Non profit
Notaio sì o no? Il Mae non spiega
Le ong devono ottenere il riconoscimento dal Mae. Anche per questo serve un intervento affinché tutte le procedure sullidoneità ritrovino le giuste coordinate di legge
Siamo un?associazione non riconosciuta, operante da più di tre anni nella cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 49 del 1987, intendiamo ottenere il riconoscimento di idoneità dal ministero degli Affari esteri (Mae). Ci viene chiesto di costituirci con atto pubblico, come – dicono – afferma implicitamente una legge di pochi anni fa. Ma noi siamo costituiti già da tempo con scrittura privata registrata, e il nostro statuto ha anch?esso tale forma di registrazione! Come possiamo fare?
A. A. (email)
Mi è sempre piaciuta l?espressione «più realisti del re», in quanto essa ben profila l?immagine di chi spinge la propria solerzia a livelli parossistici, fino a stravolgere la realtà. Come vedremo, solerti funzionari ministeriali spingono le organizzazioni – col loro realismo – verso un orizzonte kafkiano.
L?art. 28, comma 4, lett. a) della legge 49/87 (quella delle ong, per intenderci) richiedeva fino al 2003 che le organizzazioni richiedenti il riconoscimento di idoneità (che apre le porte a finanziamenti governativi e qualifica ?di diritto? l?organizzazione come onlus) fossero costituite «ai sensi degli articoli 14, 36 e 39 del codice civile»; tradotto in prosa significava essere costituite come associazioni o fondazioni riconosciute, associazioni non riconosciute o comitati.
La legge 306/03 è andata a modificare il precedente riferimento normativo, così esigendo che le organizzazioni richiedenti lo status di ong «risultino costituite ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro dell?Unione europea o di altro Stato aderente all?Accordo sullo Spazio economico europeo».
Sul sito del Mae – sigla che indica il ministero degli Affari esteri – (http://www.esteri.it/ita/4_28_66_75_247.asp), dopo averci edotto dell?intervenuta novità legislativa, viene riportata la seguente frase: «Si precisa che ai sensi della legislazione italiana le ong devono risultare costituite in ottemperanza agli artt. 14, 36 e 39 del codice civile, cioè con atto pubblico redatto da un notaio».
Ora, il salto logico di questa affermazione a me appare evidente. Se costituisco la mia fondazione o l?associazione (per la quale intendo ottenere successivamente il riconoscimento giuridico), l?atto pubblico è in effetti necessario (art. 14 del codice civile). Per gli altri due casi (associazione non riconosciuta e comitato – gli artt. 36 e 39 sempre del codice civile) non mi è prescritta alcuna forma, quindi non si capisce perché mai venga affermata l?obbligatorietà della costituzione per atto pubblico.
Pertanto, dove il ministero pone il termine «cioè» – congiunzione che serve a chiarire, spiegare, precisare -, sbaglia, in quanto le associazioni non riconosciute e i comitati non abbisognano dell?atto pubblico, e il riconoscimento di cui parla il codice civile non è certo quello di idoneità rilasciato dal ministero, ma quello che permette l?acquisizione della personalità giuridica (decreto legislativo 361/00).
Il testo rinnovato dalla legge 306/03, è andato invece a tutelare le organizzazioni estere (dell?Unione europea) che intendono operare in Italia e ottenere il riconoscimento di idoneità; dal 2003, in definitiva, per ognuna di queste organizzazioni non è più necessario (ri)costituirsi in Italia, ma basta che abbia seguito le modalità e le forme richieste dalla propria legge nazionale.
In tal senso, è utile leggersi la relazione illustrativa (precisamente alla pagina 7) del progetto di legge 3618 – sfociato nella legge 306/03 – dell?allora ministro delle Politiche comunitarie, l?onorevole Rocco Buttiglione.
Urge, credo, un intervento delle rappresentanze delle ong italiane affinché la procedura di ottenimento del riconoscimento d?idoneità ritrovi le coordinate dettate dalla legge.
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