Legge 14 novembre 2000, n. 331
“Norme per l’istituzione del servizio militare professionale”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2000
Art. 1.
(Compiti delle Forze armate)
1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.
2. Lordinamento e lattività delle Forze armate sono conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione e alla legge.
3. Compito prioritario delle Forze armate è la difesa dello Stato.
4. Le Forze armate hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali lItalia fa parte.
5. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza.
6. Le Forze armate sono organizzate su base obbligatoria e su base professionale secondo quanto previsto dalla presente legge.
7. Larticolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e larticolo 1, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono abrogati.
Art. 2.
(Personale militare impegnato
nella difesa nazionale)
1. Le finalità di cui allarticolo 1 sono assicurate da:
a) ufficiali in servizio permanente, di cui allarticolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
b) sottufficiali in servizio permanente, di cui allarticolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
c) volontari di truppa, distinti in volontari in servizio permanente, di cui allarticolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e volontari in ferma volontaria prefissata;
d) personale dellArma dei carabinieri;
e) personale del Corpo della guardia di finanza, nei limiti di cui allarticolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189;
f) personale da reclutare su base obbligatoria, salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza, nel caso in cui il personale in servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni, nei seguenti casi:
1) qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dellarticolo 78 della Costituzione;
2) qualora una grave crisi internazionale nella quale lItalia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate.
2. Il servizio militare obbligatorio nei casi previsti dalla lettera f) del comma 1 ha la durata di dieci mesi, prolungabili unicamente in caso di deliberazione dello stato di guerra. Non possono essere richiamati in servizio gli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 3.
(Trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, corredato dai pareri previsti dalla legge, un decreto legislativo per disciplinare la graduale sostituzione, entro sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa. Il decreto legislativo sarà informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unità dellorganico complessivo delle Forze armate, secondo un andamento della consistenza del personale in servizio coerente con levoluzione degli oneri di cui alla tabella A allegata alla presente legge, ad esclusione dellArma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, entro il periodo di sette anni di cui allalinea del presente comma, in modo da:
1) non pregiudicare lassolvimento delle finalità di cui allarticolo 1;
2) prevedere un rapporto percentuale rispondente alle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata tra le seguenti categorie di personale:
2.1) ufficiali in servizio permanente, di cui allarticolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
2.2) sottufficiali in servizio permanente, di cui allarticolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
2.3) volontari di truppa, parte in servizio permanente ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e parte in ferma prefissata, di cui garantire limmissione anche in deroga allarticolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
b) prevedere il soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate, nel periodo di sette anni di cui allalinea del presente comma, ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985, rispettando la progressiva riduzione dellorganico complessivo delle Forze armate ai sensi della lettera a);
c) disciplinare il progressivo raggiungimento dellentità dellorganico delle singole categorie indicate alla lettera a), prevedendo anche il transito del personale in esubero rispetto allorganico delle Forze armate nei ruoli di altre amministrazioni in relazione alle esigenze, ai profili di impiego e alla programmazione delle assunzioni da parte delle amministrazioni stesse o, in caso di mancato reimpiego, il collocamento in ausiliaria se con meno di cinque anni dai limiti di età previsti per ciascuna categoria di personale;
d) prevedere lemanazione di norme e lindividuazione di incentivi di carattere giuridico per il reclutamento, anche decorso il periodo di sette anni di cui allalinea del presente comma, di ufficiali ausiliari delle Forze armate, dellArma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, da trarre anche dagli ufficiali di complemento in congedo;
e) nellambito del progressivo incremento dellentità dellorganico dei volontari, assicurare per il triennio 2000-2002 un reclutamento di volontari in ferma prefissata nella misura massima di 30.506 unità e limmissione in servizio permanente di non più di 10.450 volontari ad incremento della consistenza massima fissata dallarticolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
f) prevedere norme riguardanti i volontari in ferma prefissata delle Forze armate, con esclusione dellArma dei carabinieri. In particolare il decreto legislativo:
1) prevede il reclutamento di volontari in ferma prefissata di durata di uno o cinque anni, da impiegare sia sul territorio nazionale sia allestero, modificando in funzione di tali previsioni le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nonchè la possibilità di differenziare le modalità di reclutamento in relazione alla durata della ferma contratta, di alimentare con i volontari in ferma di un anno i volontari in ferma prefissata di cinque anni e di rimanere in servizio dopo la ferma di cinque anni per due successive rafferme biennali;
2) prevede modalità per consentire, al termine di una ferma minima di cinque anni, limmissione dei volontari in ferma prefissata nel ruolo dei volontari in servizio permanente, in relazione alle esigenze organiche da soddisfare annualmente;
3) prevede che per laccesso alla ferma prefissata di cinque anni, per le rafferme biennali e per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente, costituiscano titoli da valutare lespletamento, senza demerito, della ferma di un anno e le qualifiche e specializzazioni acquisite durante tale periodo;
4) incentiva il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di cinque anni prevedendo che le possibilità di accesso dei volontari di truppa in servizio permanente al ruolo dei marescialli dellEsercito, esclusa lArma dei carabinieri, della Marina e dellAeronautica, previste dallarticolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, siano incrementate in relazione alla disponibilità di personale con i requisiti fissati nel medesimo articolo 11 ed in relazione alle carenze organiche;
5) disciplina le modalità per favorire linserimento nel mondo del lavoro del personale eccedente rispetto allorganico delle Forze armate ai sensi della lettera a), nellambito degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli interventi indicati al presente numero:
5.1) prevedendo iniziative per il sostegno, la formazione professionale, il completamento di cicli di studio ed il collocamento preferenziale sul mercato del lavoro privato, anche attraverso il ricorso a convenzioni tra il Ministero della difesa e le associazioni delle imprese private e lattivazione di agevolazioni anche finanziarie che favoriscano le assunzioni da parte delle imprese;
5.2) determinando il numero di posti da riservare ai militari volontari che cessano dal servizio senza demerito nei ruoli iniziali dellArma dei carabinieri, della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi di polizia municipale e nei ruoli civili del Ministero della difesa;
5.3) rideterminando la percentuale della riserva obbligatoria per lassunzione presso le amministrazioni civili dello Stato, di cui allarticolo 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dallarticolo 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;
5.4) prevedendo che, qualora la riserva per i volontari nei concorsi per lassunzione agli impieghi civili di cui al numero 5.3) e per laccesso ai ruoli iniziali di cui al numero 5.2) non possa operare, integralmente o parzialmente, perchè dà luogo a frazione di posto, tale frazione si cumuli con la riserva a concorsi dello stesso tipo banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne sia prevista lutilizzazione nellipotesi in cui lamministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei;
6) disciplina il trattamento giuridico ed economico dei volontari in ferma prefissata quinquennale ed in rafferma, armonizzandolo con quello dei volontari in servizio permanente ed adeguandolo ai diversi tempi di prestazione del servizio volontario;
7) prevede che a decorrere dalla data della sua entrata in vigore sia modificata la disciplina di cui ai commi 3, 4, 4-bis e 4-ter dellarticolo 2 del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, in corrispondenza delle previsioni da esso recate;
8) detta norme transitorie e di raccordo volte anche a tutelare la posizione del personale in servizio o in corso di arruolamento alla data di entrata in vigore della presente legge e ad armonizzare le previsioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;
g) prevedere, al fine di salvaguardare prioritariamente limpiego operativo dei volontari di truppa, il progressivo affidamento di incarichi amministrativi e logistici a personale civile del Ministero della difesa, nel rispetto delle vigenti procedure e garantendo il soddisfacimento delle esigenze organiche previste dal decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, avvalendosi, nellambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche di imprese private per lo svolgimento di attività di natura logistica attualmente svolte da personale militare e non connesse al soddisfacimento di esigenze di sicurezza e di difesa delle strutture militari;
h) adeguare la normativa che regola il servizio militare obbligatorio, fermo restando quanto previsto per le modalità di chiamata alla leva o alle armi, nonchè per le dispense di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in modo da:
1) consentire una gestione unitaria dei giovani disponibili a prestare in armi il servizio di leva, secondo quanto disposto sulla formazione dei contingenti e sulla disponibilità dallarticolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;
2) indicare espressamente le norme abrogate in materia di servizio militare obbligatorio, coordinando le restanti norme in vigore con quelle emanate in attuazione della presente legge;
3) prevedere che sia reclutato prioritariamente il personale da assegnare ad enti o reparti dislocati entro cento chilometri dal luogo di residenza ed il personale che risponde per indice di idoneità somatico-funzionale o titolo di studio o precedente occupazione ai profili di incarico delle Forze armate, prevedendo altresì che il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e sentite le regioni interessate, assuma iniziative volte ad agevolare la fruizione dei mezzi di trasporto per i militari di leva, con particolare riguardo per coloro che non possono essere impiegati entro i cento chilometri dal luogo di residenza, a causa della dislocazione delle unità e delle strutture militari sul territorio nazionale, allo scopo di favorirne il rientro periodico al luogo di residenza;
i) coordinare le norme vigenti in materia di reclutamento del personale militare femminile;
l) prevedere che, ferme restando le disposizioni vigenti, soddisfatte le esigenze delle Forze armate, ivi comprese quelle delle Capitanerie di porto, a decorrere dal 1º gennaio 2003 e relativamente al periodo di sette anni di cui allalinea del presente comma, il Ministro della difesa stabilisca, con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri dellinterno, della giustizia e delle finanze, i contingenti autorizzati a prestare servizio di leva nellArma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco tenendo conto della progressiva contrazione del contingente di giovani da chiamare alle armi.
2. Al fine di incentivare i reclutamenti dei volontari di truppa in ferma prefissata e favorire liniziale sostituzione del personale di leva, il Ministero della difesa è autorizzato per lanno 2000 a immettere in servizio permanente, a valere sul contingente aggiuntivo di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo, 2531 volontari ad incremento della consistenza massima fissata dallarticolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
3. Al fine di promuovere la formazione culturale e sociale e la qualità della vita del personale di truppa delle Forze armate, con particolare riferimento al personale di leva, il Ministro della difesa emana direttive volte a:
a) assicurare che siano fornite informazioni sulle principali norme di legge e regolamentari afferenti al servizio militare con specifica indicazione dei relativi diritti e doveri, nonchè sui contenuti fondamentali della Costituzione, ricorrendo a tale scopo a lezioni di educazione civica;
b) assicurare il miglioramento degli standard di addestramento e di formazione tecnica e culturale del personale delle Forze armate per adeguarli alle esigenze inerenti alla partecipazione a missioni internazionali;
c) verificare ladeguamento delle infrastrutture a standard abitativi rispondenti alle normative sulligiene, la sicurezza e la prevenzione degli infortuni;
d) garantire lattuazione delle previsioni di cui allarticolo 30 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, promuovendo inoltre, nellambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a tale fine disponibili, la stipula di convenzioni con le associazioni di categoria interessate per agevolazioni nel settore dei servizi di ristorazione e alberghieri, compreso leventuale utilizzo di buoni pasto;
e) prevedere che, ad integrazione di quanto già previsto dal comma 2 dellarticolo 29 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, gli organi di base della rappresentanza, con particolare riferimento alla componente di truppa, coadiuvino i comandi responsabili anche nella elaborazione dei programmi per lutilizzo delle infrastrutture per lattività ricreativa, culturale e per il tempo libero.
4. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive al medesimo decreto legislativo, nel rispetto delle modalità e dei princìpi e criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1.
Art. 4.
(Facoltà di trasformazione del servizio di leva in ferma annuale volontaria)
1. In via transitoria, il servizio di leva previsto dalla legislazione vigente può essere trasformato in ferma annuale, a domanda dellinteressato, entro quaranta giorni dalla data di incorporazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica relativamente ad una quota delle unità di personale da reclutare in ferma annuale, definita con decreto del Ministro della difesa, e comunque nellambito dei limiti di spesa indicati, per ciascun anno, dalla tabella A allegata alla presente legge.
Art. 5.
(Misure per agevolare linserimento dei
volontari congedati nel mondo del lavoro)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa individua, con proprio decreto, nellambito delle direzioni generali del Ministero della difesa, una struttura competente a svolgere attività informativa, promozionale e di coordinamento al fine di valutare landamento dellattività di reclutamento di personale volontario e di agevolare linserimento nel mondo del lavoro dei militari volontari congedati senza demerito. Per il perseguimento delle predette finalità tale struttura si avvale anche degli uffici periferici della Difesa, acquisisce le opportune informazioni dalla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, cura i rapporti con i datori di lavoro pubblici e privati e stipula convenzioni, nellambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a tale fine disponibili, con i predetti datori di lavoro, con gli uffici regionali competenti in materia di promozione delloccupazione, individuati ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con i soggetti abilitati allattività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi dellarticolo 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997, e con i soggetti abilitati allattività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dellarticolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
2. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 17 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica, sono determinati i crediti formativi per i cittadini che prestano servizio militare volontario, rilevanti, nellambito dellistruzione e della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per lacquisizione dei titoli necessari allesercizio di specifiche professioni o mestieri.
Art. 6.
(Relazione al Parlamento)
1. A decorrere dallanno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo di cui allarticolo 3, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della disciplina militare e sullo stato dellorganizzazione delle Forze armate in relazione agli obiettivi di ristrutturazione, nella quale in particolare riferisce sul livello di operatività delle singole Forze armate, sul grado di integrazione del personale militare volontario femminile e sullazione della struttura di cui al comma 1 dellarticolo 5. Tale relazione sostituisce quelle di cui allarticolo 48 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ed allarticolo 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382.
Art. 7.
(Adeguamenti organizzativi e strutturali)
1. Al fine di adeguare i procedimenti, la struttura ordinativo-funzionale e le infrastrutture delle Forze armate alle esigenze della progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più regolamenti, ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per aggiornare e semplificare con criteri di economicità, efficacia ed efficienza la disciplina dellordinamento dei servizi, dellamministrazione e della contabilità delle Forze armate, al fine di pervenire ad una disciplina omogenea a livello interforze in aderenza ai princìpi di cui alla legge 18 febbraio 1997, n. 25, ed in conformità ai criteri e princìpi indicati al comma 5, lettere a), b), c), d), e) e g), dellarticolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, fatti salvi i necessari adattamenti alle peculiarità dei compiti e dellordinamento delle Forze armate. Con i regolamenti di cui al presente articolo sono individuate le disposizioni regolamentari che cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. Salvo quanto previsto dallarticolo 4-quater del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo sono inoltre abrogate o cessano di avere efficacia le disposizioni, incompatibili con quanto previsto dagli stessi regolamenti, contenute nei seguenti provvedimenti:
a) regolamento per lamministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443;
b) testo unico delle disposizioni legislative concernenti lamministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263;
c) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1482;
d) regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077;
e) legge 16 giugno 1977, n. 372;
f) legge 27 aprile 1978, n. 183;
g) legge 22 dicembre 1989, n. 419;
h) decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265.
Art. 8.
(Copertura finanziaria)
1. Allonere derivante dallattuazione della presente legge, valutato, per il triennio 2000-2002, rispettivamente, in lire 43 miliardi per lanno 2000, lire 362 miliardi per lanno 2001 e lire 618 miliardi per lanno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero della difesa.
2. Gli oneri derivanti dallattuazione della presente legge per ciascuno degli anni a decorrere dal 2003 sono determinati nella misura massima indicata dalla tabella A allegata alla presente legge. Lonere a regime a decorrere dal 2020 è determinato nella misura massima di lire 1.096 miliardi.
3. A decorrere dallanno 2003 e fino allanno 2020, nel caso in cui il tasso di incremento degli oneri individuato dalla tabella A allegata alla presente legge risulti superiore al tasso di incremento del prodotto interno lordo a prezzi correnti, previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dalle risoluzioni parlamentari, la legge finanziaria quantifica, ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera i), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la quota dellonere, relativo allanno di riferimento, corrispondente alla differenza tra i due tassi di variazione.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Tabella A
[articolo 3, comma 1, lettera a)]
ONERI FINANZIARI NETTI COMPLESSIVI
(in miliardi di lire)
ANNO ONERE
2000 43
2001 362
2002 618
2003 649
2004 681
2005 717
2006 752
2007 790
2008 830
2009 871
2010 915
2011 960
2012 978
2013 997
2014 1.013
2015 1.031
2016 1.045
2017 1.060
2018 1.078
2019 1.093
2020 1.096
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