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Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’art.1 della L 419/98

di Redazione

Decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (in Gazz. Uff., 16 luglio
1999, n. 165, s.o.). — Norme per la razionalizzazione del Servizio
sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre
1998, n. 419.

da art 1 a art.16
(omissis)

Art. 17.

Norme transitorie.

1. I collegi sindacali di cui all’articolo 3-ter del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 3,
comma 3, del presente decreto, sono costituiti entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. Sino alla loro costituzione, le funzioni di cui
all’articolo 3-ter sono svolte dai collegi dei revisori in carica
alla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
2. Le procedure per il conferimento degli incarichi di secondo
livello della dirigenza sanitaria con avvisi pubblici già pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale alla data di entrata in vigore del presente
decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, sono portate a termine secondo le
norme vigenti.
3. Sono fatti salvi i concorsi per l’accesso al primo livello della
dirigenza sanitaria già banditi, nonché le graduatorie esistenti ed
ancora valide.

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