Non profit

Novità per le associazioni sportive dilettantistiche

Legge Veltroni: manca l’approvazione definitiva

di Salvatore Pettinato

Sono il presidnte di un?associazione sportiva. Gradirei avere informazioni in merito alle modifiche apportate al settore dal D. Lgs. n. 460/1997.
Piero T., Napoli

Risponde Salvatore Pettinato
Premesso che il settore delle associazioni sportive è in attesa da due anni che venga approvato definitivamente il d.d.l. n. 2761/96 (legge Veltroni) che dovrebbe consentire una riorganizzazione dello stesso, per quanto attiene al quesito formulatoci si fa presente che il D. Lgs. 460/1997 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina fiscale di tali enti. In particolare l?ambito di operatività della normativa volta a consentire la commercializzazione delle attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali a fronte di corrispettivi specifici versati dai soci (della quale possono fruire solo alcuni enti non commerciali associativi ?agevolati?) è stato ristretto.
Se prima dell?entrata in vigore del D. Lgs. n. 460/1997 potevano beneficiare di tale disposizione agevolativa le associazioni sportive (beninteso non commerciali) che effettuavano prestazioni di servizi nei confronti di particolari categorie di soci, dal 1 gennaio 1998 tale possibilità è stata riconosciuta esclusivamente (nel vostro settore) alle solo associazioni sportive dilettantistiche (cfr. art. 111, comma 3, del Tuir) a condizione che adeguino gli statuti alle nuove disposizioni introdotte dal citato decreto.
Analoga modifica è stata peraltro introdotta ai fini IVA. Inoltre nonostante il D. lgs. n. 460/1997 abbia introdotto, con finalità di semplificazione, un regime di determinazione forfettaria del reddito per gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell?art. 18 del D.P.R. n. 600/1973, di fatto per le associazioni sportive dilettantistiche continua ad operare la normativa speciale che le disciplina (L. n. 398/1991).
Per le predette asssociazioni, pertanto, a condizione che si qualifichino quali enti non commerciali (dove per assumere tale qualificasi dovrà avere quale essenziale riferimento la disciplina introdotta con il D. lgs. n. 460/1997), il reddito potrà essere determinato applicando il coefficente di redditività del 6 per cento ai proventi di natura commerciale e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali. Tale regime, peraltro, è applicabile alle sole associazioni che nel periodo di imposta abbiano conseguito nell?esercizio di attività commerciali proventi di importo complessivo limitato, aggiornato annualmente, e da ultimo fissato con il D.M. 28 novembre 1997, in lire 128.411.000.

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