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Novità dalla Legge di Bilancio. 3) Le start up innovative

di Alessandro Mazzullo

Novità anche sul fronte delle start up innovative a vocazione sociale (siavs)

L’art. 29 comma 7 del d.l. n. 179 del 2012 riconosceva ai soggetti che investivano in startup innovative a vocazione sociale una percentuale di detraibilità/deducibilità più alta rispetto a quella già assegnata alle persone fisiche e giuridiche che investono nelle altre tipologie di startup innovative. A decorrere dal 1 gennaio 2017, per effetto dell’art. 1, commi 66-68, della l. n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), è stato però previsto un innalzamento e un’equiparazione al 30% di tutti gli incentivi all’investimento in equity di startup e PMI innovative (Industria 4.0).

In sostanza, è stata riconosciuta una detrazione Irpef lorda del 30% del totale investito (fino a un investimento massimo di 1 milione di euro annui), per le persone fisiche, e una deduzione IRES del 30% dell’investimento (fino a un investimento massimo di 1,8 milioni di euro), per le persone giuridiche[1].

Da ultimo, l’art. 1, comma 218, della legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n 145), ha previsto che: “Per l’anno 2019, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono incrementate dal 30 al 40 per cento. Nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l’anno 2019, dal 30 per cento al 50 per cento, a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni”.

Unica nota stonata, a commento di tale norma, è la perdurante equiparazione dei vantaggi fiscali tra imprese che, a parità delle altre condizioni, si differenziano per la specificità sociale del proprio modello di business.

Equiparare le siavs al resto delle start up innovative significa di fatto smantellarne la stessa ragion d’essere in senso distintivo rispetto alle seconde.

Un passo avanti ed uno indietro!


[1] Si veda il comma 7-bis, dell’art. 29, del d.l. n. 179 del 2012, introdotto con la legge di bilancio per il 2017. Per ulteriori approfondimenti, sia consentito il rinvio ad A. Mazzullo, Diritto dell'imprenditoria sociale, Giappichelli 2019 (in corso di pubblicazione).

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