Art. 1.
1. In tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con lespressione «sordo».
2. Il secondo comma dellarticolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è sostituito dal seguente:
«Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale delludito affetto da sordità congenita o acquisita durante letà evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».
3. Al primo comma dellarticolo 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381, le parole: «Laccertamento del sordomutismo» sono sostituite dalle seguenti: «Laccertamento della condizione di sordo come definita dal secondo comma dellarticolo 1».
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