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Norme per il rifinanziamento del piano degli asili nido emodifica della legge istitutiva 6 dicembre 1971, n. 1044.

di Redazione

Legge 29 novembre 1977, n. 891 (in Gazz. Uff., 12 dicembre 1977, n.
337). — Norme per il rifinanziamento del piano degli asili nido e
modifica della legge istitutiva 6 dicembre 1971, n. 1044.

Art. 1.

Al fine di assicurare il completamento del piano degli asili nido
previsto dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, è istituito a favore
delle regioni uno speciale >
da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della
spesa del Ministero della sanità.

Art. 2.

Lo speciale fondo di cui all’articolo 1 viene alimentato:
a) dai contributi di cui all’articolo 8 della legge 6 dicembre
1971, n. 1044, dovuti a decorrere dal periodo di paga successivo a
quello in corso alla data del 31 dicembre 1976, che l’INPS verserà
trimestralmente al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito
capitolo dello stato di previsione delle entrate;
b) da un contributo a carico dello Stato sul bilancio 1978 per
complessivi 20 miliardi.

Art. 3.

Gli eventuali residui passivi del fondo istituito con la legge 6
dicembre 1971, n. 1044, non impegnati alla data del 31 dicembre 1976
ed i residui attivi non riscossi alla stessa data e limitatamente
alla parte eccedente gli impegni assunti, sono destinati, in aumento,
al fondo integrativo per l’esercizio 1977.

Art. 4.

Le previsioni di entrata dei contributi di cui all’articolo 2,
lettera a) della presente legge ai fini della determinazione
dell’importo complessivo da stanziare nell’apposito capitolo dello
stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, saranno
calcolate annualmente sulla base del monte salari sottoposto alla
disciplina previdenziale accertato nell’anno precedente dagli enti di
cui all’articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

Art. 5.

Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
per l’esercizio 1977, ed entro il 28 febbraio per gli esercizi
successivi, il Ministero della sanità, sentita la commissione
interregionale di cui all’articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n.
281, provvede con proprio decreto a ripartire il fondo di cui
all’articolo 1, in base al fabbisogno e all’effettivo stato di
attuazione del piano.

Art. 6.

La regione annualmente, entro sessanta giorni dalla emanazione del
decreto di cui al precedente articolo 5, provvede a fissare:
a) l’entità dei contributi da concedere ai comuni per le spese di
costruzione, riattamento, impianto ed arredamento degli asili nido
previsti dal piano regionale adottato in attuazione della legge 6
dicembre 1971, n. 1044;
b) l’entità dei contributi da concedere ai comuni per la
gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili nido, tendo
conto tra l’altro sia della ricettività degli asili nido, sia delle
condizioni socio-economiche locali.
I contributi di cui alla lettera b), primo comma, del presente
articolo vengono erogati con preferenza a quegli asili nido gestiti
dagli enti locali realizzati con il contributo della legge 6 dicembre
1971, n. 1044, nonché agli altri asili nido gestiti dagli enti
locali.
Il quarto comma dell’articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n.
1044, è abrogato.

Art. 7.

Ai comuni che hanno ottenuto i contributi di cui alla lettera a)
dell’articolo 6 della presente legge la Cassa depositi e prestiti, su
domanda del comune corredata da attestazione della regione
certificante la intervenuta adozione e regolarità degli atti dovuti,
concederà il mutuo necessario al completo finanziamento della opera
compreso l’acquisto dell’area.

Art. 8.

Il personale occorrente per il funzionamento degli asili nido, dopo
che sia stato utilizzato il personale, in possesso dei requisiti
necessari, proveniente dagli enti disciolti, nei limiti della spesa
coperta dal contributo di cui alla lettera b) dell’articolo 6 della
presente legge, rientra fra le assunzioni consentite dall’articolo 9
della legge 17 marzo 1977, n. 62.

Art. 9.

All’onere di 20 miliardi derivante dall’applicazione della presente
legge per l’esercizio finanziario 1978 si provvede con riduzione di
pari importo del fondo di cui al capitolo 9001 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il Ministro per il tesoro, è autorizzato ad apportare con proprio
decreto le necessarie variazioni di bilancio.

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