Non profit

Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dellospettacolo.

di Redazione

Legge 30 aprile 1985, n. 163 (in Gazz. Uff., 4 maggio 1985, n. 104). — Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo. TITOLO I Art. 1. Fondo unico per lo spettacolo. Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all’estero, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo unico per lo spettacolo. Art. 2. Ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo. Il Fondo unico per lo spettacolo è ripartito annualmente tra i diversi settori, fatto salvo quanto previsto all’articolo 13 ed in rapporto alle leggi di riforma, in ragione di quote non inferiori al 45 per cento per le attività musicali e di danza, al 25 per cento per quelle cinematografiche, al 15 per cento per quelle del teatro di prosa ed all’1 per cento per quelle circensi e dello spettacolo viaggiante. La residua quota del Fondo è riservata per far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 4 e 5 della presente legge, nonché per provvedere ad eventuali interventi integrativi in base alle esigenze dei singoli settori. Il Ministro per i beni e le attività culturali, in base alle proposte formulate dal Consiglio nazionale dello spettacolo, comunica, prima dell’inizio di ciascun esercizio finanziario, il piano di riparto della quota di cui al primo comma del presente articolo al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. Analogamente si procede nel corso dell’esercizio finanziario alla ripartizione della residua quota di cui al secondo comma. Art. 3. Consiglio nazionale dello spettacolo. Omissis Art. 4. Attribuzioni del Consiglio nazionale dello spettacolo. Il Consiglio nazionale dello spettacolo elabora le proposte per la formulazione del programma triennale di sostegno e incentivazione finanziaria per le attività dello spettacolo. Nelle proposte sono indicate la previsione del fabbisogno, per il triennio ed in relazione alle disponibilità del Fondo unico di cui all’articolo 1, dei diversi settori dello spettacolo, nonché le forme di sostegno e incentivazione più idonee alla diffusione e allo sviluppo dei singoli settori. A tal fine, entro il semestre antecedente la scadenza di ciascun triennio, il Consiglio nazionale dello spettacolo è convocato dal Ministro per i beni e le attività culturali per la verifica del programma relativo al triennio in scadenza e per l’impostazione del programma del triennio successivo. Sulla base di detto programma triennale, il Consiglio nazionale dello spettacolo propone al Ministro per i beni e le attività culturali il piano annuale di riparto del Fondo di cui all’articolo 2 della presente legge. Il Consiglio nazionale dello spettacolo può altresì essere convocato dal Ministro autonomamente o quando la convocazione sia richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti per esprimere pareri su questioni attinenti la situazione complessiva dello spettacolo o su questioni particolari insorte in tema di sostegno e incentivazione dello spettacolo. Entro tre mesi dalla costituzione del Consiglio nazionale dello spettacolo e su conforme parere dello stesso, il Ministro per i beni e le attività culturali emana le norme relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’organo collegiale, i cui oneri fanno carico al Fondo di cui all’articolo 1 della presente legge. Art. 5. Osservatorio dello spettacolo. é istituito, nell’ambito dell’ufficio studi e programmazione del Ministero per i beni e le attività culturali, l’osservatorio dello spettacolo con i compiti di: a) raccogliere ed aggiornare tutti i dati e le notizie relativi all’andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all’estero; b) acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, ivi compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all’estero, destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo; c) elaborare documenti di raccolta e analisi di tali dati e notizie, che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori di esso sui mercati nazionali e internazionali. A questi fini, per esigenze particolari, il Ministro per i beni e le attività culturali può avvalersi, con appositi incarichi e convenzioni, che non possono superare il numero complessivo di dieci in ciascun anno, della collaborazione di esperti e di enti pubblici e privati. Le spese per la dotazione di mezzi e di strumenti necessari allo svolgimento dei compiti dell’osservatorio dello spettacolo, nonché per le collaborazioni di cui al comma precedente, fanno carico al Fondo di cui all’articolo 1 della presente legge. Art. 6. Controllo del Parlamento. Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta al Parlamento ogni anno una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sulla utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo, nonché sull’andamento complessivo dello spettacolo. TITOLO II Art. 7. Agevolazioni per reinvestimenti nel settore cinematografico. La parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle imprese di produzione e distribuzione cinematografiche e audiovisive, dalle industrie tecniche cinematografiche e dalle imprese di esercizio cinematografico, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, impiegata rispettivamente nella produzione di nuovi film dichiarati nazionali ai sensi delle leggi vigenti o di coproduzione maggioritaria italiana, in attività e opere dell’industria tecnica cinematografica nazionale, in opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle sale di pubblico esercizio cinematografico non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell’IRPEF, dell’IRPEG e dell’ILOR. L’agevolazione compete fino alla concorrenza del costo dei film e delle opere previsti nel precedente comma. L’agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo, che comunque non può eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l’aliquota massima, deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l’indicazione della parte di utili che si intende investire. L’agevolazione compete sulla parte degli utili accantonati che non supera la differenza tra il reddito di esercizio e l’utile distribuito. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione dei film e delle opere, nonché i relativi piani di finanziamento. Per ottenere i benefici di cui al primo comma i film e le opere devono essere iniziati entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi e conclusi entro due anni dalla data di inizio. Le date di inizio e di ultimazione dei film e delle opere e l’ammontare delle somme impiegate nella produzione e nella esecuzione di essi devono essere comprovate mediante idonea documentazione. Art. 8. Agevolazioni per reinvestimenti nel settore teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante. Non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell’IRPEF, dell’IRPEG e dell’ILOR la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati: a) dalle imprese di produzione musicale, di danza, teatrale di prosa, circense e di spettacolo viaggiante, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se reinvestita nella produzione di spettacoli; b) dalle imprese d’esercizio teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se reinvestita in opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle rispettive strutture. L’agevolazione compete fino alla concorrenza del costo degli spettacoli e delle opere previsti nel precedente comma. L’agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo, che comunque non può eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l’aliquota massima, deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l’indicazione della parte di utili che si intende investire. L’agevolazione compete sulla parte degli utili accantonati che non supera la differenza tra il reddito di esercizio e l’utile distribuito. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle attività, nonché i relativi piani di finanziamento. Ai fini dell’agevolazione di cui al primo comma: 1) i reinvestimenti devono essere operati entro il periodo di imposta successivo a quello al quale si riferisce la dichiarazione dei redditi; 2) la prima rappresentazione pubblica dello spettacolo deve aver luogo entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi; 3) le opere di cui alla lettera b) del primo comma debbono essere iniziate entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi e ultimate entro due anni dalla data di inizio. Le date di inizio e fine della programmazione degli spettacoli e di inizio e ultimazione delle opere, nonché l’ammontare delle somme impiegate devono essere comprovate mediante idonea documentazione. Art. 9. Agevolazioni per reinvestimenti nella produzione di film per la televisione. Le agevolazioni fiscali di cui al primo comma dell’articolo 7 della presente legge sono estese ai reinvestimenti nella produzione, da parte di imprese italiane, di film realizzati, su qualsiasi supporto e di qualsiasi durata, destinati esclusivamente alla diffusione televisiva. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma precedente, si applicano, per quanto riguarda le modalità e i termini da osservare, le disposizioni contenute nell’articolo 7 della presente legge. Art. 10. Sanzioni. In caso di inosservanza degli obblighi e dei termini previsti nell’ultimo comma degli articoli 7, 8 e 9 della presente legge, l’amministrazione finanziaria procede al recupero dell’imposta non pagata ed applica una sanzione pecuniaria annua pari al 50 per cento dell’imposta non pagata. Art. 11. Temporaneità delle agevolazioni fiscali e relative modalità di applicazione. Le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 7, 8 e 9 della presente legge si applicano per il periodo di cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa. Le modalità per l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste dal titolo II della presente legge sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto dovrà altresì essere stabilito che le imprese abbiano nel territorio dello Stato la sede legale e l’oggetto principale dell’attività e disposto il divieto di usufruire dei benefici fiscali da parte di imprese operanti in settori diversi da quelli dello spettacolo mediante operazioni societarie quali fusioni ed incorporazioni. Art. 12. Oneri deducibili ai fini fiscali. Omissis TITOLO III Art. 13. Norme transitorie. Fino all’entrata in vigore delle leggi di riforma della musica, del cinema, della prosa, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, i criteri e le procedure per l’assegnazione dei contributi e dei finanziamenti ai destinatari degli stessi rimangono quelli previsti dalle leggi vigenti per ciascuno dei settori medesimi ed a tal fine il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Consiglio nazionale dello spettacolo, ove già costituito, e le competenti commissioni consultive previste dalle relative leggi, ripartisce annualmente il Fondo, comprensivo di quanto previsto al quinto comma dell’articolo 15, tra i settori di attività ed enti previsti dalla vigente legislazione sullo spettacolo, in ragione del 42 per cento a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, del 13 per cento per le attività musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, del 25 per cento per le attività cinematografiche, del 15 per cento per le attività teatrali di prosa, dell’1,5 per cento per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. La residua quota del 3,5 per cento è utilizzata per le finalità previste al secondo comma dell’articolo 2 della presente legge. Nell’ambito di quanto previsto al comma precedente: a) il 4 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali è annualmente riservato al sostegno delle iniziative musicali all’estero; b) il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle attività cinematografiche è portato annualmente in aumento del Fondo di sostegno istituito dalla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive integrazioni. Fino al 50 per cento di detto incremento è destinato alla concessione di mutui settennali a tasso agevolato del 3 per cento per l’importo non superiore a lire 1,5 miliardi secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Il mutuo è erogato a stato di avanzamento dei lavori; c) il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle attività cinematografiche è annualmente portato in aumento del Fondo di intervento di cui all’articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive integrazioni e modificazioni; d) il 3 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 3 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali di prosa sono annualmente portati in aumento dello stanziamento istituito dall’articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, con estensione delle agevolazioni a tutte le attività musicali e teatrali ammesse alle operazioni della sezione autonoma del credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro. L’importo risultante ai sensi della presente lettera d) è utilizzato in parti uguali a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa; e) il 10 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 10 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali di prosa sono utilizzati per la istituzione presso la sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro di un fondo con un conferimento annuale di pari importo, da utilizzare in parti uguali tra i due settori, destinato alla concessione di contributi in conto capitale a favore di esercenti o proprietari pubblici o privati di sale musicali e teatrali per l’adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro per i beni e le attività culturali stabilisce con proprio decreto le modalità di utilizzazione e di gestione del Fondo nonché le norme che disciplinano la richiesta e l’assegnazione dei finanziamenti ; f) la quota dell’1,5 per cento destinata alle attività circensi ed allo spettacolo viaggiante è ripartita annualmente in ragione del 60 per cento a favore delle attività circensi, di cui il 50 per cento finalizzato alla concessione di contributi per iniziative promozionali e di spettacolo secondo le modalità fissate dal Ministro per i beni e le attività culturali con proprio decreto, ed in ragione del 40 per cento a favore dello spettacolo viaggiante. Gli stanziamenti non utilizzati nel corso di un esercizio finanziario sono portati in aumento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per l’esercizio finanziario successivo. Art. 14. Ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico. Le imprese di produzione e distribuzione cinematografiche usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 7 della presente legge, relativamente alla parte di utili investita nella produzione o distribuzione del film nazionale ammesso alla programmazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 5, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213 . Del medesimo beneficio usufruisce altresì l’esercente di sale cinematografiche che nel periodo di imposta considerato abbia osservato quanto previsto dall’articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 4 novembre 1965, n. 1213. Art. 15. Dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e norma di copertura. Al Fondo unico per lo spettacolo di cui al precedente articolo 1 è assegnata per il triennio dal 1985 al 1987 la complessiva somma di lire 2.050 miliardi, in ragione di lire 600 miliardi per il 1985, lire 700 miliardi per il 1986 e lire 750 miliardi per il 1987. Al rifinanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, per i successivi trienni si provvede in sede di legge finanziaria dello Stato. Confluiscono inoltre nel Fondo unico per lo spettacolo le somme stanziate o da stanziare nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali in applicazione delle seguenti disposizioni legislative: a) regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, e regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547; b) articoli 7, 9, 11, 12, 27 e 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 ; c) primo comma, lettera a), dell’articolo 2 della legge 14 agosto 1967, n. 800; d) articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291; e) primo comma, quarto alinea, dell’articolo 1 della legge 9 giugno 1973, n. 308; f) legge 13 aprile 1977, n. 141; g) articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 390; h) articolo 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521; i) legge 9 febbraio 1982, n. 37; l) sesto e quattordicesimo comma dell’articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 43; m) terzo, settimo, undicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma dell’articolo l; secondo comma, lettere a) e b), dell’articolo 2; diciottesimo comma dell’articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 182. Per le somme di cui alla lettera h) del precedente comma resta fermo l’obbligo del versamento in entrata del bilancio dello Stato. Per l’anno 1985, le somme di cui al precedente terzo comma, ovvero le eventuali residue disponibilità sulle stesse esistenti, in caso di avvenuti utilizzi prima dell’entrata in vigore della presente legge, sono portate in aumento del Fondo unico per lo spettacolo mediante storno dai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo [per i beni e le attività culturali]. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a lire 600 miliardi per l’anno 1985, lire 700 miliardi per l’anno 1986, lire 750 miliardi per l’anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio del triennio 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1985, all’uopo utilizzando lo specifico accantonamento. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo, da ripartire ai sensi dell’articolo 2 della presente legge, è ridotta della somma necessaria per il versamento allo stato di previsione dell’entrata del bilancio delle somme corrispondenti alle agevolazioni fiscali derivanti dal titolo II della presente legge, il cui onere per l’anno 1985 è valutato in lire tredici miliardi. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 16. Entrata in vigore. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


Qualsiasi donazione, piccola o grande, è
fondamentale per supportare il lavoro di VITA