per
la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche
etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro
natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito
abitudini della cattività è punito con l’ammenda da lire due milioni
a lire dieci milioni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi
particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio,
del trasporto, dell’allevamento, della mattazione o di uno spettacolo
di animali, o se causa la morte dell’animale: in questi casi la
condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli
animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone
estranee al reato.
Nel caso di recidiva la condanna comporta l’interdizione
dall’esercizio dell’attività di commercio, di trasporto, di
allevamento, di mattazione o di spettacolo.
Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che
comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l’ammenda
da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la
sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l’attività
commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di
recidiva, l’interdizione dall’esercizio dell’attività svolta.
Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in
relazione all’esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata
della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di
attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici
mesi

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