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Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubbliciessenziali e sulla salvaguardia dei diritti della personacostituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione digaranzia dell’attuazione della legge.

di Redazione

Legge 12 giugno 1990, n. 146 (in Gazz. Uff., 14 giugno 1990, n. 137).
— Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di
garanzia dell’attuazione della legge.

TITOLO I

Art. 1.

1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici
essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di
lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante
convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della
persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla
libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione,
all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà
di comunicazione.
2. Allo scopo di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero
con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente
tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da
rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo,
per assicurare l’effettività, nel loro contenuto essenziale, dei
diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente
all’insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai
sensi dell’articolo 2:
a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della
libertà e della sicurezza della persona, dell’ambiente e del
patrimonio storico-artistico: la sanità; l’igiene pubblica; la
protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e
di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al
controllo su animali e su merci deperibili; l’approvvigionamento di
energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima
necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi
impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
l’amministrazione della giustizia, con particolare riferimento a
provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli
cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato
di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui
beni culturali;
b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione: i
trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari,
ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al
collegamento con le isole;
c) per quanto concerne l’assistenza e la previdenza sociale,
nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente
necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a
diritti della persona costituzionalmente garantiti: i servizi di
erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio
bancario;
d) per quanto riguarda l’istruzione: l’istruzione pubblica, con
particolare riferimento all’esigenza di assicurare la continuità dei
servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole
elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli
esami, e l’istruzione universitaria, con particolare riferimento agli
esami conclusivi dei cicli di istruzione;
e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione: le poste, le
telecomunicazioni e l’informazione radiotelevisiva pubblica.

TITOLO I

Art. 2.

1. Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali indicati
nell’articolo 1 il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di
misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni
indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2
dell’articolo 1, con un preavviso minimo non inferiore a quello
previsto nel comma 5 del presente articolo e con l’indicazione della
durata dell’astensione dal lavoro. Eventuali codici di
autoregolamentazione sindacale dell’esercizio del diritto di sciopero
debbono comunque prevedere un termine di preavviso non inferiore a
quello indicato al comma 5, nonché contenere l’indicazione preventiva
della durata delle singole astensioni dal lavoro ed assicurare in
ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalità di
cui al comma 2 dell’articolo 1, prevedendo le sanzioni in caso di
inosservanza .
2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel
rispetto del diritto di sciopero e delle finalità indicate dal comma
2 dell’articolo 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle
esigenze della sicurezza, concordano, nei contratti collettivi o
negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché nei
regolamenti di servizio, da emanarsi in base agli accordi con le
rappresentanze sindacali aziendali o con gli organismi
rappresentativi del personale, di cui all’articolo 25 della medesima
legge, sentite le organizzazioni degli utenti, le prestazioni
indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell’ambito dei servizi
di cui all’articolo 1, le modalità e le procedure di erogazione e le
altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1
del presente articolo. Tali misure possono disporre l’astensione
dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti
alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalità per
l’individuazione dei lavoratori interessati ovvero possono disporre
forme di erogazione periodica. Le amministrazioni e le imprese
erogatrici dei servizi di trasporto sono tenute a comunicare agli
utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi
ordinari, l’elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso
di sciopero e i relativi orari, come risultano definiti dagli accordi
previsti al presente comma.
3. I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi
pubblici essenziali di cui all’articolo 1 o che vi aderiscono, i
lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni
e le imprese erogatrici dei servizi sono tenuti all’effettuazione
delle prestazioni indispensabili, nonché al rispetto delle modalità e
delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al comma 2.
4. La Commissione di cui all’articolo 12 valuta l’idoneità delle
prestazioni individuate ai sensi del comma 2. A tale scopo, le
determinazioni pattizie ed i regolamenti di servizio nonché i codici
di autoregolamentazione e le regole di condotta vengono comunicati
tempestivamente alla Commissione a cura delle parti interessate.
5. Al fine di consentire all’amministrazione o all’impresa
erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed
allo scopo altresì, di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi
di composizione del conflitto e di consentire all’utenza di usufruire
di servizi alternativi, il preavviso di cui al comma 1 non può essere
inferiore a dieci giorni. Nei contratti collettivi, negli accordi di
cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché nei regolamenti di
servizio da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze
sindacali aziendali o gli organismi rappresentativi di cui
all’articolo 25 della medesima legge possono essere determinati
termini superiori.
6. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui
all’articolo 1 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle
forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell’inizio dello
sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso
dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi;
debbono, inoltre, garantire e rendere nota la pronta riattivazione
del servizio, quando l’astensione dal lavoro sia terminata. Il
servizio pubblico radiotelevisivo è tenuto a dare tempestiva
diffusione a tali comunicazioni, fornendo informazioni complete
sull’inizio, la durata, le misure alternative e le modalità dello
sciopero nel corso di tutti i telegiornali e giornali radio. Sono
inoltre tenuti a dare le medesime informazioni i giornali quotidiani
e le emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgano di
finanziamenti o, comunque, di agevolazioni tariffarie, creditizie o
fiscali previste da leggi dello Stato.
7. Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso
minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di
astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di
protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza
dei lavoratori.

Art. 3.

1. Quando lo sciopero riguardi i servizi di trasporto da e per le
isole, le imprese erogatrici dei servizi sono tenute a garantire,
d’intesa con le organizzazioni sindacali e in osservanza di quanto
previsto al comma 2 dell’articolo 2, le prestazioni indispensabili
per la circolazione delle persone nel territorio nazionale e per il
rifornimento delle merci necessarie per l’approvvigionamento delle
popolazioni, nonché per la continuità delle attività produttive nei
servizi pubblici essenziali relativamente alle prestazioni
indispensabili di cui all’articolo 2, dandone comunicazione agli
utenti con le modalità di cui al comma 6 dell’articolo 2.

Art. 4.

1. I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle
disposizioni dei commi 1, primo periodo, e 3 dell’articolo 2 o che,
richiesti dell’effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2 del
medesimo articolo, non prestino la propria consueta attività, sono
soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità
dell’infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o
di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso. In caso
di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo importo
è versato dal datore di lavoro all’Istituto nazionale della
previdenza sociale, gestione dell’assicurazione obbligatoria per la
disoccupazione involontaria.
2. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano
uno sciopero, o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni
di cui all’articolo 2, sono sospesi, per la durata dell’azione stessa
e, in ogni caso, per un periodo non inferiore ad un mese, i benefici
di ordine patrimoniale derivanti dagli articoli 23 e 26, secondo
comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché dalle norme di
legge, regolamentari o contrattuali, che disciplinano le stesse
materie per i pubblici dipendenti. I contributi sindacali trattenuti
sulla retribuzione sono devoluti all’Istituto nazionale della
previdenza sociale, gestione dell’assicurazione obbligatoria per la
disoccupazione involontaria.
3. I soggetti che proclamano lo sciopero, o vi aderiscono, in
violazione dell’articolo 2, sono esclusi dalle trattative, in quanto
vi partecipino, su indicazione della Commissione di cui all’articolo
12, per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento.
4. I preposti al settore nell’ambito delle amministrazioni
pubbliche e i legali rappresentanti, o i preposti ad unità produttive
da essi formalmente delegati, degli enti e delle imprese erogatrici
dei servizi di cui al comma 1 dell’articolo 1, i quali non osservino
le disposizioni previste dal comma 2 dell’articolo 2, sono soggetti
ad una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata con decreto del
Ministro per la funzione pubblica o, rispettivamente, del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, su denunzia dell’ispettorato
provinciale del lavoro competente per territorio, consistente nel
pagamento di una somma di denaro, rapportata alla gravità del
comportamento, non inferiore a lire 200.000 e non superiore a lire
1.000.000 e, in caso di reiterata violazione, alla sanzione
amministrativa della sospensione dall’incarico per un periodo non
superiore a sei mesi. Si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 6, terzo e quarto comma, 7, 11, 14, 16, primo comma, 18,
terzo, quarto e quinto comma, 26, 27 e 28 della legge 24 novembre
1981, n. 689. Per la devoluzione dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie si applica la disposizione contenuta nel
secondo periodo del comma 2 del presente articolo.

Art. 5.

1. Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui
all’articolo 1 sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il
numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata
dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la
disciplina vigente.

1. Omissis.

Art. 7.

1. La disciplina di cui all’articolo 28 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, si applica anche in caso di violazione di clausole
concernenti i diritti e l’attività del sindacato contenute negli
accordi di cui alla legge 29 marzo 1938, n. 93, e nei contratti
collettivi di lavoro, che disciplinano il rapporto di lavoro nei
servizi di cui alla presente legge.

Art. 8.

1. Quando esiste un fondato pericolo di un pregiudizio grave e
imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, a
causa del mancato funzionamento dei servizi di preminente interesse
generale, conseguenti alle modalità dell’astensione collettiva dal
lavoro, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui
delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale,
ovvero il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto
speciale, negli altri casi, invitano le parti a desistere dai
comportamenti che determinano tale situazione di pericolo e
propongono alle stesse un tentativo di conciliazione da esaurirsi nel
più breve tempo possibile, invitando le parti, in caso di esito
negativo del medesimo, ad attenersi al rispetto della proposta
eventualmente formulata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 13,
comma 1, lettera a).
2. Qualora tale situazione permanga, l’autorità di cui al comma 1,
sentite, ove possibile, le organizzazioni dei lavoratori che
promuovono l’azione e le amministrazioni o le imprese erogatrici del
servizio, sentiti inoltre il presidente della giunta regionale,
nonché i sindaci competenti per territorio, qualora il conflitto
abbia rilevanza locale, emana ordinanza motivata diretta a garantire
le prestazioni indispensabili e impone all’amministrazione od impresa
erogatrice le misure idonee ad assicurare adeguati livelli di
funzionamento del servizio, contemperando l’esercizio del diritto di
sciopero con il godimento dei diritti della persona
costituzionalmente garantiti. Tale ordinanza può essere emanata, ove
necessario, anche nei confronti di lavoratori autonomi e di soggetti
di rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione
d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, pur se
non a carattere subordinato.
3. L’ordinanza di cui al comma 2 deve altresì specificare il
periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere
osservati dalle parti e può anche limitarsi ad imporre un
differimento dell’azione, tale da evitare la concomitanza con
astensioni collettive dal lavoro riguardanti altri servizi del
medesimo settore.
4. L’ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante
comunicazione da effettuarsi, a cura dell’autorità che l’ha emanata,
ai soggetti che promuovono l’azione, alle amministrazioni o alle
imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui
nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonché mediante
affissione nei luoghi di lavoro, da compiersi a cura
dell’amministrazione o dell’impresa erogatrice. Dell’ordinanza viene
altresì data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli
organi di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione
attraverso la radio e la televisione pubblica.
5. Dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 il
Presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione alle Camere.

Art. 9.

1. L’inosservanza da parte dei prestatori di lavoro subordinato o
autonomo delle disposizioni contenute nell’ordinanza di cui
all’articolo 8 è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria
per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile, con riguardo
alla gravità dell’infrazione ed alle condizioni economiche
dell’agente, da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire
400.000.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute
nell’ordinanza di cui all’articolo 8 i preposti al settore
nell’ambito delle amministrazioni, degli enti o delle imprese
erogatrici di servizi sono soggetti alla sanzione amministrativa
della sospensione dall’incarico, ai sensi dell’articolo 20, comma
primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un periodo non
inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno.
3. Le somme percepite ai sensi del comma 1 sono devolute
all’Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione
dell’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.
4. Le sanzioni sono irrogate con decreto dalla stessa autorità che
ha emanato l’ordinanza. Avverso il decreto è proponibile impugnazione
ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981,
n. 689.

Art. 10.

1. I soggetti che promuovono lo sciopero, le amministrazioni, le
imprese e i singoli prestatori di lavoro destinatari del
provvedimento, che ne abbiano interesse, possono promuovere ricorso
contro l’ordinanza prevista dall’articolo 8, comma 2, nel termine di
sette giorni dalla sua comunicazione o, rispettivamente, dal giorno
successivo a quello della sua affissione nei luoghi di lavoro, avanti
al tribunale amministrativo regionale competente. La proposizione del
ricorso non sospende l’immediata esecutività dell’ordinanza.
2. Se ricorrono fondati motivi il tribunale amministrativo
regionale, acquisite le deduzioni delle parti, nella prima udienza
utile, sospende il provvedimento impugnato anche solo limitatamente
alla parte in cui eccede l’esigenza di salvaguardia di cui
all’articolo 8, comma 1.

Art. 11.

1. Omissis.

TITOLO II

Art. 12.

1. é istituita una Commissione di garanzia dell’attuazione della
legge, al fine di valutare l’idoneità delle misure volte ad
assicurare il contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero
con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente
tutelati, di cui al comma 1 dell’articolo 1.
2. La Commissione è composta da nove membri, scelti, su
designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, tra esperti in materia di diritto costituzionale,
di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e nominati con
decreto del Presidente della Repubblica; essa può avvalersi della
consulenza di esperti di organizzazione dei servizi pubblici
essenziali interessati dal conflitto, nonché di esperti che si siano
particolarmente distinti nella tutela degli utenti. Alle dipendenze
della Commissione è posto, altresì, un contingente, non superiore nel
primo biennio a diciotto unità, di dipendenti dello Stato e di altre
amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, determinato, su
proposta della Commissione, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro. I dipendenti
comandati conservano lo stato giuridico e il trattamento economico
delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime. Non
possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che
rivestano altre cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti
politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di
lavoro, nonché coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi
ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi
pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza.
3. La Commissione elegge nel suo seno il presidente; è nominata per
un triennio e i suoi membri possono essere confermati una sola volta.
4. La Commissione stabilisce le modalità del proprio funzionamento.
Acquisisce, anche mediante audizioni, dati e informazioni dalle
pubbliche amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali e dalle
imprese, nonché dalle associazioni degli utenti dei servizi pubblici
essenziali. Può avvalersi, altresì, delle attività del Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), nonché di quelle degli
Osservatori del mercato del lavoro e dell’Osservatorio del pubblico
impiego.
5. La Commissione provvede all’autonoma gestione delle spese
relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti
previsti da un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio
dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al
controllo della Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la
gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del
Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell’art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro,
sentita la predetta Commissione.
6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari
a lire 2.300 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1990
all’uopo utilizzando l’accantonamento >. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

Art. 13.

1. La Commissione:
a) valuta, anche di propria iniziativa, l’idoneità delle
prestazioni individuate ai sensi dei commi 1, secondo periodo, e 2
dell’articolo 2 a garantire il contemperamento dell’esercizio dei
diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona,
costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell’articolo 1, e,
qualora non le giudichi idonee, sottopone alle parti una proposta
sull’insieme delle prestazioni da considerarsi indispensabili. In
caso di mancato accordo tra le parti sulle prestazioni medesime o
sulle loro modalità di svolgimento, compie, su richiesta delle parti
o di propria iniziativa, un tentativo di conciliazione e, in caso di
esito negativo del medesimo, formula la propria proposta. Le parti
devono pronunciarsi sulla proposta della Commissione entro quindici
giorni dalla notifica; su richiesta congiunta delle parti
interessate, la Commissione può inoltre emanare un lodo sul merito
del conflitto;
b) esprime il proprio giudizio sulle questioni interpretative o
applicative dei contenuti degli accordi di cui al comma 2
dell’articolo 2 per la parte di propria competenza, su richiesta
delle Commissioni di valutazione istituite da contratti o accordi
collettivi o da codici di autoregolamentazione ovvero, qualora queste
non siano state istituite, su richiesta congiunta delle parti o di
propria iniziativa. Nel caso in cui il servizio sia svolto con il
concorso di una pluralità di amministrazioni ed imprese, formula alle
parti interessate una proposta intesa a rendere omogenei i
regolamenti di cui al comma 2 dell’articolo 2, tenuto conto delle
esigenze del servizio nella sua globalità;
c) su richiesta delle parti o di propria iniziativa, considerate
anche le cause di insorgenza del conflitto, valuta il comportamento
dei soggetti che proclamano lo sciopero, o vi aderiscono, rilevando
eventuali inadempienze o violazioni, e segnalandole ai fini previsti
dal comma 3 dell’articolo 4;
d) formula la proposta di cui all’articolo 14 e può indire le
consultazioni previste dal medesimo articolo;
e) riferisce ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei
medesimi o di propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza
dei conflitti nazionali e locali relativi a servizi pubblici
essenziali, valutando la conformità della condotta tenuta dai
soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle
imprese, alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle
prestazioni indispensabili; a tale scopo, nei casi di conflitto di
particolare rilievo nazionale, può acquisire i termini economici e
normativi della controversia e sentire le parti interessate,
chiarendo gli aspetti che riguardano l’interesse degli utenti;
f) trasmette ai Presidenti delle Camere, che li portano a
conoscenza del Parlamento e del Governo, e ne assicurano la
divulgazione tramite i mezzi di informazione, gli atti e le pronunce
di propria competenza.

La Corte costituzionale, con sentenza 24 febbraio 1995, n. 57,
ha dichiarato: l’illegittimità costituzionale della presente lettera,
nella parte in cui non prevede che la segnalazione della Commissione
sia effettuata anche ai fini previsti dal comma 2 dell’art. 4.

Art. 14.

1. Nell’ipotesi di dissenso tra le organizzazioni sindacali dei
lavoratori su clausole specifiche concernenti l’individuazione o le
modalità di effettuazione delle prestazioni indispensabili di cui al
comma 2 dell’articolo 2, la Commissione di cui all’articolo 12, di
propria iniziativa ovvero su proposta di una delle organizzazioni
sindacali che hanno preso parte alle trattative, o su richiesta
motivata dei prestatori di lavoro dipendenti dall’amministrazione o
impresa erogatrice del servizio, può indire, sempre che valuti
idonee, ai fini di cui al comma 2 dell’articolo 1, le clausole o le
modalità controverse oggetto della consultazione e particolarmente
rilevante il numero dei lavoratori interessati che ne fanno
richiesta, una consultazione tra i lavoratori interessati sulle
clausole cui si riferisce il dissenso, indicando le modalità di
svolgimento, ferma restando la valutazione di cui all’articolo 13,
comma 1, lettera a). La consultazione si svolge entro i quindici
giorni successivi alla sua indizione, fuori dell’orario di lavoro,
nei locali dell’impresa o dell’amministrazione interessata.
L’Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio
sovraintende allo svolgimento della consultazione e cura che essa
venga svolta con modalità che assicurino la segretezza del voto e
garantiscano la possibilità di prendervi parte a tutti gli aventi
diritto. La Commissione formula, per altro, la propria proposta sia
nell’ipotesi in cui persista, dopo l’esito della consultazione, il
disaccordo tra le organizzazioni sindacali, sia nel caso in cui
valuti non adeguate le misure Individuate nel contratto od accordo
eventualmente stipulato dopo la consultazione stessa.

TITOLO III

Art. 15.

1. Omissis.

TITOLO III

Art. 16.

1. Le clausole di cui al comma 2 dell’articolo 2 della presente
legge restano in vigore fino ad eventuale specifica disdetta
comunicata almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti
collettivi o degli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 17.

1. Gli accordi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della legge
29 marzo 1983, n. 93, come modificata dalla legge 8 agosto 1985, n.
426, possono disciplinare le modalità di elezione degli organismi
rappresentativi dei dipendenti di cui all’articolo 25 della citata
legge n. 93 del 1983 e le conseguenti modalità di utilizzazione dei
diritti derivanti dall’applicazione dei princìpi richiamati nel
secondo comma dell’articolo 23 della stessa legge.

Art. 18.

1. Omissis.
2. In deroga all’articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400, per l’emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica di cui al comma ottavo dell’articolo 6 della legge
23 marzo 1983, n. 93, così come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, non è previsto il parere del Consiglio di Stato.

Art. 19.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge le parti provvedono a stipulare i contratti collettivi e a
sottoscrivere gli accordi di cui al comma 2 dell’articolo 2.
2. Fino a quando non vi abbiano provveduto, le parti stesse, in
caso di astensione collettiva dal lavoro, devono comunque attenersi a
quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 2.

Art. 20.

1. Resta in ogni caso fermo, per gli aspetti ivi diversamente
disciplinati, quanto già previsto in materia dal decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e dalla legge
23 maggio 1980, n. 242. Resta inoltre fermo quanto previsto dalle
leggi 11 luglio 1978, n. 382, e 1° aprile 1981, n. 121.

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