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Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi (GU 16/3/2006 n. 63)

di Redazione

Art. 1. 1. In tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con l’espressione «sordo». 2. Il secondo comma dell’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è sostituito dal seguente: «Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio». 3. Al primo comma dell’articolo 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381, le parole: «L’accertamento del sordomutismo» sono sostituite dalle seguenti: «L’accertamento della condizione di sordo come definita dal secondo comma dell’articolo 1».

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