Non profit

Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’art.1 della L 419/98

di Redazione

Decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (in Gazz. Uff., 16 luglio 1999, n. 165, s.o.). — Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419. da art 1 a art.16 (omissis) Art. 17. Norme transitorie. 1. I collegi sindacali di cui all’articolo 3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 3, comma 3, del presente decreto, sono costituiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Sino alla loro costituzione, le funzioni di cui all’articolo 3-ter sono svolte dai collegi dei revisori in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 2. Le procedure per il conferimento degli incarichi di secondo livello della dirigenza sanitaria con avvisi pubblici già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale alla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono portate a termine secondo le norme vigenti. 3. Sono fatti salvi i concorsi per l’accesso al primo livello della dirigenza sanitaria già banditi, nonché le graduatorie esistenti ed ancora valide.


Qualsiasi donazione, piccola o grande, è
fondamentale per supportare il lavoro di VITA