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Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica

di Redazione

Legge 19 ottobre 1998, n. 366 (in Gazz. Uff., 23 ottobre, n. 248). –
Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge detta norme finalizzate alla
valorizzazione ed allo sviluppo della mobilità ciclistica.

Art. 2.

1. Alle regioni è affidato il compito di redigere i piani
regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e
per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati. Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
regioni provvedono a redigere il piano sulla base dei progetti
presentati dai comuni, limitatamente alla viabilità comunale, e dalle
province, con riguardo alla viabilità provinciale e al collegamento
fra centri appartenenti a diversi comuni. I progetti sono predisposti
nel quadro di programmi pluriennali elaborati dai predetti enti, che
pongono come priorità i collegamenti con gli edifici scolastici, con
le aree verdi, con le aree destinate ai servizi, con le strutture
socio-sanitarie, con la rete di trasporto pubblico, con gli uffici
pubblici e con le aree di diporto e turistiche.
2. Le regioni approvano i piani di cui al comma 1, contestualmente
disponendo in merito alla ripartizione tra gli enti locali delle
risorse del fondo di cui all’art. 3.

Art. 3.

1. Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione è
costituito un fondo per il finanziamento degli interventi a favore
della mobilità ciclistica.

Art. 4.

1. Ogni anno, entro il 31 marzo, il Ministro dei trasporti
e della navigazione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici,
acquisito preventivamente il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e
di Bolzano, sentito il Dipartimento per le aree urbane, approva la
ripartizione della quota annuale del fondo di cui all’art. 3 tra le
regioni. La ripartizione è effettuata:
a) sulla base dei piani regionali di riparto per la mobilità
ciclistica di cui all’art. 2 approvati;
b) in proporzione ai fondi stanziati autonomamente da ogni
singola regione per le finalità di cui alla presente legge;
c) sulla base di quanto impegnato nell’esercizio finanziario
precedente.
2. Il Ministero dei lavori pubblici ed il Dipartimento per le aree
urbane concorrono con proprie risorse al finanziamento del fondo di
cui all’art. 3.

Art. 5.

1. Gli enti locali e le loro associazioni realizzano gli
interventi previsti dalla presente legge direttamente o in concorso
con altri soggetti pubblici o privati.

Art. 6.

1. Gli interventi, finalizzati al conseguimento
dell’obiettivo di cui all’art. 1, possono essere i seguenti:
a) realizzazione di reti di piste ciclabili e ciclopedonali; di
ponti e sottopassi ciclabili; di dotazioni infrastrutturali utili
alla sicurezza del traffico ciclistico negli incroci con il traffico
motorizzato;
b) costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi e
custoditi, e di centri di noleggio riservati alle biciclette;
c) messa in opera di segnaletica luminosa, verticale e
orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico;
d) predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a
realizzare l’intermodalità tra biciclette e mezzi di trasporto
pubblico;
e) redazione di cartografia specializzata; posa in opera di
cartelli segnaletici degli itinerari ciclabili; attivazione presso
gli enti preposti al turismo di servizi di informazione per
cicloturisti;
f) realizzazione di conferenze, attività culturali ed iniziative
educative atte a promuovere la conversione dal trasporto motorizzato
a quello ciclistico;
g) progettazione e realizzazione di itinerari ciclabili turistici
e delle infrastrutture ad essi connesse; a tal fine i progetti
possono essere inseriti nei programmi elaborati ai sensi dei
regolamenti (CEE) n. 2080/93, n. 2081/93, n. 2082/93, n. 2083/93, n.
2084/93 e n. 2085/93, del Consiglio, del 20 luglio 1993, al fine di
accedere al cofinanziamento dei fondi strutturali stanziati
dall’Unione europea;
h) realizzazione di intese con le Ferrovie dello Stato S.p.a. al
fine di promuovere l’intermodalità tra la bicicletta e il treno, in
particolare con la dislocazione di parcheggi per biciclette nelle
aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e la promozione del
trasporto della bicicletta al seguito;
i) realizzazione di intese con le aziende di trasporto pubblico o
in concessione per l’integrazione fra detto trasporto e l’uso della
bicicletta, nonchè predisposizione di strutture per il trasporto
delle biciclette sui mezzi pubblici;
l) ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo ed alla
sicurezza del traffico ciclistico.

Art. 7.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, è emanato
un regolamento con il quale sono definite le caratteristiche tecniche
delle piste ciclabili.

Art. 8.

1. L’area di sedime delle ferrovie dismesse o in disuso è
utilizzata prioritariamente per la realizzazione di piste ciclabili.
Alle regioni è demandato il compito di individuare i tracciati
ferroviari utilizzabili a tal fine e di programmare la realizzazione
di itinerari ciclabili ad uso turistico seguendo i tracciati
medesimi.
2. Gli argini dei fiumi e dei torrenti possono essere utilizzati,
fatto salvo il rispetto della normativa vigente, per la realizzazione
di piste ciclabili.

Art. 9.

1. L’approvazione da parte dei consigli comunali dei
progetti di cui all’art. 2 costituisce, ai sensi dell’art. 1 della
legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni, variante agli
strumenti urbanistici vigenti e la procedura si completa in sede
comunale.
2. Al fine di acquisire gli atti di intesa, i pareri, i nulla osta,
le autorizzazioni e le approvazioni prescritti per i progetti degli
interventi di cui all’art. 6, può essere convocata un’apposita
conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni, cui partecipano tutti gli
enti tenuti ad esprimersi sui progetti stessi.
3. Ove l’attuazione degli interventi richieda l’azione integrata e
coordinata dell’Ente nazionale per le strade, delle province, dei
comuni e delle Ferrovie dello Stato S.p.a., può essere promossa la
conclusione di appositi accordi di programma, ai sensi dell’art. 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 10

1. Dopo il comma 4 dell’art. 13 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come modificato dall’art. 9 del decreto
legislativo 10 settembre 1993, n. 360, è inserito il seguente:
<4-bis. le="" strade="" di="" nuova="" costruzione="" classificate="" ai="" sensi="" delle="" lettere="" c,="" d,="" e="" ed="" f="" del="" comma="" 2="" dell'art.="" 2="" devono="" avere,="" per="" l'intero="" sviluppo,="" una="" pista="" ciclabile="" adiacente="" purchè="" realizzata="" in="" conformità="" ai="" programmi="" pluriennali="" degli="" enti="" locali,="" salvo="" comprovati="" problemi="" di="" sicurezza="">>.
2. Dopo il comma 2 dell’art. 14 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, come modificato dall’art. 10 del decreto legislativo 10
settembre 1993, n. 360, è inserito il seguente:
<2-bis. gli="" enti="" proprietari="" delle="" strade="" provvedono="" altresì,="" in="" caso="" di="" manutenzione="" straordinaria="" della="" sede="" stradale,="" a="" realizzare="" percorsi="" ciclabili="" adiacenti="" purchè="" realizzati="" in="" conformità="" ai="" programmi="" pluriennali="" degli="" enti="" locali,="" salvo="" comprovati="" problemi="" di="" sicurezza="">>.
3. Il primo periodo del comma 4 dell’art. 208 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: >.
4. Il comma 1 dell’art. 230 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, è sostituito dal seguente:
<1. allo="" scopo="" di="" promuovere="" la="" formazione="" dei="" giovani="" in="" materia="" di="" comportamento="" stradale="" e="" di="" sicurezza="" del="" traffico="" e="" della="" circolazione,="" nonchè="" per="" promuovere="" ed="" incentivare="" l'uso="" della="" bicicletta="" come="" mezzo="" di="" trasporto,="" i="" ministri="" dei="" lavori="" pubblici="" e="" della="" pubblica="" istruzione,="" d'intesa="" con="" i="" ministri="" dell'interno,="" dei="" trasporti="" e="" della="" navigazione="" e="" dell'ambiente,="" avvalendosi="" dell'automobile="" club="" d'italia,="" delle="" associazioni="" ambientaliste="" riconosciute="" dal="" ministero="" dell'ambiente="" ai="" sensi="" dell'art.="" 13="" della="" legge="" 8="" luglio="" 1986,="" n.="" 349,="" di="" società="" sportive="" ciclistiche="" nonchè="" di="" enti="" e="" associazioni="" di="" comprovata="" esperienza="" nel="" settore="" della="" prevenzione="" e="" della="" sicurezza="" stradale="" e="" della="" promozione="" ciclistica="" individuati="" con="" decreto="" del="" ministro="" dei="" lavori="" pubblici,="" predispongono="" appositi="" programmi,="" corredati="" dal="" relativo="" piano="" finanziario,="" da="" svolgere="" come="" attività="" obbligatoria="" nelle="" scuole="" di="" ogni="" ordine="" e="" grado,="" ivi="" compresi="" gli="" istituti="" di="" istruzione="" artistica="" e="" le="" scuole="" materne,="" che="" concernano="" la="" conoscenza="" dei="" princìpi="" della="" sicurezza="" stradale,="" nonchè="" delle="" strade,="" della="" relativa="" segnaletica,="" delle="" norme="" generali="" per="" la="" condotta="" dei="" veicoli,="" con="" particolare="" riferimento="" all'uso="" della="" bicicletta,="" e="" delle="" regole="" di="" comportamento="" degli="" utenti="">>.
5. I programmi di cui all’art. 230, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 4 del
presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge.

Art. 11.

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dai
piani di cui all’art. 2 sono autorizzati limiti di impegno
quindicennali di lire 5 miliardi per l’anno 1998 e di lire 6 miliardi
per l’anno 1999, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti
dalla contrazione di mutui o di altre operazioni finanziarie che le
regioni sono autorizzate ad effettuare nei limiti della quota a
ciascuna assegnata.
2. I limiti di impegno di cui al comma 1 costituiscono la dotazione
del fondo di cui all’art. 3.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari
a lire 5 miliardi per il 1998 e a lire 11 miliardi a decorrere dal
1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale > dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario
1998, a tal fine parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero dei trasporti e della navigazione.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

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