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Novità in Finanziaria 2007 per le categorie deboli

L’Istituto Cortivo segnala le novità previste nella bozza di legge finanziaria per il 2007, che interessano l’amministratore di sostegno e le categorie deboli

di Associazione Istituto Cortivo

La bozza di Legge Finanziaria per il 2007, varata dal Governo Prodi e avviata alla discussione parlamentare, prevede alcune importanti novità per le categorie deboli e, di conseguenza, per l?attività dell?amministratore di sostegno.

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA
Dall?imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia 800 euro per ciascun figlio. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.
Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 70 euro per ogni figlio portatore di handicap, certificato ai sensi dell?articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.
La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l?importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro; per ogni figlio successivo al primo l?importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro. La detrazione è ripartita nella misura del cinquanta per cento tra i genitori. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell?altro, la detrazione compete a quest?ultimo per l?intero importo.

DETRAZIONI PER ACQUISTO DI MEDICINALI
Ai fini della detrazione, la spesa sanitaria relativa all?acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l?indicazione del codice fiscale del destinatario.

AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA LOCOMOZIONE DEI PORTATORI DI HANDICAP
Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei portatori di handicap, di cui all?articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli vengano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio delle predette persone.
In caso di trasferimento a titolo oneroso (es.: vendita) o gratuito (es.: donazione) delle autovetture per le quali l?acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del
termine di due anni dall?acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di
agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

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