Non profit

Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dellospettacolo.

di Redazione

Legge 30 aprile 1985, n. 163 (in Gazz. Uff., 4 maggio 1985, n. 104).
— Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo.

TITOLO I

Art. 1.

Fondo unico per lo spettacolo.

Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni,
organismi ed imprese operanti nei settori delle attività
cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello
spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di
manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da
svolgere in Italia o all’estero, è istituito, nello stato di
previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo
unico per lo spettacolo.

Art. 2.

Ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo.

Il Fondo unico per lo spettacolo è ripartito annualmente tra i
diversi settori, fatto salvo quanto previsto all’articolo 13 ed in
rapporto alle leggi di riforma, in ragione di quote non inferiori al
45 per cento per le attività musicali e di danza, al 25 per cento per
quelle cinematografiche, al 15 per cento per quelle del teatro di
prosa ed all’1 per cento per quelle circensi e dello spettacolo
viaggiante.
La residua quota del Fondo è riservata per far fronte agli oneri
derivanti dall’applicazione degli articoli 4 e 5 della presente
legge, nonché per provvedere ad eventuali interventi integrativi in
base alle esigenze dei singoli settori.
Il Ministro per i beni e le attività culturali, in base alle
proposte formulate dal Consiglio nazionale dello spettacolo,
comunica, prima dell’inizio di ciascun esercizio finanziario, il
piano di riparto della quota di cui al primo comma del presente
articolo al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, che provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni
di bilancio.
Analogamente si procede nel corso dell’esercizio finanziario alla
ripartizione della residua quota di cui al secondo comma.

Art. 3.

Consiglio nazionale dello spettacolo.

Omissis

Art. 4.

Attribuzioni del Consiglio nazionale dello spettacolo.

Il Consiglio nazionale dello spettacolo elabora le proposte per la
formulazione del programma triennale di sostegno e incentivazione
finanziaria per le attività dello spettacolo. Nelle proposte sono
indicate la previsione del fabbisogno, per il triennio ed in
relazione alle disponibilità del Fondo unico di cui all’articolo 1,
dei diversi settori dello spettacolo, nonché le forme di sostegno e
incentivazione più idonee alla diffusione e allo sviluppo dei singoli
settori.
A tal fine, entro il semestre antecedente la scadenza di ciascun
triennio, il Consiglio nazionale dello spettacolo è convocato dal
Ministro per i beni e le attività culturali per la verifica del
programma relativo al triennio in scadenza e per l’impostazione del
programma del triennio successivo.
Sulla base di detto programma triennale, il Consiglio nazionale
dello spettacolo propone al Ministro per i beni e le attività
culturali il piano annuale di riparto del Fondo di cui all’articolo 2
della presente legge.
Il Consiglio nazionale dello spettacolo può altresì essere
convocato dal Ministro autonomamente o quando la convocazione sia
richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti per esprimere
pareri su questioni attinenti la situazione complessiva dello
spettacolo o su questioni particolari insorte in tema di sostegno e
incentivazione dello spettacolo.
Entro tre mesi dalla costituzione del Consiglio nazionale dello
spettacolo e su conforme parere dello stesso, il Ministro per i beni
e le attività culturali emana le norme relative all’organizzazione ed
al funzionamento dell’organo collegiale, i cui oneri fanno carico al
Fondo di cui all’articolo 1 della presente legge.

Art. 5.

Osservatorio dello spettacolo.

é istituito, nell’ambito dell’ufficio studi e programmazione del
Ministero per i beni e le attività culturali, l’osservatorio dello
spettacolo con i compiti di:
a) raccogliere ed aggiornare tutti i dati e le notizie relativi
all’andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e
all’estero;
b) acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua
complessiva in Italia, ivi compresa quella delle regioni e degli enti
locali, e all’estero, destinata al sostegno e alla incentivazione
dello spettacolo;
c) elaborare documenti di raccolta e analisi di tali dati e
notizie, che consentano di individuare le linee di tendenza dello
spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori di esso sui
mercati nazionali e internazionali.
A questi fini, per esigenze particolari, il Ministro per i beni e
le attività culturali può avvalersi, con appositi incarichi e
convenzioni, che non possono superare il numero complessivo di dieci
in ciascun anno, della collaborazione di esperti e di enti pubblici e
privati.
Le spese per la dotazione di mezzi e di strumenti necessari allo
svolgimento dei compiti dell’osservatorio dello spettacolo, nonché
per le collaborazioni di cui al comma precedente, fanno carico al
Fondo di cui all’articolo 1 della presente legge.

Art. 6.

Controllo del Parlamento.

Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta al
Parlamento ogni anno una documentazione conoscitiva e una relazione
analitica sulla utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo,
nonché sull’andamento complessivo dello spettacolo.

TITOLO II

Art. 7.

Agevolazioni per reinvestimenti nel settore cinematografico.

La parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle
imprese di produzione e distribuzione cinematografiche e audiovisive,
dalle industrie tecniche cinematografiche e dalle imprese di
esercizio cinematografico, che abbiano la contabilità ordinaria ai
sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, impiegata rispettivamente
nella produzione di nuovi film dichiarati nazionali ai sensi delle
leggi vigenti o di coproduzione maggioritaria italiana, in attività e
opere dell’industria tecnica cinematografica nazionale, in opere di
ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle sale di
pubblico esercizio cinematografico non concorre a formare il reddito
imponibile ai fini dell’IRPEF, dell’IRPEG e dell’ILOR.
L’agevolazione compete fino alla concorrenza del costo dei film e
delle opere previsti nel precedente comma.
L’agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo, che
comunque non può eccedere il reddito imponibile al netto degli
ammortamenti calcolati con l’aliquota massima, deve essere richiesta
espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con
l’indicazione della parte di utili che si intende investire.
L’agevolazione compete sulla parte degli utili accantonati che non
supera la differenza tra il reddito di esercizio e l’utile
distribuito. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di
massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di
ultimazione dei film e delle opere, nonché i relativi piani di
finanziamento.
Per ottenere i benefici di cui al primo comma i film e le opere
devono essere iniziati entro un anno dalla data della presentazione
della dichiarazione dei redditi e conclusi entro due anni dalla data
di inizio.
Le date di inizio e di ultimazione dei film e delle opere e
l’ammontare delle somme impiegate nella produzione e nella esecuzione
di essi devono essere comprovate mediante idonea documentazione.

Art. 8.

Agevolazioni per reinvestimenti nel settore teatrale, musicale,
circense e dello spettacolo viaggiante.

Non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell’IRPEF,
dell’IRPEG e dell’ILOR la parte non superiore al 70 per cento degli
utili dichiarati:
a) dalle imprese di produzione musicale, di danza, teatrale di
prosa, circense e di spettacolo viaggiante, che abbiano la
contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, se reinvestita nella produzione di spettacoli;
b) dalle imprese d’esercizio teatrale, musicale, circense e dello
spettacolo viaggiante, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi
degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se reinvestita in opere di
ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle
rispettive strutture.
L’agevolazione compete fino alla concorrenza del costo degli
spettacoli e delle opere previsti nel precedente comma.
L’agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo, che
comunque non può eccedere il reddito imponibile al netto degli
ammortamenti calcolati con l’aliquota massima, deve essere richiesta
espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con
l’indicazione della parte di utili che si intende investire.
L’agevolazione compete sulla parte degli utili accantonati che non
supera la differenza tra il reddito di esercizio e l’utile
distribuito. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di
massima degli investimenti che specifichi le date di inizio e di
ultimazione delle attività, nonché i relativi piani di finanziamento.
Ai fini dell’agevolazione di cui al primo comma:
1) i reinvestimenti devono essere operati entro il periodo di
imposta successivo a quello al quale si riferisce la dichiarazione
dei redditi;
2) la prima rappresentazione pubblica dello spettacolo deve aver
luogo entro un anno dalla data della presentazione della
dichiarazione dei redditi;
3) le opere di cui alla lettera b) del primo comma debbono essere
iniziate entro un anno dalla data della presentazione della
dichiarazione dei redditi e ultimate entro due anni dalla data di
inizio.
Le date di inizio e fine della programmazione degli spettacoli e di
inizio e ultimazione delle opere, nonché l’ammontare delle somme
impiegate devono essere comprovate mediante idonea documentazione.

Art. 9.

Agevolazioni per reinvestimenti nella produzione di film per la
televisione.

Le agevolazioni fiscali di cui al primo comma dell’articolo 7 della
presente legge sono estese ai reinvestimenti nella produzione, da
parte di imprese italiane, di film realizzati, su qualsiasi supporto
e di qualsiasi durata, destinati esclusivamente alla diffusione
televisiva.
Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma
precedente, si applicano, per quanto riguarda le modalità e i termini
da osservare, le disposizioni contenute nell’articolo 7 della
presente legge.

Art. 10.

Sanzioni.

In caso di inosservanza degli obblighi e dei termini previsti
nell’ultimo comma degli articoli 7, 8 e 9 della presente legge,
l’amministrazione finanziaria procede al recupero dell’imposta non
pagata ed applica una sanzione pecuniaria annua pari al 50 per
cento dell’imposta non pagata.

Art. 11.

Temporaneità delle agevolazioni fiscali e relative modalità di
applicazione.

Le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 7, 8 e 9 della
presente legge si applicano per il periodo di cinque anni successivi
alla data di entrata in vigore della legge stessa.
Le modalità per l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste
dal titolo II della presente legge sono stabilite con decreto del
Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le
attività culturali da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge. Con tale decreto dovrà altresì essere
stabilito che le imprese abbiano nel territorio dello Stato la sede
legale e l’oggetto principale dell’attività e disposto il divieto di
usufruire dei benefici fiscali da parte di imprese operanti in
settori diversi da quelli dello spettacolo mediante operazioni
societarie quali fusioni ed incorporazioni.

Art. 12.

Oneri deducibili ai fini fiscali.

Omissis

TITOLO III

Art. 13.

Norme transitorie.

Fino all’entrata in vigore delle leggi di riforma della musica, del
cinema, della prosa, delle attività circensi e dello spettacolo
viaggiante, i criteri e le procedure per l’assegnazione dei
contributi e dei finanziamenti ai destinatari degli stessi rimangono
quelli previsti dalle leggi vigenti per ciascuno dei settori medesimi
ed a tal fine il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti
il Consiglio nazionale dello spettacolo, ove già costituito, e le
competenti commissioni consultive previste dalle relative leggi,
ripartisce annualmente il Fondo, comprensivo di quanto previsto al
quinto comma dell’articolo 15, tra i settori di attività ed enti
previsti dalla vigente legislazione sullo spettacolo, in ragione del
42 per cento a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni
concertistiche assimilate, del 13 per cento per le attività musicali
di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, del 25 per
cento per le attività cinematografiche, del 15 per cento per le
attività teatrali di prosa, dell’1,5 per cento per le attività
circensi e lo spettacolo viaggiante. La residua quota del 3,5 per
cento è utilizzata per le finalità previste al secondo comma
dell’articolo 2 della presente legge.
Nell’ambito di quanto previsto al comma precedente:
a) il 4 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle
attività musicali è annualmente riservato al sostegno delle
iniziative musicali all’estero;
b) il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle
attività cinematografiche è portato annualmente in aumento del Fondo
di sostegno istituito dalla legge 23 luglio 1980, n. 378, e
successive integrazioni. Fino al 50 per cento di detto incremento è
destinato alla concessione di mutui settennali a tasso agevolato del
3 per cento per l’importo non superiore a lire 1,5 miliardi secondo
le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro per i beni e
le attività culturali. Il mutuo è erogato a stato di avanzamento dei
lavori;
c) il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle
attività cinematografiche è annualmente portato in aumento del Fondo
di intervento di cui all’articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n.
819, e successive integrazioni e modificazioni;
d) il 3 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle
attività musicali e il 3 per cento della quota del 15 per cento
assegnata alle attività teatrali di prosa sono annualmente portati in
aumento dello stanziamento istituito dall’articolo 2, quarto comma,
della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13
luglio 1984, n. 311, con estensione delle agevolazioni a tutte le
attività musicali e teatrali ammesse alle operazioni della sezione
autonoma del credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro.
L’importo risultante ai sensi della presente lettera d) è utilizzato
in parti uguali a favore delle attività musicali e delle attività
teatrali di prosa;
e) il 10 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle
attività musicali e il 10 per cento della quota del 15 per cento
assegnata alle attività teatrali di prosa sono utilizzati per la
istituzione presso la sezione autonoma per il credito teatrale della
Banca nazionale del lavoro di un fondo con un conferimento annuale di
pari importo, da utilizzare in parti uguali tra i due settori,
destinato alla concessione di contributi in conto capitale a favore
di esercenti o proprietari pubblici o privati di sale musicali e
teatrali per l’adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli
arredi. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente
legge il Ministro per i beni e le attività culturali stabilisce con
proprio decreto le modalità di utilizzazione e di gestione del Fondo
nonché le norme che disciplinano la richiesta e l’assegnazione dei
finanziamenti ;
f) la quota dell’1,5 per cento destinata alle attività circensi
ed allo spettacolo viaggiante è ripartita annualmente in ragione del
60 per cento a favore delle attività circensi, di cui il 50 per cento
finalizzato alla concessione di contributi per iniziative
promozionali e di spettacolo secondo le modalità fissate dal Ministro
per i beni e le attività culturali con proprio decreto, ed in ragione
del 40 per cento a favore dello spettacolo viaggiante.
Gli stanziamenti non utilizzati nel corso di un esercizio
finanziario sono portati in aumento della dotazione del Fondo unico
per lo spettacolo per l’esercizio finanziario successivo.

Art. 14.

Ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali nel settore
cinematografico.

Le imprese di produzione e distribuzione cinematografiche
usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 7 della presente
legge, relativamente alla parte di utili investita nella produzione o
distribuzione del film nazionale ammesso alla programmazione
obbligatoria ai sensi dell’articolo 5, primo comma, della legge 4
novembre 1965, n. 1213 .
Del medesimo beneficio usufruisce altresì l’esercente di sale
cinematografiche che nel periodo di imposta considerato abbia
osservato quanto previsto dall’articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5, della
legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Art. 15.

Dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e norma di copertura.

Al Fondo unico per lo spettacolo di cui al precedente articolo 1 è
assegnata per il triennio dal 1985 al 1987 la complessiva somma di
lire 2.050 miliardi, in ragione di lire 600 miliardi per il 1985,
lire 700 miliardi per il 1986 e lire 750 miliardi per il 1987.
Al rifinanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, per i
successivi trienni si provvede in sede di legge finanziaria dello
Stato.
Confluiscono inoltre nel Fondo unico per lo spettacolo le somme
stanziate o da stanziare nello stato di previsione del Ministero per
i beni e le attività culturali in applicazione delle seguenti
disposizioni legislative:
a) regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, e regio
decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547;
b) articoli 7, 9, 11, 12, 27 e 45 della legge 4 novembre 1965, n.
1213 ;
c) primo comma, lettera a), dell’articolo 2 della legge 14 agosto
1967, n. 800;
d) articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291;
e) primo comma, quarto alinea, dell’articolo 1 della legge 9
giugno 1973, n. 308;
f) legge 13 aprile 1977, n. 141;
g) articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 390;
h) articolo 21 della convenzione approvata con decreto del
Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521;
i) legge 9 febbraio 1982, n. 37;
l) sesto e quattordicesimo comma dell’articolo 1 della legge 17
febbraio 1982, n. 43;
m) terzo, settimo, undicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e
quindicesimo comma dell’articolo l; secondo comma, lettere a) e b),
dell’articolo 2; diciottesimo comma dell’articolo 3 della legge 10
maggio 1983, n. 182.
Per le somme di cui alla lettera h) del precedente comma resta
fermo l’obbligo del versamento in entrata del bilancio dello Stato.
Per l’anno 1985, le somme di cui al precedente terzo comma, ovvero
le eventuali residue disponibilità sulle stesse esistenti, in caso di
avvenuti utilizzi prima dell’entrata in vigore della presente legge,
sono portate in aumento del Fondo unico per lo spettacolo mediante
storno dai competenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero del turismo e dello spettacolo [per i beni e le attività
culturali].
All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a
lire 600 miliardi per l’anno 1985, lire 700 miliardi per l’anno 1986,
lire 750 miliardi per l’anno 1987, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio del triennio 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1985, all’uopo
utilizzando lo specifico accantonamento.
La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo, da ripartire ai
sensi dell’articolo 2 della presente legge, è ridotta della somma
necessaria per il versamento allo stato di previsione dell’entrata
del bilancio delle somme corrispondenti alle agevolazioni fiscali
derivanti dal titolo II della presente legge, il cui onere per l’anno
1985 è valutato in lire tredici miliardi.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

Entrata in vigore.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

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