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Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite dacalamità – Protezione civile
di Redazione
Legge 8 dicembre 1970, n. 996 (in Gazz. Uff., 16 dicembre, n. 317).
— Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da
calamità – Protezione civile.
Art. 1.
Ai fini della presente legge s’intende per calamità
naturale o catastrofe l’insorgere di situazioni che comportino grave
danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e ai
beni e che per la loro natura o estensione debbano essere
fronteggiate con interventi tecnici straordinari.
Art. 2.
Il Ministro per l’interno provvede, d’intesa con le altre
amministrazioni dello Stato, civili e militari, e mediante il
concorso di tutti gli enti pubblici territoriali e istituzionali,
alla organizzazione della protezione civile, predisponendo i servizi
di emergenza, di soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni
colpite da calamità naturali o catastrofe.
Agli effetti di cui al precedente comma, il Ministro per l’interno
impartisce le direttive generali in materia di protezione civile e,
in caso di calamità naturali o catastrofe, assume la direzione ed
attua il coordinamento di tutte le attività svolte nella circostanza
dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti
pubblici territoriali ed istituzionali.
Restano salve le competenze legislative e i poteri amministrativi
delle regioni a statuto speciale in materia di servizi antincendi e
di opere di pronto soccorso ove previsti dagli statuti speciali.
Art. 3.
Ai fini di cui al precedente articolo è istituito, presso
il Ministero dell’interno, il Comitato interministeriale della
protezione civile.
Il Comitato è costituito con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, è presieduto dal Ministro per l’interno e di esso fanno
parte i Ministri per il tesoro, per la difesa, per i lavori pubblici,
per i trasporti e l’aviazione civile, per l’agricoltura e le foreste
e per la sanità.
Il Comitato interministeriale della protezione civile ha i compiti
seguenti:
a) promuove lo studio e fa proposte agli organi della
programmazione economica circa i provvedimenti atti ad evitare o
ridurre le probabilità dell’insorgere di una possibile e prevedibile
calamità naturale o catastrofe ed in generale propone ogni misura
attuabile a tale scopo;
b) promuove il coordinamento dei piani di emergenza per
l’attuazione dei provvedimenti immediati da assumersi al verificarsi
dell’evento;
c) promuove gli studi relativi alla predisposizione degli
interventi governativi da adottare durante le operazioni di soccorso
nonchè quelli occorrenti dopo la cessazione dello stato di emergenza;
d) promuove la raccolta e la divulgazione di ogni informazione
utile ai fini della protezione della popolazione civile.
Alle funzioni di segreteria ed all’esecuzione delle deliberazioni
del Comitato interministeriale della protezione civile provvede il
Ministero dell’interno – Direzione generale della protezione civile e
dei servizi antincendi.
Il Comitato interministeriale della protezione civile si avvale
della collaborazione di una commissione interministeriale tecnica,
composta dai rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli
enti pubblici interessati.
La composizione della commissione di cui al precedente comma è
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per l’interno. La commissione è presieduta dal
direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi.
Art. 4. Le segnalazioni inerenti al pericolo od al verificarsi di
calamità naturali o catastrofi nonchè agli accertamenti dell’entità
dell’evento, sono immediatamente comunicate al Ministero dell’interno
che ne dà urgente notizia ai dicasteri ed agli enti interessati.
Vengono altresì trasmesse nel modo più rapido al Ministero
dell’interno tutte le possibili informazioni sull’entità del disastro
e sullo svolgimento dei soccorsi.
Al verificarsi dell’evento calamitoso viene data immediata
attuazione ai piani di emergenza per i territori colpiti.
Art. 5.
Alla dichiarazione di catastrofe o di calamità naturale,
salvo i casi di evento non particolarmente grave cui provvedono gli
organi locali elettivi e gli organi ordinari della protezione civile,
si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per l’interno, anche su richiesta degli organi
della regione o degli enti locali.
Al Ministro per l’interno fanno capo tutti i servizi e gli
interventi delle pubbliche amministrazioni, civili e militari —
centrali e periferiche — di enti pubblici e di privati, onde
assicurarne la maggiore tempestività ed il più coordinato ed armonico
impiego.
Con il decreto di cui al primo comma si provvede alla nomina di un
commissario, che può anche essere scelto tra membri del Governo e del
Parlamento, esperti o tecnici estranei alla pubblica amministrazione,
amministratori regionali o di enti locali.
Il commissario assume sul posto, ai fini della necessaria unità, la
direzione dei servizi di soccorso, ed attua le direttive generali ed
il coordinamento dei servizi, avvalendosi comunque della
collaborazione degli organi regionali e degli enti locali
interessati.
Per quanto concerne i servizi e gli interventi delle forze armate,
che potranno essere impiegate anche in unità organiche elementari,
essi saranno richiesti, in occasione di calamità naturali o
catastrofe, dal Ministro per l’interno o dal commissario nominato al
Ministro per la difesa o alla autorità da esso delegata.
Art. 6
Il Ministero dell’interno:
a) predispone ed attua i provvedimenti necessari per assicurare
in caso di calamità naturale o catastrofe i seguenti servizi:
1) interventi tecnici urgenti;
2) assistenza di primo soccorso alle popolazioni colpite.
Per l’esecuzione dei compiti di cui al precedente numero 1) il
Ministero dell’interno provvede mediante il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco nella cui organizzazione sono costituiti reparti
mobili di immediato impiego specialmente attrezzati e nuclei
elicotteri e sommozzatori. Per i compiti di cui al numero 2) si
provvede mediante reparti di soccorso pubblico del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e centri assistenziali di pronto intervento per
il primo aiuto alle popolazioni;
b) cura la realizzazione delle opere di urgente necessità e delle
attrezzature occorrenti per la protezione della popolazione civile;
c) cura, tramite il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
l’istruzione, l’addestramento e l’equipaggiamento in materia di
protezione civile di cittadini che volontariamente offrono la
prestazione della loro opera nei servizi di protezione civile.
Per le volontarie prestazioni di cui alla lettera c) nessun
rapporto si instaura con l’amministrazione la quale è peraltro tenuta
ad assumere a proprio carico oneri assicurativi che garantiscano
prestazioni pari a quelle previste per il personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art.
7.
Il commissario del Governo nella regione, in relazione a
quanto previsto dall’art. 124 della Costituzione, provvede,
nell’ambito della circoscrizione regionale, avvalendosi dell’ufficio
regionale della protezione civile, all’esecuzione delle disposizioni
impartite dal Ministero dell’interno per la organizzazione e la
predisposizione dei servizi della protezione civile.
In ogni capoluogo di regione è istituito, con decreto del Ministro
per l’interno, il Comitato regionale per la protezione civile.
Il Comitato è composto: dal presidente della Giunta regionale, o da
suo delegato, che lo presiede; dai presidenti delle amministrazioni
provinciali della regione e dai sindaci dei comuni capoluoghi di
provincia, o loro delegati; dall’ispettore regionale dei vigili del
fuoco; dal direttore dell’ufficio regionale della protezione civile;
dal rappresentante della Croce rossa italiana. Ai lavori del Comitato
possono essere chiamati a partecipare, senza voto deliberativo,
esperti e rappresentanti di altri enti e istituzioni operanti
nell’ambito regionale.
Il Comitato regionale per la protezione civile provvede,
nell’ambito regionale, ai compiti di studio e di programmazione di
cui al terzo comma dell’art. 3, sulla base anche delle indicazioni e
delle proposte formulate dalla regione, in armonia con gli indirizzi
di sviluppo e di pianificazione predisposti dagli organi per la
programmazione economica. I programmi e gli studi predisposti dal
Comitato regionale sono trasmessi al Ministero dell’interno per il
loro coordinamento nazionale da parte del Comitato interministeriale
della protezione civile, nonchè alla regione.
Il Comitato regionale, inoltre, predispone programmi intesi a dare,
in occasione di calamità naturali o catastrofe, il contributo della
regione e degli enti locali ai soccorsi alle popolazioni colpite e a
fornire, in particolare, ogni utile apporto per quanto concerne
l’assistenza generica, sanitaria ed ospedaliera e per il rapido
ripristino della viabilità, degli acquedotti e delle altre opere
pubbliche di interesse regionale.
In relazione a quanto previsto nei precedenti commi, presso il
commissariato del Governo è costituito l’ufficio regionale della
protezione civile. Il direttore dell’ufficio è segretario del
Comitato regionale per la protezione civile.
Art. 8.
La Direzione generale dei servizi antincendi presso il
Ministero dell’interno assume la denominazione di
Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con le attribuzioni
previste dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive
disposizioni, è costituito secondo il seguente ordinamento:
a) ispettore generale capo del Corpo;
b) servizio tecnico centrale;
c) scuole centrali antincendi e di protezione civile;
d) centro studi ed esperienze;
e) ispettorati regionali o interregionali;
f) comandi provinciali;
g) distaccamenti e posti di vigilanza;
h) colonne mobili di soccorso.
Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei servizi
interregionali, regionali e locali di cui sopra sono determinati con
decreto del Ministro per l’interno.
L’ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
in conformità alle istruzioni del direttore generale, presiede e
dirige l’organizzazione generale dei servizi tecnici del Corpo, le
attività delle scuole centrali antincendi e di protezione civile e
del centro studi ed esperienze, l’attività degli ispettorati
regionali o interregionali e dei comandi provinciali, coordinandole
con quelle del servizio tecnico centrale di cui è responsabile;
sovrintende ai servizi ispettivi sull’attività tecnica dei comandi
provinciali del Corpo nazionale, al fine di assicurarne e potenziarne
l’efficienza; rappresenta, quale membro di diritto, i servizi della
protezione civile in seno alla commissione centrale per le sostanze
esplosive ed infiammabili; presiede la commissione centrale per gli
acquisti di mezzi e di materiale tecnico; formula proposte sulla
programmazione delle forniture, l’assegnazione e la gestione dei
materiali, la progettazione e la direzione dei lavori e degli
impianti del Corpo; è chiamato ad esprimere il parere sulla normativa
e sulle istruzioni in tema di prevenzione antincendio e
antinfortunistica. é membro di diritto della Commissione
interministeriale tecnica della protezione civile. é componente di
diritto del consiglio di amministrazione dell’Opera nazionale di
assistenza per il personale dei servizi antincendi e della protezione
civile.
Gli ispettori regionali o interregionali coordinano le attività dei
comandi provinciali agli effetti dei servizi antincendi e di
protezione civile; esercitano il comando della colonna mobile di
soccorso costituita nell’ambito dell’ispettorato, curandone
l’organizzazione, l’addestramento e l’impiego; svolgono le funzioni
ispettive generali loro demandate, nonchè il controllo sull’attività
dei servizi di prevenzione antincendio espletati dai comandi
provinciali, per assicurarne uniformità di applicazione e di
indirizzo interpretativo. In caso di pubblica calamità, l’ispettore
regionale o interregionale assume la responsabilità dell’impiego
anche delle altre colonne mobili di soccorso o loro unità chiamate ad
operare nell’ambito regionale o interregionale e di ogni altro
reparto del Corpo. Lo stesso ispettore od altro ispettore generale
appositamente designato, sovraintende altresì, sotto il profilo
tecnico, all’impiego delle forze che partecipano in via ausiliaria
alle operazioni di soccorso.
VIGILI DEL FUOCO
Art. 9.
I ruoli organici del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco sono stabiliti dalle tabelle A, B e C annesse alla
presente legge.
Il contingente massimo dei volontari ausiliari di cui all’art. 15
della legge 13 maggio 1961, n. 469, è stabilito in 2.700 unità per
l’anno 1970 ed in 4.000 unità dall’anno 1971.
I posti portati in aumento negli organici di cui al primo comma
sono conferiti nel periodo di cinque anni, nei limiti, per ciascun
anno, stabiliti nell’allegata tabella E.
Nei primi cinque anni di applicazione della presente legge il 50
per cento dei posti disponibili nella qualifica di vigile verrà
conferito mediante concorsi per titoli riservati ai volontari in
servizio temporaneo alla data di entrata in vigore della presente
legge trattenuti in servizio temporaneo fino all’espletamento
dell’ultimo dei concorsi ad essi riservati.
Nella prima applicazione della presente legge i posti disponibili
nel grado di vice brigadiere sono conferiti mediante concorsi per
titoli riservati ai vigili scelti che abbiano conseguito l’idoneità
all’avanzamento al termine dei corsi allievi sottufficiali ai sensi
del secondo comma dell’art. 16 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.
Nei primi tre anni dall’entrata in vigore della presente legge la
promozione alle qualifiche di ispettore superiore e di primo
coadiutore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al
quale sono ammessi gli impiegati in ruolo quando abbiano compiuto
sette anni di effettivo servizio nelle qualifiche rispettivamente di
primo ispettore e di coadiutore.
Il ruolo degli aiutanti dei servizi speciali antincendi — carriera
esecutiva — istituito con legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è
trasformato in ruolo dei segretari dei servizi antincendi — carriera
di concetto. A coloro che alla data dell’entrata in vigore della
presente legge rivestono la qualifica di aiutante capo, aiutante
principale, primo aiutante, aiutante e aiutante aggiunto viene
attribuita, rispettivamente, la qualifica di segretario principale,
primo segretario, segretario, segretario aggiunto e vice segretario
nel ruolo segretari dei servizi antincendi di cui alla allegata
tabella D. L’anzianità acquisita nel ruolo di provenienza è
conservata nel ruolo trasformato ed è valida agli effetti della
progressione di carriera. Al personale del ruolo predetto si
applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 10.
All’art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è aggiunto
il seguente comma:
Art. 11.
Il secondo comma dell’art. 81 della legge 13 maggio 1961,
n. 469, è abrogato.
I compensi per le prestazioni straordinarie rese dai sottufficiali,
vigili scelti e vigili fuori dai turni ordinari di servizio sono
attribuiti secondo i criteri e nelle misure previste per il
corrispondente personale civile dello Stato.
Le ore di servizio eccedenti l’orario di obbligo di 46 ore
settimanali, a decorrere dal 1° ottobre 1969, e di 44 ore
settimanali, a decorrere dal 1° gennaio 1971, rese nei turni ordinari
di servizio della durata di 24 ore consecutive, sono retribuite con i
compensi previsti dal precedente comma.
L’orario di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali a decorrere
dal 1° gennaio 1972.
Art. 12.
I vigili ausiliari di leva, arruolati nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e
successive modificazioni, militari di leva a tutti gli effetti, sono,
all’atto del congedamento, iscritti negli appositi quadri del
personale volontario dei comandi provinciali di residenza, fino al
compimento dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per
il collocamento in congedo assoluto dei militari dell’Esercito.
Il personale di cui al primo comma finchè resta iscritto nei quadri
dei comandi provinciali dei vigili del fuoco è esonerato dai richiami
alle armi per istruzioni e dal richiamo in caso di mobilitazione.
I richiami in servizio del personale predetto, ai fini
dell’addestramento nei servizi di protezione civile, sono effettuati,
su proposta del Ministero dell’interno, dal Ministero della difesa,
in applicazione delle disposizioni degli articoli 119 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.
Art. 13.
Il Ministero dell’interno provvede al reclutamento del
personale volontario fra i cittadini italiani che ne facciano domanda
e che, oltre a tutti gli altri requisiti previsti dal regolamento del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non abbiano superato gli anni
40 se ufficiali e gli anni 30 se vigili.
Il personale volontario è iscritto nei quadri dei comandi
provinciali in ordine di grado e di anzianità.
Le norme sull’avanzamento del personale volontario saranno
stabilite dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Fino a quando non sarà emanato tale regolamento, continuano ad
applicarsi, per il reclutamento e l’avanzamento del personale
volontario, per quanto non in contrasto con le successive norme di
legge, le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699.
L’art. 69 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è abrogato.
Art. 14.
L’art. 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituito
dal seguente:
Art. 15.
L’art. 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituito
dal seguente:
Art. 16
é istituito il Servizio sanitario del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco di cui alla tabella A, con i seguenti compiti:
curare l’organizzazione dei servizi di assistenza sanitaria
presso le scuole centrali antincendi e di protezione civile, i
comandi provinciali e loro distaccamenti ed i reparti operativi del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
sovraintendere alla preparazione del personale in materia di
pronto soccorso;
curare il coordinamento e la vigilanza, mediante gli ispettori
sanitari, dei servizi svolti dai medici liberi professionisti
incaricati della assistenza sanitaria presso le scuole centrali ed i
comandi provinciali.
Il direttore del servizio sanitario presiede le commissioni per
l’accertamento della idoneità psico-fisica dei candidati ai concorsi
di ammissione alle carriere del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
Art. 17.
Per il potenziamento delle opere, delle attrezzature e dei
mezzi in relazione ai compiti affidati al Ministero dell’interno
dall’art. 6 della presente legge, è autorizzata la spesa
straordinaria di 4.500 milioni da iscriversi nello stato di
previsione della spesa del predetto Ministero in ragione di milioni
1.000 per ciascuno degli anni dal 1970 al 1973 e di milioni 500 per
l’anno 1974.
é autorizzata altresì per l’anno 1970 la spesa di milioni 500 per
le attrezzature e per i mezzi relativi alle correnti esigenze.
Art. 18.
Per il potenziamento delle attrezzature mobili e delle
dotazioni tecnico-sanitarie di soccorso alle popolazioni civili in
caso di pubbliche calamità o di emergenza è concesso alla Croce rossa
italiana un contributo straordinario di lire 1.000 milioni, da
iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della
sanità in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni
finanziari dal 1970 al 1974.
Art. 19.
Il Ministero dell’interno, nei casi in cui occorra attuare
interventi di carattere urgente e inderogabile per l’assistenza in
natura, da effettuare con distribuzione di materiale vario, in favore
di popolazioni colpite da eventi calamitosi, è autorizzato, qualora
le scorte esistenti siano insufficienti, a procedere, nei limiti
delle occorrenze strettamente indispensabili, ai relativi acquisti
mediante la stipulazione di contratti in deroga alle disposizioni di
cui agli articoli 5, 6, 7, 8 secondo comma limitatamente al parere
del Consiglio di Stato, 9, 13 e 15 secondo comma, del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440.
Alla esecuzione dei contratti stipulati ai sensi del comma
precedente può provvedersi anche prima del visto e della
registrazione dei decreti di approvazione da parte della Corte dei
conti.
Art. 20.
All’onere derivante dalla revisione degli organici e
conseguenti spese accessorie di equipaggiamento, casermaggio e mensa
valutati per l’anno 1970 in milioni 1.300 ed a quelli di milioni
1.500 e di milioni 200 per lo stesso anno, di cui ai precedenti
articoli 17 e 18, si provvede con una corrispondente riduzione dello
stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro per l’indicato anno 1970.
Alle spese per il funzionamento del Comitato interministeriale
della protezione civile, della commissione interministeriale tecnica
e dei comitati regionali di cui agli articoli 3 e 7 si provvede con
lo stanziamento del capitolo 1643 dello stato di previsione del
Ministero dell’interno per l’anno 1970 concernente il funzionamento
di consigli, comitati e commissioni dei servizi antincendi e della
protezione civile e con quelli corrispondenti per gli esercizi
successivi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 21
Con appositi regolamenti da emanarsi entro un anno
dall’entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le
norme per la sua esecuzione.
Sino a quando i regolamenti di cui al precedente comma non saranno
emanati, restano in vigore le norme non incompatibili con la presente
legge, di cui al regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389
convertito con legge 15 marzo 1928, n. 833, e di cui al regolamento
approvato con decreto ministeriale 15 dicembre 1927.
Art. 22.
Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili
o in contrasto con la presente legge.
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