Famiglia

Nuova legge per l’agriturismo

La disciplina dell'agriturismo è stata approvata ieri definitivamente dalla Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati

di Carmen Morrone

La legge sulla disciplina dell’agriturismo, approvata ieri definitivamente dalla Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, in sede legislativa, è il risultato di un lavoro parlamentare che è durato per tutta la legislatura appena conclusa. Le nuove norme nascono dalla unificazione di cinque proposte di legge intorno al testo presentato dall?On. Giacomo de Ghislanzoni Cardòli, presidente della Commissione Agricoltura della Camera e protagonista del lungo iter di questo provvedimento: prima, come relatore, nella lunga fase di elaborazione conclusasi nel maggio scorso con il passaggio al Senato; poi nella lotta contro il tempo per l’ultimo definitivo voto arrivato appena un?ora prima che i lavori delle Commissioni di questa legislatura fossero definitivamente chiusi. Questa legge si propone, innanzitutto, come ?testo unico”, in quanto accoglie in sé tutta una serie di norme che, nel tempo, hanno riguardato l’agriturismo, senza che vi fosse un testo completo e organico. Non avrà effetti immediati sul comportamento delle imprese, perché la competenza in materia di agriturismo è delle Regioni. Ma, alle Regioni, darà un punto di riferimento per migliorare le rispettive leggi, e per proporre, dell?agriturismo, un profilo omogeneo su tutto il territorio nazionale, chiarendo alcuni aspetti dell?attività agrituristica che, nell?esperienza di venti anni di applicazione della legge precedente (la n. 730 del 5 dicembre 1985), hanno dato luogo ad interpretazioni contrastanti. La dimensione dell’attività agrituristica, secondo la legge appena approvata, non sarà più condizionata (art. 2) dal requisito della complementarità rispetto all?attività agricola, mentre viene confermato e rafforzato il requisito della connessione con l’attività agricola stessa, soprattutto per quanto riguarda (art. 4) la ristorazione. E tale connessione viene estesa e vincolata a tutta l?agricoltura presente sul territorio, al fine di promuovere la multifunzionalità delle imprese. Fermo restando il potere di controllo di Regioni e Comuni, viene introdotto (art. 6) uno snellimento delle procedure amministrative che consente di avviare sollecitamente un agriturismo con una semplice dichiarazione di inizio dell?attività. Gli operatori di agriturismo, per ottenere l’abilitazione all?esercizio dell?attività, saranno chiamati, dalle Regioni, a frequentare corsi preliminari di preparazione. Viene stabilito (art. 9), su tutto il territorio nazionale, che la definizione di ?agriturismo”(e termini derivati) sia consentita esclusivamente alle aziende in possesso della specifica autorizzazione. Per un più razionale coordinamento dello sviluppo del settore, e per favorire lo scambio di esperienze fra le diverse Regioni, è prevista (art. 13) l’istituzione di un Osservatorio Nazionale dell’Agriturismo, presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.


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