Non profit

Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo.

di Redazione

Legge 26 febbraio 1987, n. 49 (in Gazz. Uff., 28 febbraio 1987, n.
49, s.o.). — Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i
Paesi in via di sviluppo.

Art. 1.

Finalità.

1. La cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica
estera dell’Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e
di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell’uomo,
ispirandosi ai principi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle
convenzioni CEE-ACP.
2. Essa è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in
primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza
alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla
conservazione del patrimonio ambientale, all’attuazione e al
consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita
economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo. La
cooperazione allo sviluppo deve essere altresì finalizzata al
miglioramento della condizione femminile e dell’infanzia ed al
sostegno della promozione della donna.
3. Essa comprende le iniziative pubbliche e private, impostate e
attuate nei modi previsti dalla presente legge e collocate
prioritariamente nell’ambito di programmi plurisettoriali concordati
in appositi incontri intergovernativi con i paesi beneficiari su base
pluriennale e secondo criteri di concentrazione geografica.
4. Rientrano nella cooperazione allo sviluppo gli interventi
straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni
di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la
sopravvivenza di popolazioni.
5. Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possono
essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare
attività di carattere militare.

Art. 2.

Attività di cooperazione.

1. L’attività di cooperazione allo sviluppo è finanziata a titolo
gratuito e con crediti a condizioni particolarmente agevolate. Essa
può essere svolta sul piano bilaterale, multilaterale e
multibilaterale.
2. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione di tale attività
sono determinati su base triennale con legge finanziaria. Annualmente
viene allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero
degli affari esteri una relazione previsionale e programmatica del
Ministro contenente fra l’altro le proposte e le motivazioni per la
ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta delle priorità
delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi
settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo
sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento. Il
Parlamento discute la relazione previsionale e programmatica insieme
alla relazione consuntiva di cui al comma 6, lettera c),
dell’articolo 3.
3. Nell’attività di cooperazione rientrano:
a) l’elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e
costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la
realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l’attuazione delle
iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il
conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1;
b) la partecipazione, anche finanziaria, all’attività e al
capitale di organismi, banche e fondi internazionali, impegnati nella
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nonché nell’attività di
cooperazione allo sviluppo della Comunità economica europea;
c) l’impiego di personale qualificato per compiti di assistenza
tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio
dell’attività di cooperazione allo sviluppo;
d) la formazione professionale e la promozione sociale di
cittadini dei Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via
di sviluppo e in Italia, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986,
n. 943, e la formazione di personale italiano destinato a svolgere
attività di cooperazione allo sviluppo;
e) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad
opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l’invio
di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo;
f) l’attuazione di interventi specifici per migliorare la
condizione femminile e dell’infanzia, per promuovere lo sviluppo
culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;
g) l’adozione di programmi di riconversione agricola per
ostacolare la produzione della droga nei Paesi in via di sviluppo;
h) la promozione di programmi di educazione ai temi dello
sviluppo, anche nell’ambito scolastico, e di iniziative volte
all’intensificazione degli scambi culturali tra l’Italia e i Paesi in
via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;
i) la realizzazione di interventi in materia di ricerca
scientifica e tecnologica ai fini del trasferimento di tecnologie
appropriate nei Paesi in via di sviluppo;
l) l’adozione di strumenti e interventi, anche di natura
finanziaria che favoriscano gli scambi tra Paesi in via di sviluppo,
la stabilizzazione dei mercati regionali e interni e la riduzione
dell’indebitamento, in armonia con i programmi e l’azione della
Comunità europea;
m) il sostegno a programmi di informazione e comunicazione che
favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi
di democrazia e sviluppo dei paesi beneficiari;
m-bis) il sostegno alle vittime delle mine antipersona tramite
programmi di risarcimento, assistenza e riabilitazione.
4. Le attività di cui alle lettere a), c), d), e), f), h) del comma
3 possono essere attuate, in conformità con quanto previsto dal
successivo articolo 5, anche utilizzando le strutture pubbliche delle
regioni, delle province autonome e degli enti locali.
5. Le regioni, le province autonome e gli enti locali possono
avanzare proposte in tal senso alla Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo di cui all’articolo 10. Il Comitato
direzionale di cui all’articolo 9, ove ne ravvisi l’opportunità,
autorizza la stipula di apposite convenzioni con le suddette
strutture pubbliche.

Art. 3.

Presidenza e funzioni del Comitato interministeriale per la
cooperazione allo sviluppo.

omissis

Art. 4.

Competenza del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, [in conformità con i criteri stabiliti dal CICS e]
d’intesa con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, cura le relazioni con le
banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale, e assicura la
partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi nonché la
concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi
multilaterali di aiuto ai Paesi in via di sviluppo.
2. La partecipazione dell’Italia agli organismi finanziari
internazionali multilaterali è finalizzata all’attuazione degli
impegni assunti nell’ambito del sistema delle Nazioni unite in
materia di cooperazione allo sviluppo .
2-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
predispone annualmente una relazione sulla partecipazione dell’Italia
agli organismi finanziari internazionali multilaterali. La relazione
dà conto delle politiche e delle strategie adottate, dei criteri
seguiti nell’erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle
banche, dai fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali
di cui al comma 1, evidenziando le posizioni assunte in merito dai
rappresentanti italiani. La relazione, con riferimento ai singoli
organismi, indica il contributo finanziario dell’Italia, il numero e
la qualifica dei funzionari italiani. Tale relazione è inviata al
Parlamento in allegato alla relazione di cui al comma 6 dell’articolo
3 .

Art. 5.

Funzioni di coordinamento del Ministro degli affari esteri.

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti ai sensi degli articoli
precedenti il Ministro degli affari esteri, d’intesa con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la
parte di sua competenza, promuove e coordina nell’ambito del settore
pubblico, nonché tra questo e il settore privato, programmi operativi
e ogni altra iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo.
2. In mancanza di accordo con i Paesi beneficiari e di uniformità
agli indirizzi di cooperazione e di coordinamento stabiliti dal
Ministero degli affari esteri, le iniziative di cooperazione allo
sviluppo non possono essere ammesse ai benefici previsti dalla
presente legge.
3. In via eccezionale possono essere ammesse ai benefici previsti
dalla presente legge – anche in mancanza di richieste da parte dei
Paesi in via di sviluppo interessati – iniziative proposte da
organizzazioni non governative purché adeguatamente documentate e
motivate da esigenze di carattere umanitario.

Art. 6.

Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale.

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, [previa delibera del CICS,] su proposta del Ministro
degli affari esteri, autorizza il Mediocredito centrale a concedere,
anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali
o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari
agevolati a valere sul Fondo rotativo costituito presso di esso.
2. Omissis.
3. I crediti di aiuto, anche quando sono associati ad altri
strumenti finanziari (doni, crediti agevolati all’esportazione,
crediti a condizioni di mercato), potranno essere concessi solamente
per progetti e programmi di sviluppo rispondenti alle finalità della
presente legge. Nel predetto fondo rotativo confluiscono gli
stanziamenti già effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n.
227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e della legge 3 gennaio
1981, n. 7.
4. Ove richiesto dalla natura dei progetti e programmi di sviluppo,
i crediti di aiuto possono essere destinati, in particolare nei Paesi
a più basso reddito, anche al finanziamento di parte dei costi locali
e di eventuali acquisti in paesi terzi di beni inerenti ai progetti
approvati e per favorire l’accrescimento della cooperazione tra Paesi
in via di sviluppo.

Art. 7.

Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo.

1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all’articolo 6, e con le
stesse procedure, possono essere concessi crediti agevolati alle
imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di
capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via
di sviluppo con partecipazione di investitori, pubblici o privati,
del Paese destinatario, nonché di altri Paesi.
2. [Il CICS stabilirà:
a) la quota del Fondo di rotazione che potrà annualmente essere
impiegata a tale scopo;
b) i criteri per la selezione di tali iniziative che dovranno
tener conto – oltre che delle generali priorità geografiche o
settoriali della cooperazione italiana – anche delle garanzie offerte
dai Paesi destinatari a tutela degli investimenti stranieri. Tali
criteri mireranno a privilegiare la creazione di occupazione e di
valore aggiunto locale;
c) le condizioni a cui potranno essere concessi i crediti di cui
trattasi].
3. La quota, di cui al comma 1, del Fondo di rotazione viene
trasferita al Mediocredito centrale. Allo stesso è affidata, con
apposita convenzione, la valutazione, l’erogazione e la gestione dei
crediti di cui al presente articolo.

Art. 8.

Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo.

Omissis

Art. 9.

Comitato direzionale.

1. é istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato
direzionale per la cooperazione allo sviluppo.
2. Esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri o dal
Sottosegretario per gli affari esteri di cui all’articolo 3, comma 4,
ed è composto da:
a) i Direttori generali del Ministero degli affari esteri;
b) il Segretario generale per la programmazione economica del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il Direttore generale del tesoro, il Direttore generale delle valute
del Ministero del commercio estero e quello del Mediocredito
centrale.
3. I membri del Comitato direzionale potranno farsi rappresentare
da loro sostituti all’uopo designati.
4. Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo:
a) definisce le direttive per l’attuazione degli indirizzi di cui
all’articolo 3 e delibera la programmazione annuale delle attività da
realizzare ai sensi della presente legge;
b) approva le iniziative di cooperazione il cui valore superi i
due miliardi di lire;
c) approva la costituzione delle unità tecniche di cui
all’articolo 10 e le modalità per la loro formazione;
d) delibera di volta in volta circa l’esistenza dei presupposti
per attivare gli interventi di cui all’articolo 11, ad eccezione di
quelli derivanti da casi di calamità;
e) approva i nominativi degli esperti da inviare nei Paesi in via
di sviluppo per periodi superiori a quattro mesi;
f) esprime il parere sulle iniziative suscettibili di essere
finanziate con crediti di aiuto;
g) stabilisce le procedure relative all’acquisizione dei pareri
tecnici di cui all’articolo 12;
h) delibera in merito ad ogni questione che il Presidente ritenga
opportuno sottoporre al suo vaglio.
5. Le delibere del Comitato direzionale sono pubbliche e ne viene
data notizia mediante apposito bollettino.
6. Per l’attuazione dei compiti previsti dal presente articolo il
Comitato direzionale dispone di una segreteria composta da tre
funzionari del Ministero degli affari esteri e di un nucleo di
valutazione tecnica composto da cinque esperti scelti nell’ambito del
personale di cui all’articolo 12.
7. Con propria delibera, il Comitato nomina i componenti della
segreteria e del nucleo di valutazione tecnica e definisce i
rispettivi criteri organizzativi e compiti.

Art. 10.

Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

1. Per lo svolgimento delle attività di cooperazione di cui
all’articolo 2 della presente legge, è istituita, nell’ambito del
Ministero degli affari esteri, quale suo organo centrale ai sensi
dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
Essa è disciplinata dal predetto decreto, salvo quanto previsto dalla
presente legge. In seno alla Direzione generale è istituito un
ufficio di studio e proposta per la promozione del ruolo della donna
nei Paesi in via di sviluppo nell’ambito della politica di
cooperazione.
2. In sede di prima applicazione il Ministro degli affari esteri
con proprio decreto determina l’organizzazione della Direzione.
3. Essa opera in conformità con le direttive e deliberazioni del
Comitato direzionale e attende alla istruzione delle questioni
bilaterali e multilaterali attinenti alla politica di cooperazione
allo sviluppo e all’espletamento, in via diretta o indiretta, delle
attività necessarie alla realizzazione dei programmi e delle
iniziative bilaterali finanziate con le risorse destinate alla
cooperazione allo sviluppo, ai sensi degli articoli 1 e 2 della
presente legge.
4. La Direzione generale provvede all’istituzione, previa delibera
del Comitato direzionale di cui all’articolo 9, di unità tecniche di
cooperazione nei Paesi in via di sviluppo destinatari della
cooperazione italiana.
5. La Direzione generale si avvale dell’Istituto agronomico per
l’Oltremare di Firenze, organo tecnico-scientifico del Ministero
degli affari esteri, oltre che per servizi di consulenza e di
assistenza nel campo dell’agricoltura, anche per l’attuazione e la
gestione di iniziative di sviluppo nei settori agro-zootecnico,
forestale e agro-industriale.

Art. 11.

Interventi straordinari.

1. Gli interventi straordinari di cui all’articolo 1, comma 4,
sono:
a) l’invio di missioni di soccorso, la cessione di beni,
attrezzature e derrate alimentari, la concessione di finanziamenti in
via bilaterale;
b) l’avvio di interventi imperniati principalmente sulla sanità e
la messa in opera delle infrastrutture di base, soprattutto in campo
agricolo e igienico sanitario, indispensabili per l’immediato
soddisfacimento dei bisogni fondamentali dell’uomo in aree colpite da
calamità, da carestie e da fame, e caratterizzate da alti tassi di
mortalità;
c) la realizzazione in loco di sistemi di raccolta, stoccaggio,
trasporto e distribuzione di beni, attrezzature e derrate;
d) l’impiego, d’intesa con tutti i Ministeri interessati, gli
enti locali e gli enti pubblici, dei mezzi e del personale necessario
per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere
a), b) e c);
e) l’utilizzazione di organizzazioni non governative riconosciute
idonee ai sensi della presente legge, sia direttamente sia attraverso
il finanziamento di programmi elaborati da tali enti ed organismi e
concordati con la Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo.
2. Gli interventi derivanti da calamità o eventi eccezionali
possono essere effettuati d’intesa con il Ministro per il
coordinamento della protezione civile, il quale con i poteri di cui
al secondo comma dell’articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982,
n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982,
n. 938, pone a disposizione personale specializzato e mezzi idonei
per farvi fronte. I relativi oneri sono a carico della Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo.
3. Le iniziative promosse ai sensi del presente articolo sono
deliberate dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario di
cui all’articolo 3, comma 4, qualora l’onere previsto sia superiore a
lire 2 miliardi, ovvero dal Direttore generale per importi inferiori
e non sono sottoposte al parere preventivo del Comitato direzionale
né al visto preventivo dell’ufficio di ragioneria di cui all’articolo
15, comma 2. La relativa documentazione è inoltrata al Comitato
direzionale, al Comitato consultivo ed all’Ufficio di ragioneria
contestualmente alla delibera.
4. Le attività di cui al presente articolo sono affidate, con il
decreto di cui all’articolo 10, comma 2, ad apposita unità operativa
della Direzione generale.

Art. 12.

Unità tecnica centrale.

1. A supporto dell’attività della Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo e limitatamente allo svolgimento dei
compiti di natura tecnica relativi alle fasi di individuazione,
istruttoria, formulazione, valutazione, gestione e controllo dei
programmi, delle iniziative e degli interventi di cooperazione di cui
agli articoli 1 e 2, nonché per le attività di studio e ricerca nel
campo della cooperazione allo sviluppo è istituita l’Unità tecnica
centrale di cooperazione allo sviluppo .
2. Nel decreto di cui al comma 2 dell’articolo 10 dovrà essere
determinata l’articolazione funzionale dell’Unità tecnica centrale
nell’ambito della Direzione generale in modo da rispecchiare al
massimo l’articolazione funzionale della Direzione medesima.
3. L’organico dell’Unità tecnica centrale è costituito da esperti
assunti con contratto di diritto privato a termine entro un
contingente massimo di centoventi unità e da personale di supporto
tecnico-amministrativo ed ausiliario del Ministero degli affari
esteri. All’Unità tecnica centrale è preposto un funzionario della
carriera diplomatica.
4. Le caratteristiche del rapporto contrattuale di diritto privato
a termine – ivi compreso il trattamento economico – sono fissate con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il
Ministro della funzione pubblica, previo parere del Comitato
direzionale di cui all’articolo 9, tenuto conto dei criteri e dei
parametri osservati al riguardo dal Fondo europeo dello sviluppo
della Comunità economica europea, nonché dell’esperienza
professionale di cui il personale interessato sarà in possesso al
momento della stipula del contratto. Il contratto avrà durata
quadriennale rinnovabile in costanza delle esigenze connesse
all’attuazione dei compiti di natura tecnica della cooperazione allo
sviluppo. Il decreto di cui al presente comma dovrà altresì prevedere
le procedure concorsuali per la immissione degli esperti di cui al
comma 3 nell’Unità tecnica centrale.
5. Gli esperti di cui ai commi 3 e 4 sono impiegati anche nelle
unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo di cui
all’articolo 13.
6. Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo di
precedenza per l’immissione, attraverso le procedure concorsuali di
cui al comma 4, nell’Unità tecnica centrale, fino alla copertura
massima del cinquanta per cento del contingente di cui al comma 3:
a) gli esperti e il personale tecnico che, a qualsiasi titolo,
con oneri a carico dello Stato, prestino servizio presso gli uffici
centrali del Dipartimento per la cooperazione di cui alla legge 9
febbraio 1979, n. 38, e presso la sede centrale del Servizio speciale
di cui all’articolo 3 della legge 8 marzo 1985, n. 73, da almeno
dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) i funzionari di cittadinanza italiana che svolgono attività da
almeno due anni presso organizzazioni internazionali e comunitarie
operanti nel settore della cooperazione con i Paesi in via di
sviluppo, alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Tale titolo di precedenza può essere fatto valere dagli
interessati con domanda da presentarsi entro trenta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge.
8. L’esistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti verrà
verificata con delibera del Comitato direzionale su parere del
Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri.
9. In relazione alle esigenze di supporto derivanti dalla
istituzione dell’Unità tecnica centrale, la dotazione organica delle
qualifiche funzionali del Ministero degli affari esteri è accresciuta
di 25 posti alla V qualifica e di 35 alla IV. La ripartizione delle
suddette dotazioni aggiuntive per profili professionali è stabilita
con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica. Con la stessa procedura può essere
modificata la ripartizione degli anzidetti posti di organico
aggiuntivo tra le qualifiche funzionali sempre che intervengano
modifiche nei pertinenti profili. Il personale che presti servizio a
tempo pieno ed a qualunque titolo, presso il Dipartimento per la
cooperazione allo sviluppo o presso il Servizio speciale istituito ai
sensi della legge 8 marzo 1985, n. 73, da almeno un anno alla data di
entrata in vigore della presente legge svolgendo mansioni di supporto
amministrativo, può essere ammesso entro sei mesi a sostenere, a
domanda, una prova selettiva per l’immissione nel contingente
aggiuntivo di organico di cui al presente comma, nelle qualifiche e
profili corrispondenti alle mansioni svolte. Con il decreto del
Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio di
amministrazione, sono stabilite le procedure e le modalità di
svolgimento delle prove selettive.
10. All’onere derivante dall’applicazione del comma 9, valutato in
lire un miliardo e duecento milioni annui, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1987,
all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento: >.
11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo.

1. Le unità tecniche di cui agli articoli 9 e 10 sono istituite nei
Paesi in via di sviluppo [dichiarati prioritari dal CICS] con
accreditamento diretto presso i Governi interessati nel quadro degli
accordi di cooperazione.
2. Le unità tecniche sono costituite da esperti dell’Unità tecnica
centrale di cui all’articolo 12 e da esperti tecnico-amministrativi
assegnati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
nonché da personale esecutivo e ausiliario assumibile in loco con
contratti a tempo determinato.
3. I compiti delle unità tecniche consistono:
a) nella predisposizione e nell’invio alla Direzione generale per
la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di ogni
elemento di informazione utile all’individuazione, all’istruttoria e
alla valutazione delle iniziative di cooperazione suscettibili di
finanziamento;
b) nella predisposizione e nell’invio alla Direzione generale per
la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di elementi di
informazione sui piani e programmi di sviluppo del Paese di
accreditamento e sulla cooperazione allo sviluppo ivi promossa e
attuata anche da altri Paesi e da organismi internazionali;
c) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di
cooperazione in atto;
d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna delle
attrezzature e dei beni inviati dalla Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo;
e) nell’espletamento di ogni altro compito atto a garantire il
buon andamento delle iniziative di cooperazione nel Paese.
4. Ciascuna unità tecnica è diretta da un esperto dell’Unità
tecnica centrale di cui all’articolo 12, che risponde, anche per
quanto riguarda l’amministrazione dei fondi di cui al comma 5, al
capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio.
5. Le unità tecniche sono dotate dalla Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo dei fondi e delle attrezzature necessarie
per l’espletamento dei compiti ad esse affidati.

Art. 14.

Disponibilità finanziarie.

1. I mezzi finanziari destinati all’attuazione della presente
legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di
legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione
italiana al capitale di banche e fondi internazionali, nonché alla
cooperazione svolta dalla Comunità europea, sono costituiti:
a) dagli stanziamenti iscritti nell’apposita rubrica istituita
nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e
determinati annualmente con le modalità di cui all’articolo 11, comma
3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito
dall’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362;
b) dagli eventuali apporti conferiti in qualsiasi valuta dagli
stessi Paesi in via di sviluppo e da altri Paesi o enti ed organismi
internazionali per la cooperazione allo sviluppo;
c) da fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli
enti locali;
d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente
accettati;
e) da qualsiasi altro provento derivante dall’esercizio delle
attività della Direzione generale, ivi comprese le eventuali
restituzioni comunitarie.
2. Le somme di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ai pertinenti capitoli di bilancio.
3. Le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni
dello Stato e di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi
della presente legge che provvedono, secondo modalità stabilite con
decreti del Ministro delle finanze, al trasporto e alla spedizione di
beni all’estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle
dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non
sono soggette all’imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio
compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità.

Art. 15.

Autonomia finanziaria della Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo.

1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle
finalità della presente legge si provvede in deroga alle norme
sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale
dello Stato, nei limiti della presente legge .
2. Presso la Direzione generale è costituito un apposito ufficio di
ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l’esercizio delle funzioni proprie
delle ragionerie centrali .
3. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità in via
successiva sugli atti della Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo che è tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro
definizione.
4. A tal fine è costituito un apposito ufficio della Corte dei
conti presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
Tale ufficio è tenuto ad esercitare il controllo in via successiva
entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento degli
atti della Direzione generale. Entro il suddetto termine l’ufficio
dovrà comunicare alla Direzione generale l’avvenuto visto o le
eventuali osservazioni sugli atti sottoposti al controllo.
5. Per l’attuazione delle iniziative e degli interventi di
cooperazione previsti dalla presente legge, la Direzione generale per
la cooperazione allo sviluppo può stipulare, previa delibera del
Comitato direzionale, convenzioni e contratti con soggetti esterni
all’amministrazione dello Stato.
6. Omissis
7. In ogni caso le delibere e i pareri del Comitato direzionale
sulle singole iniziative di cooperazione dovranno essere
obbligatoriamente corredate da specifica valutazione dell’Unità
tecnica centrale di cui all’articolo 12. Nel caso di trattativa
privata, il contratto e le relative valutazioni tecniche devono
essere pubblicate nel bollettino di cui all’articolo 9, comma 5.
8. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può
predisporre, su richiesta del Ministro degli affari esteri o del
Comitato direzionale, l’effettuazione di particolari controlli, che
siano riferiti a singoli progetti ed abbiano carattere temporaneo, da
parte di organismi terzi e indipendenti, sugli studi, sulle
progettazioni e sulle realizzazioni attuate ai sensi della presente
legge.
9. Le somme non impegnate nell’esercizio di competenza possono
essere impegnate nell’esercizio successivo. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, su proposta del
Ministro degli affari esteri, può apportare variazioni compensative
tra capitoli di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti
nella rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), cui affluiscono i
mezzi finanziari già destinati al Fondo speciale per la cooperazione
allo sviluppo .
10. Omissis

Art. 16.

Personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo.

1. Il personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo è costituito da:
a) personale del Ministero degli affari esteri;
b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato,
comandati o nominati con le modalità previste dagli ordinamenti delle
rispettive istituzioni, nel limite massimo di sette unità;
c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato, ai
sensi dell’articolo 12;
d) personale dell’amministrazione dello Stato, degli enti locali
e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o
di comando;
e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da
organismi internazionali nei limiti di un contingente massimo di
trenta unità, assunti dalla Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dalla
lettera c).
2. Fino a cinque funzionari della carriera diplomatica possono
essere collocati a disposizione per incarichi speciali da svolgere
presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e
all’estero, in soprannumero al contingente fissato dall’articolo 111
del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 5 gennaio 1967.

Art. 17.

Invio in missione.

1. Il personale inviato in missione all’estero per periodi
superiori a quattro mesi in relazione a progetti di cooperazione allo
sviluppo è tratto dalle seguenti categorie:
a) personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni dello
Stato, dagli enti locali, da enti pubblici non economici o altro
personale di ruolo comandato presso la Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo;
b) personale a contratto di cui all’articolo 12 e quello previsto
dall’articolo 16, comma 1, lettera e);
c) personale assunto dal Ministero degli affari esteri con
contratto di diritto privato a tempo determinato, sulla base di
criteri fissati dal Comitato direzionale.

Art. 18.

Doveri del personale inviato all’estero.

1. Il personale inviato all’estero per compiti di cooperazione è
tenuto ad assolvere le mansioni ad esso affidate in modo conforme
alle finalità della presente legge e agli obblighi contrattualmente
assunti. Esso non può in alcun caso essere impiegato in operazioni di
polizia o di carattere militare.
2. Il capo della rappresentanza diplomatica italiana competente per
territorio sovrintende al corretto svolgimento delle attività di
detto personale, anche ai fini amministrativi e disciplinari, fatta
salva la normativa di stato propria di ciascun dipendente, che resta
regolata dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva
appartenenza.

Art. 19.

Divieto di emolumenti aggiuntivi.

1. Il personale di cui all’articolo 17 non può percepire nel Paese
di impiego alcuna integrazione al trattamento economico corrisposto
dall’amministrazione italiana.

Art. 20.

Attestato finale.

1. Al termine del servizio il Ministero degli affari esteri, su
richiesta degli interessati, provvede a rilasciare al personale che
ha prestato servizio di cooperazione ai sensi degli articoli 17 e 31
un apposito attestato da cui risultino la regolarità, la durata e la
natura del servizio prestato.
2. Tale attestato costituisce titolo preferenziale di valutazione,
equiparato a servizio presso la pubblica amministrazione:
a) nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per
l’ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici;
b) nell’ammissione agli impieghi privati, compatibilmente con le
disposizioni generali sul collocamento.
3. Il periodo di servizio è computato per l’elevazione del limite
massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi.
4. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di
servizio prestate in un Paese in via di sviluppo dal personale di cui
al comma 1, sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti
per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate
nell’ambito nazionale, in particolare per l’anzianità di servizio,
per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza
e previdenza e per l’attribuzione degli aumenti periodici di
stipendio.

Art. 21.

Utilizzazione di dipendenti pubblici, docenti universitari e
magistrati.

1. Il personale dello Stato o di enti pubblici di cui all’articolo
17, lettera a), può essere utilizzato nei limiti dei contingenti
determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, sentiti i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
della funzione pubblica.
2. Nei limiti di tali contingenti, il personale di cui sopra è
messo a disposizione della Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo:
a) con decreto del Ministro degli affari esteri, per il personale
da esso dipendente;
b) con decreto del Ministro competente, di concerto con il
Ministro degli affari esteri, per il personale dipendente da altre
amministrazioni dello Stato;
c) con decreto del Ministro degli affari esteri, d’intesa con
l’ente pubblico interessato, per il personale dipendente da enti
pubblici.
3. La messa a disposizione dei magistrati ordinari è disposta dal
Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del Ministro
della giustizia, previo concerto con il Ministro degli affari esteri.
4. Durante il collocamento a disposizione detto personale continua
a percepire gli assegni fissi e continuativi spettanti per l’intero a
carico dell’amministrazione o dell’ente di appartenenza, ad eccezione
delle quote di aggiunta di famiglia, della indennità integrativa
speciale, delle indennità inerenti a specifiche funzioni ed incarichi
ovvero connesse a determinate condizioni ambientali, e comunque degli
emolumenti legati all’effettiva prestazione del servizio in Italia.
5. La durata di ogni incarico non può essere inferiore a quattro
mesi né superare i quattro anni e deve essere indicata nei decreti di
collocamento a disposizione; solo in caso di comprovate necessità del
programma di cooperazione nel quale il personale è impegnato, può
essere disposta la proroga del predetto termine quadriennale da parte
del Comitato direzionale. Decorso tale termine, nessun nuovo incarico
può essere conferito alla medesima persona ai sensi del presente
articolo se non per un programma diverso da quello precedentemente
svolto.
6. Il Ministero della pubblica istruzione può autorizzare docenti e
ricercatori delle università italiane a usufruire di un congedo con
assegni per la durata dell’incarico conferito ai sensi dei precedenti
commi del presente articolo per esercitare attività di cooperazione
allo sviluppo.

Art. 22.

Dipendenti di enti pubblici.

1. Gli enti pubblici, previo nulla osta delle amministrazioni
vigilanti, compresi le strutture del Servizio sanitario nazionale,
gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli
istituti zooprofilattici sperimentali, d’intesa con il Ministero
degli affari esteri, possono collocare in aspettativa, per un periodo
non superiore all’incarico, personale dipendente, da essi autorizzato
all’espletamento di compiti di cooperazione con i Paesi in via di
sviluppo.
2. Il personale collocato in aspettativa ha diritto agli assegni di
cui all’articolo 21 a carico dell’amministrazione di appartenenza.
Solo per il personale delle istituzioni sanitarie di cui al comma 1,
l’intero onere relativo a tali assegni – comprese le indennità di
aggiornamento e di rischio, ad esclusione di ogni altra indennità che
si considera assorbita dall’indennità di servizio all’estero – è
assunto dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
3. Detto personale conserva altresì il diritto alle prestazioni
assistenziali e previdenziali, i cui contributi sono rimborsati dalla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
all’amministrazione di appartenenza.

Art. 23.

Equiparazione del servizio all’estero a quello di istituto.

1. Salve diverse disposizioni della presente legge, il servizio
prestato in Paesi in via di sviluppo dal personale di cui alla
lettera a) dell’articolo 17 è equiparato a tutti gli effetti
giuridici, ivi compresi quelli relativi alla progressione di carriera
ed al trattamento di quiescenza, al servizio di istituto prestato
nell’ambito delle rispettive amministrazioni di appartenenza.
2. Al personale di cui alla lettera a) dell’articolo 17 si applica
inoltre la disposizione dell’articolo 144, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativa al
computo del servizio prestato in residenze disagiate e
particolarmente disagiate ai fini del trattamento di quiescenza. Per
la determinazione delle predette residenze si fa riferimento al
decreto di cui al primo comma del predetto articolo 144, integrato,
per i Paesi che non siano stati presi in considerazione nel decreto
stesso in quanto non vi risieda una rappresentanza italiana, da
successivi decreti emanati nelle medesime forme. Ai fini degli
aumenti periodici di stipendio ogni trimestre completo di servizio
prestato all’estero è valutato con la maggiorazione di un terzo.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli
insegnanti ed al personale docente di volo di ogni ordine e grado,
che sia destinato a prestare servizio in scuole che funzionino nei
Paesi suddetti o che dipendano da tali Paesi e da organismi o enti
internazionali.
4. Il servizio di insegnamento effettuato in un Paese in via di
sviluppo è considerato, in relazione al grado documentato
dell’insegnamento prestato, come titolo valutabile ad ogni effetto di
legge e ai fini dei concorsi per l’insegnamento negli istituti e
scuole di istruzione di pari grado in Italia, qualora il personale
interessato sia in possesso dei requisiti richiesti dall’ordinamento
italiano per tale insegnamento.

Art. 24.

Trattamento economico all’estero.

1. Il personale di cui all’articolo 17, lettere a) e b),
percepisce, durante il servizio all’estero, oltre allo stipendio ed
agli assegni fissi e continuativi previsti per l’interno, una
indennità di servizio all’estero stabilita con decreto del Ministro
degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Tale decreto determina
altresì ogni altra competenza e provvidenza.
2. Nel determinare l’ammontare complessivo della retribuzione per
il personale di cui all’articolo 17 il Ministro degli affari esteri
farà riferimento, per quanto possibile, ai parametri retributivi
adottati al riguardo dal Fondo europeo di sviluppo della Comunità
economica europea per il personale omologo impiegato nei programmi di
sviluppo.

Art. 25.

Congedo e spese di viaggio.

1. Al personale di cui all’articolo 17, lettere a) e b), spetta un
congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e
comunque non inferiore a trentasei giorni all’anno.
2. Durante il congedo ordinario è corrisposta al predetto personale
l’indennità di servizio di cui all’articolo 24.
3. Al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio e
trasporto degli effetti per sé e, qualora il servizio sia di durata
superiore a otto mesi, anche per i familiari a carico. La misura e le
modalità del rimborso saranno stabilite con decreto del Ministro
degli affari esteri.

Art. 26.

Trattamento economico e assicurativo.

1. Il personale di cui all’articolo 17, lettera c), assunto con
contratto di diritto privato a tempo determinato può essere
utilizzato nei limiti di un contingente stabilito periodicamente con
decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Nella medesima forma sono stabilite le condizioni generali del
contratto e il trattamento economico spettante per le diverse
qualificazioni del suddetto personale.
3. Tale trattamento deve essere equiparato per quanto possibile al
trattamento del personale di corrispondente qualificazione tecnica
inviato ai sensi dell’articolo 17, lettera a).
4. Il personale di cui al comma 1 è iscritto, a carico
dell’amministrazione o dell’ente assuntore alle assicurazioni per
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti,
nonché all’assicurazione per le malattie, limitatamente alle
prestazioni sanitarie.
5. I rapporti assicurativi di cui al comma 4, sono regolati da
apposite convenzioni concluse dall’amministrazione o dall’ente
assuntore con gli istituti assicurativi.
6. I contributi per le assicurazioni sono commisurati ad apposite
retribuzioni convenzionali, da stabilirsi con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
degli affari esteri.
7. Con apposita convenzione da stipulare con l’Istituto nazionale
delle assicurazioni, l’amministrazione o l’ente assuntore provvede
inoltre ad assicurare la liquidazione di un equo indennizzo per
lesioni della integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da
infermità contratte durante il servizio o per causa di servizio,
nonché di una indennità per il caso di morte durante il servizio o
per causa di servizio, da corrispondere agli aventi diritto o, in
mancanza di essi, ad altra persona designata dal dipendente a
contratto.

Art. 27.

Missioni inferiori a quattro mesi.

1. Il personale di cui alla lettera a) dell’articolo 17 nonché
esperti e tecnici qualificati designati allo scopo dal Direttore
generale per la cooperazione allo sviluppo possono essere inviati
all’estero per brevi missioni di durata inferiore a quattro mesi e
per le finalità previste nell’articolo 1, con provvedimento adottato
dall’amministrazione o ente di appartenenza d’intesa con il Ministero
degli affari esteri o con decreto della Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo, nel quale viene determinata la
qualificazione dell’esperto ai fini della corresponsione del relativo
trattamento economico.
2. L’ammontare dell’indennità è determinato con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto dei
trattamenti previsti per le missioni di cui all’articolo 17.

Art. 28.

Riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative.

1. Le organizzazioni non governative, che operano nel campo della
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, possono ottenere il
riconoscimento di idoneità ai fini di cui all’articolo 29 con decreto
dal Ministro degli affari esteri, [sentito il parere della
Commissione per le organizzazioni non governative, di cui
all’articolo 8, comma 10. Tale Commissione esprime pareri obbligatori
anche sulle revoche di idoneità, sulle qualificazioni professionali o
di mestiere e sulle modalità di selezione, formazione e
perfezionamento tecnico-professionale di volontari e degli altri
cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative].
2. L’idoneità può essere richiesta per la realizzazione di
programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo; per
la selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile;
per attività di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di
sviluppo. Le organizzazioni idonee per una delle suddette attività
possono inoltre richiedere l’idoneità per attività di informazione e
di educazione allo sviluppo.
3. Sono fatte salve le idoneità formalmente concesse dal Ministro
degli affari esteri prima dell’entrata in vigore della presente
legge.
4. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non
governative può essere dato per uno o più settori di intervento sopra
indicati, a condizione che le medesime:
a) risultino costituite ai sensi degli articoli 14, 36 e 39 del
codice civile;
b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di
cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo
mondo;
c) non perseguano finalità di lucro e prevedano l’obbligo di
destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali
accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini
istituzionali di cui sopra;
d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di
lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti
pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;
e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle
attività previste, disponendo anche delle strutture e del personale
qualificato necessari;
f) documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di
almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore
o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneità;
g) accettino controlli periodici all’uopo stabiliti dalla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo anche ai fini
del mantenimento della qualifica;
h) presentino i bilanci analitici relativi all’ultimo triennio e
documentino la tenuta della contabilità;
i) si obblighino alla presentazione di una relazione annuale
sullo stato di avanzamento dei programmi in corso.

Art. 29.

Effetti della idoneità.

1. Il Comitato direzionale verifica – ai fini dell’ammissione ai
benefici della presente legge – la conformità, ai criteri stabiliti
dalla legge stessa, dei programmi e degli interventi predisposti
dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee, [sentita la
Commissione per le organizzazioni non governative di cui all’articolo
8, comma 10].
2. Alle organizzazioni suindicate possono essere concessi
contributi per lo svolgimento di attività di cooperazione da loro
promosse, in misura non superiore al 70 per cento dell’importo delle
iniziative programmate, che deve essere integrato per la quota
restante da forme autonome, dirette o indirette, di finanziamento
salvo quanto previsto agli articoli 31, comma 2-bis, e 32, comma
2-ter. Ad esse può essere altresì affidato l’incarico di realizzare
specifici programmi di cooperazione i cui oneri saranno finanziati
dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
3. Le modalità di concessione dei contributi e dei finanziamenti e
la determinazione dei relativi importi sono stabilite con apposita
delibera del Comitato direzionale, [sentito il parere della
Commissione per le organizzazioni non governative].
4. Le attività di cooperazione svolte dalle organizzazioni non
governative riconosciute idonee sono da considerarsi, ai fini
fiscali, attività di natura non commerciale.

Art. 30.

Contributi deducibili.

Omissis

Art. 31.

Volontari in servizio civile.

1. Agli effetti della presente legge sono considerati volontari in
servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso
delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per
rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonché di adeguata
formazione e di idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e
nella ricerca prioritaria dei valori di solidarietà e della
cooperazione internazionale, abbiano stipulato un contratto di
cooperazione della durata di almeno due anni registrato ai sensi del
comma 5, con il quale si siano impegnati a svolgere attività di
lavoro autonomo di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo
nell’ambito di programmi previsti dall’articolo 29.
2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il programma di
cooperazione nel quale si inserisce l’attività di volontariato e il
trattamento economico. I contenuti di tale contratto sono definiti
dal comitato direzionale [sentito il parere della Commissione per le
organizzazioni non governative]. I volontari in servizio civile con
contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per
la cooperazione allo sviluppo, esclusi quelli in aspettativa ai sensi
dell’articolo 33, comma 1, lettera a), sono iscritti a loro cura alle
assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori
dipendenti, nonché all’assicurazione per le malattie, limitatamente
alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la natura autonoma del
rapporto e l’inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto
dei volontari. Termini e modalità del versamento dei contributi
saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge,
anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette
assicurazioni.
2-bis. I contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma
2, gli importi dei quali sono commisurati ai compensi convenzionali
determinati con apposito decreto interministeriale, sono posti
integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo la quale provvede direttamente all’accredito dei
contributi presso il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. I
volontari ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i
rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al
pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera
del comitato direzionale [su proposta della Commissione per le
organizzazioni non governative]. Per i volontari in aspettativa ai
sensi dell’articolo 33, comma 1, lettera a), il trattamento
previdenziale ed assistenziale rimane a carico delle amministrazioni
di appartenenza per la parte di loro competenza, mentre la parte a
carico del lavoratore è rimborsata dalla Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo alle stesse amministrazioni.
3. Il Comitato direzionale, [sentito il parere della Commissione
per le organizzazioni non governative,] stabilisce ed aggiorna
annualmente i criteri di congruità per il trattamento economico di
cui al comma 2, tenendo conto anche del caso di volontari con
precedente esperienza che siano chiamati a svolgere funzioni di
rilevante responsabilità.
4. é parte integrante del contratto di cooperazione un periodo
all’inizio del servizio, non superiore a tre mesi, da destinarsi alla
formazione.
5. La qualifica di volontario in servizio civile è attribuita con
la registrazione del contratto di cui al comma 1, presso la Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo. A tal fine la Direzione
generale deve verificare la conformità del contratto con quanto
previsto ai commi 2 e 3, nonché la sussistenza dei requisiti di cui
al comma 1.
6. Copia del contratto registrato è trasmessa dalla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza
italiana competente per territorio ai fini previsti dall’articolo 34.

Art. 32.

Cooperanti delle organizzazioni non governative.

1. Le organizzazioni non governative idonee possono inoltre
impiegare nell’ambito dei programmi riconosciuti conformi alle
finalità della presente legge, ove previsto nei programmi stessi, con
oneri a carico dei pertinenti capitoli all’apposita rubrica di cui
all’articolo 14, comma 1, lettera a), cittadini italiani maggiorenni
in possesso delle conoscenze tecniche, dell’esperienza professionale
e delle qualità personali necessarie, che si siano impegnati a
svolgere attività di lavoro autonomo nei Paesi in via di sviluppo con
un contratto di cooperazione, di durata inferiore a due anni, per
l’espletamento di compiti di rilevante responsabilità tecnica
gestionale e organizzativa. Il contratto di cui sopra deve essere
conforme ai contenuti che verranno definiti dal Comitato direzionale,
[sentito il parere della Commissione di cui all’articolo 8, comma 10].
2. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo,
verificata tale conformità nonché la congruità con il programma di
cooperazione, registra il contratto attribuendo in tal modo la
qualifica di cooperante ai sensi della presente legge. I cooperanti
dipendenti dallo Stato o da enti pubblici hanno diritto al
collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto
di cooperazione.
2-bis. I cooperanti in servizio con contratto di cooperazione
registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo possono iscriversi a loro cura alle assicurazioni per
invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché
all’assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni
sanitarie, ferma rimanendo la natura autonoma del rapporto e
l’inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei
cooperanti. Termini e modalità del versamento dei contributi saranno
definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in
deroga alle disposizioni previste in materia per le predette
assicurazioni. I contributi sono commisurati ai compensi
convenzionali da determinarsi con apposito decreto interministeriale.
2-ter. I contributi previdenziali e assistenziali per i cooperanti
che si iscrivono alle assicurazioni di cui al comma 2-bis sono posti
integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione e
lo sviluppo. I cooperanti ed i loro familiari a carico sono anche
assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza
a loro favore. La Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono
determinati con delibera del comitato direzionale [su proposta della
Commissione per le organizzazioni non governative].
2-quater. I cooperanti hanno diritto al riconoscimento del servizio
prestato nei Paesi in via di sviluppo ai sensi dell’articolo 20.
3. Copia del contratto registrato è trasmessa dalla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza
italiana competente per territorio ai fini previsti dall’articolo 34.

Art. 33.

Diritti dei volontari.

1. Coloro ai quali sia riconosciuta con la registrazione la
qualifica di volontari in servizio hanno diritto:
a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di
ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici,
nei limiti di appositi contingenti, da determinare periodicamente con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il periodo di tempo trascorso in
aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della
carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e
del trattamento di quiescenza e previdenza. Il diritto di
collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente
il cui coniuge sia in servizio di cooperazione come volontario;
b) al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di
sviluppo;
c) alla conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le
disposizioni del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303, e successive
norme integrative, relative ai lavoratori chiamati alle armi per il
servizio di leva, qualora beneficino del rinvio del servizio militare
ai sensi della presente legge.
2. Alle imprese private che concederanno ai volontari e cooperanti
da esse dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni è
data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto a
tempo determinato.

Art. 34.

Doveri dei volontari e dei cooperanti.

1. I volontari in servizio civile e i cooperanti con contratto di
breve durata per i periodi di servizio svolti nei Paesi in via di
sviluppo sono soggetti alla vigilanza del Capo della rappresentanza
italiana competente per territorio, al quale comunicano l’inizio e la
fine della loro attività di cooperazione.
2. Essi devono assolvere alle proprie mansioni con diligenza in
modo conforme alla dignità del proprio compito. In nessun caso essi
possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere
militare.
3. I volontari ed i cooperanti non possono intrattenere con le
organizzazioni non governative rapporti di lavoro subordinato per
l’esercizio di qualsivoglia mansione. Ogni contratto di lavoro
subordinato eventualmente stipulato dal volontario o dal cooperante,
anche tacitamente, con le organizzazioni non governative è nullo ai
sensi dell’articolo 1343 del codice civile. In caso di inosservanza
di quanto disposto nel comma 1 o del divieto di cui al presente
comma, o di grave mancanza – accertata nelle debite forme – ai doveri
di cui al comma 2, il contratto di cooperazione, di cui agli articoli
31 o 32, è risolto con effetto immediato e i volontari o i cooperanti
decadono dai diritti previsti dalla presente legge.
4. Il Ministro degli affari esteri può inoltre disporre il
rimpatrio dei volontari e dei cooperanti:
a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per i
quali prestano la loro opera in un determinato Paese cessino la
propria attività, o la riducano tanto da non essere più in grado di
servirsi della loro opera;
b) quando le condizioni del Paese nelle quali essi prestano la
loro opera mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro
attività o il regolare svolgimento di essa.
5. Gli organismi non governativi idonei possono risolvere
anticipatamente i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio
del volontario o del cooperante interessato, in caso di grave
inadempienza degli impegni da questo assunti, previa comunicazione
delle motivazioni alla direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo e autorizzazione di questa ultima.

Art. 35.

Servizio militare: rinvio e dispensa.

1. I volontari in servizio civile, che prestino la loro opera ai
sensi dell’articolo 31 in Paesi in via di sviluppo e che debbano
ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di leva, possono,
in tempo di pace, chiederne il rinvio al Ministero della difesa, il
quale è autorizzato a concederlo per la durata del servizio
all’estero, a condizione che il richiedente sia sottoposto a visita
medica ed arruolato.
2. Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio
nei Paesi suindicati, i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del
servizio militare hanno diritto ad ottenere in tempo di pace la
definitiva dispensa dal Ministero della difesa.
3. Le condizioni di ammissione ai rinvii e alla dispensa definitiva
sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con
il Ministro degli affari esteri.
4. Nel caso in cui un volontario, pur avendo tempestivamente
iniziato il servizio all’estero cui si è impegnato, non raggiunga il
compimento di un biennio di servizio, decade dal beneficio della
dispensa. Tuttavia, se l’interruzione avviene per i motivi di cui al
comma 4 dell’articolo 34 o per documentati motivi di salute o di
forza maggiore, il tempo trascorso in posizione di rinvio nel Paese
di destinazione è proporzionalmente computato ai fini della ferma
militare obbligatoria.

Art. 36.

Banca dei dati informativi.

1. é istituita presso la Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo una banca dati in cui sono inseriti tutti i contratti,
le iniziative, i programmi connessi con l’attività di cooperazione
disciplinata dalla presente legge e la relativa documentazione.
2. L’accesso alla banca dati è pubblico salvo i limiti previsti
dall’ordinamento.
3. Le modalità di accesso saranno disciplinate dal regolamento di
cui all’articolo 38.
4. In attesa dell’entrata in funzione della banca dati, la
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è tenuta
comunque a garantire l’accesso alle informazioni di cui al comma 1.

Art. 37.

Stanziamenti.

1. Con legge finanziaria è determinata ogni anno l’entità globale
dei fondi destinati per il triennio successivo alla >, bilaterale e multilaterale.
2. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato
destinati all’aiuto pubblico allo sviluppo in tutte le sue forme
dovranno essere calcolati tenendo conto degli impegni internazionali
dello Stato.
3. Omissis
4. Con gli stanziamenti disposti sull’apposita rubrica di cui
all’articolo 14, comma 1, lettera a), la Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo è autorizzata a provvedere alle spese per
il personale aggiuntivo di cui agli articoli 12 e 16; per
l’organizzazione, la sistemazione logistica ed il funzionamento della
Direzione generale stessa [e della Segreteria del CICS] , del
Comitato consultivo e del Comitato direzionale, sovvenendo ai
relativi fabbisogni anche con l’acquisizione di servizi esterni di
carattere tecnico e operativo, direttamente e senza le formalità
previste nell’articolo 24 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058,
e successive modificazioni; per l’indennità di lavoro straordinario e
per le missioni del dipendente personale ordinario, comandato e
aggiuntivo; per le missioni, all’estero e in Italia, disposte dalla
Direzione generale per l’espletamento dei compiti di controllo,
gestione e valutazione di cui agli articoli 10 e 12, nonché per il
finanziamento delle visite in Italia di qualificate personalità di
Paesi in via di sviluppo e di organismi donatori bilaterali e
multilaterali, invitate per la trattazione, con la Direzione
generale, dei problemi attinenti, in applicazione della presente
legge, alla cooperazione allo sviluppo. [Il CICS determina sulla base
delle esigenze di programmazione annuale o pluriennale la quota
massima di stanziamento sul fondo da destinare alle spese di cui al
presente comma, tenendo conto che in nessun caso detta quota potrà
superare la media delle spese di funzionamento riscontrate nel
triennio precedente].

Art. 38.

Disposizioni transitorie e finali.

1. Entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
degli affari esteri, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica nonché le altre amministrazioni dello
Stato interessate, sarà emanato il regolamento contenente le norme di
esecuzione. Dalla data di entrata in vigo

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