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Norme in materia di tutela dei lavoratori italianioperanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensionierogate dai fondi speciali gestiti dall’INPS
di Redazione
Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 (in Gazz. Uff., 3 agosto 1987,
n. 179), conv. in l. 3 ottobre 1987, n. 398 (in Gazz. Uff., 3 ottobre
1987, n. 231). — Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani
operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni
erogate dai fondi speciali gestiti dall’INPS.
Art. 1.
Obbligatorietà delle assicurazioni sociali per i lavoratori italiani
operanti all’estero.
1. I lavoratori italiani operanti all’estero, in Paesi
extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza
sociale, alle dipendenze dei datori di lavoro italiani e stranieri di
cui al comma 2, sono obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme
di previdenza ed assistenza sociale, con le modalità in vigore nel
territorio nazionale, salvo quanto disposto dagli articoli da 1 a 5:
a) assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
b) assicurazione contro la tubercolosi;
c) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
e) assicurazione contro le malattie;
f) assicurazione di maternità.
2. Sono tenuti ad osservare le disposizioni degli articoli da 1 a
5, per i lavoratori italiani assunti nel territorio nazionale o
trasferiti da detto territorio per l’esecuzione di opere, commesse o
attività lavorative in Paesi extracomunitari:
a) i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria
sede, anche secondaria, nel territorio nazionale;
b) le società costituite all’estero con partecipazione italiana
di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice
civile;
c) le società costituite all’estero, in cui persone fisiche e
giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente, o a
mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente
superiore ad un quinto del capitale sociale;
d) i datori di lavoro stranieri.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di
assunzione di lavoratori italiani in Paesi extracomunitari.
4. I lavoratori italiani che sono disponibili a svolgere attività
all’estero devono iscriversi in apposita lista di collocamento tenuta
dall’ufficio regionale del lavoro del luogo di residenza, il quale
rilascia il nulla osta all’assunzione che può avvenire con richiesta
nominativa. L’iscrizione nella lista è compatibile con quella nella
lista ordinaria di collocamento. Il lavoratore che stipula un
contratto per l’estero può chiedere di mantenere l’iscrizione nella
lista ordinaria.
Art. 2.
Autorizzazione preventiva per l’assunzione dei lavoratori italiani da
impiegare o da trasferire all’estero.
1. Omissis.
2. Omissis.
3. Il Ministero degli affari esteri accerta, attraverso la rete
diplomatico-consolare, che le condizioni generali nei Paesi di
destinazione offrono idonee garanzie alla sicurezza del lavoratore,
pertanto a conoscenza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale l’esito di tale accertamento.
4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai fini del
rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, accerta che:
a) il contratto di lavoro, ove preveda espressamente la
possibilità, dopo il trasferimento all’estero, che il datore di
lavoro destini il lavoratore assunto a prestare la propria attività
presso consociate estere, garantisca le condizioni di lavoro di cui
alle successive lettere;
b) il trattamento economico-normativo offerto sia
complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti
collettivi di lavoro vigenti in Italia per la categoria di
appartenenza del lavoratore e sia distintamente prevista l’entità
delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento
all’estero del rapporto di lavoro;
c) i contratti di lavoro prevedano, qualora le autorità del Paese
di impiego pongano restrizione ai trasferimenti di valuta, la
possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia
della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte
all’estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane
e del Paese d’impiego;
d) sia stata stipulata, a favore dei lavoratori italiani inviati
all’estero a svolgere attività lavorativa, un’assicurazione per ogni
viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo
stesso, per i casi di morte o di invalidità permanente;
e) il contratto stabilisca il tipo di sistemazione logistica;
f) il contratto impegni il datore di lavoro ad apprestare idonee
misure in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
5. Limitatamente alle domande presentate dai datori di lavoro che
hanno depositato i contratti-tipo, concordati con le organizzazioni
sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, o che vi hanno espressamente aderito, se il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale non provvede nel
termine di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda,
corredata dalla documentazione indicata al comma 2, questa deve
intendersi accolta. Tale termine è prorogato fino a novanta giorni
quando il Ministero degli affari esteri o il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale comunicano al datore di lavoro interessato,
entro il trentesimo giorno, di dover procedere ad ulteriori
accertamenti nell’ambito delle disposizioni di cui al presente
decreto.
6. I datori di lavoro di cui al comma 5 possono effettuare, in
eccezionali casi di comprovata necessità ed urgenza, l’assunzione,
ovvero i trasferimenti nelle more del rilascio dell’autorizzazione,
previa comunicazione entro i tre giorni precedenti le assunzioni o i
trasferimenti, ai Ministeri degli affari esteri e del lavoro e della
previdenza sociale.
Art. 2-bis.
Sanzioni.
1. Chiunque, operando in proprio o per conto terzi, svolge attività
di mediazione per l’assunzione o il trasferimento fuori del
territorio nazionale di lavoratori italiani in violazione
dell’articolo 2, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e,
per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire due milioni a
lire dieci milioni.
2. I datori di lavoro che, senza la prescritta autorizzazione di
cui all’articolo 2, impiegano fuori del territorio nazionale
lavoratori italiani, sono puniti con una ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni e, nei casi più gravi, con
l’arresto da tre mesi ad un anno.
3. La sanzione di cui al precedente comma 2 non si applica ai
datori di lavoro nella ipotesi di cui all’articolo 2, comma 6.
Art. 3.
Modalità di applicazione delle assicurazioni sociali.
1. I regimi assicurativi di cui all’articolo 1, si applicano con le
particolarità di seguito indicate:
a) per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, la tabella delle malattie professionali
vigente in Italia viene aggiornata in relazione alle tecnopatie
proprie delle aree geografiche dove i lavoratori svolgono la propria
attività, con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentito l’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL);
b) per l’assicurazione contro le malattie, le prestazioni
sanitarie spettano ai lavoratori assicurati ed ai familiari a carico,
ancorché residenti o dimoranti in Italia, secondo le norme della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dei relativi decreti delegati, e
successive modificazioni ed integrazioni. Per l’ottenimento delle
prestazioni economiche di malattia, il lavoratore è tenuto, entro
cinque giorni dal relativo rilascio, a trasmettere al datore di
lavoro il certificato medico attestante l’inizio e la durata presunta
della malattia, nonché ad inviare il certificato di diagnosi alla
locale rappresentanza diplomatica o consolare che, dopo verifica da
parte di un medico di fiducia, ne cura l’inoltro all’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS);
c) per l’assicurazione di maternità, l’indennità economica di
maternità è dovuta per i periodi previsti dagli articoli 4 e 5 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dietro presentazione al datore di
lavoro e all’INPS dei certificati attestanti, rispettivamente, la
data presunta e quella effettiva del parto, verificati da un medico
di fiducia della locale rappresentanza diplomatica o consolare.
2. Le prestazioni economiche relative alle assicurazioni di cui
all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), d), e) ed f), sono liquidate
sulla base della retribuzione convenzionale imponibile di cui
all’articolo 4; per il trattamento speciale di disoccupazione si
applica il limite fissato ai sensi dell’articolo 3 della legge 29
febbraio 1980, n. 33.
3. Nel caso in cui per la malattia o l’infortunio o la malattia
professionale venga corrisposta al lavoratore una prestazione da
parte dell’Ente estero presso il quale il lavoratore stesso è
obbligatoriamente iscritto in forza della legislazione locale,
l’Istituto previdenziale nazionale, erogatore di analoga prestazione
economica, riduce quest’ultima in misura corrispondente.
4. I datori di lavoro sono tenuti ad anticipare gli oneri per
l’assistenza sanitaria indiretta di cui all’articolo 1, comma 1,
lettere d) ed e), nei limiti di quanto previsto dalle norme di
attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le indennità economiche di
malattia, maternità, le indennità di invalidità temporanea assoluta
dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
5. I datori di lavoro possono richiedere il rimborso delle somme
anticipate per l’assistenza sanitaria di cui al comma 4 con le
procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1980, n. 618.
6. Le somme anticipate per il trattamento economico di malattia e
maternità sono conguagliate, in conformità alla legislazione
nazionale, dal datore di lavoro con i contributi dovuti; quelle
relative al trattamento di infortunio e malattia professionale sono
rimborsate trimestralmente dall’INAIL.
7. La locale autorità diplomatica o consolare fa effettuare
controlli sugli eventi che hanno determinato il diritto alle
prestazioni su richiesta degli enti assicuratori e dei datori di
lavoro.
8. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può, con
proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri degli affari
esteri e del tesoro, esonerare dall’obbligo del versamento dei
contributi, dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie per i
dipendenti stranieri, le imprese straniere appartenenti a Paesi che
concedono analogo esonero alle imprese italiane operanti sul loro
territorio per i lavoratori italiani alle loro dipendenze.
9. Il Ministero degli affari esteri promuove la stipula di accordi
in materia di sicurezza sociale con i Paesi con i quali non siano
vigenti convenzioni o accordi in merito.
Art. 4.
Criteri per le contribuzioni.
1. I contributi dovuti per i regimi assicurativi di cui
all’articolo 1, a decorrere dal periodo di paga in corso al 9 gennaio
1986, sono calcolati su retribuzioni convenzionali. Tali
retribuzioni, fissate con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore ai
contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori
omogenei. Il decreto anzidetto è emanato per gli anni 1986 e 1987
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e per gli anni successivi entro il 31 gennaio di
ciascun anno.
2. Le aliquote contributive relative ai regimi assicurativi di cui
all’articolo 1 sono stabilite come segue:
a) per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti, alla disoccupazione involontaria, nonché alla
tubercolosi, nelle misure previste dalla legislazione nazionale.
L’aliquota complessiva a carico del datore di lavoro è ridotta di
dieci punti, da utilizzare fino ad esaurimento sulle singole aliquote
delle gestioni assicurative interessate, nell’ordine indicato
all’articolo 1. Il relativo onere, valutato in lire 4.300 milioni per
il 1986, in lire 45 miliardi per il 1987 ed in lire 60 miliardi a
decorrere dal 1988 è posto a carico del bilancio dello Stato;
b) per il regime assicurativo contro le malattie e per la
maternità, nelle misure previste dalla legislazione nazionale. A
favore dei datori di lavoro di cui all’articolo 1, comma 2, a
decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 19 gennaio 1987,
si applicano, cumulativamente, le riduzioni previste dalla
legislazione nazionale in materia di fiscalizzazione degli oneri
sociali. Nei confronti dei datori di lavoro che apprestano idonei
presidi sanitari a favore dei dipendenti o assicurano comunque a
proprie spese l’assistenza sanitaria nel Paese estero, ovvero
assicurano i dipendenti contro le malattie in regime obbligatorio in
virtù della legislazione del Paese estero, può, con specifici decreti
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri del tesoro e della sanità, essere ridotto il contributo per
assistenza sanitaria, tenuto conto delle prestazioni come sopra
assicurate;
c) per il regime assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, nelle misure previste da apposita tariffa
approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale su delibera dell’INAIL. In attesa dell’emanazione di detta
tariffa, i premi sono determinati in base ai valori medi dei
sottogruppi previsti dalla tariffa ordinaria. Qualora nello Stato
estero sia obbligatoria l’assicurazione contro gli infortuni e le
malattie professionali e il datore di lavoro dimostri di aver
ottemperato ai relativi obblighi, i predetti valori sono ridotti, in
misura corrispondente, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.
3. Per tutto quanto non disposto dagli articoli da 1 a 5 in materia
di infortuni sul lavoro e malattie professionali trovano applicazione
le norme contenute nel testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modifiche ed integrazioni.
4. I datori di lavoro di cui all’articolo 1, comma 2, sono tenuti
al pagamento del contributo al Fondo di garanzia per il trattamento
di fine rapporto istituito presso l’INPS dall’articolo 2, ottavo
comma, della L. 29 maggio 1982, n. 297.
Art. 5.
Normativa per il lavoratore inviato in trasferta all’estero.
1. Per i lavoratori inviati in trasferta all’estero l’indennità di
trasferta, anche se corrisposta con continuità ed indipendentemente
dal luogo in cui la trasferta è svolta, è esclusa dalla retribuzione
imponibile per il calcolo dei contributi ai sensi dell’art. 12 della
L. 30 aprile 1969, n. 153, per una quota pari all’ammontare esente
dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. I versamenti
contributivi relativi ai predetti emolumenti restano validi e
conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. I contratti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, stipulati dal datore di lavoro a favore
dei lavoratori che, per effetto delle disposizioni del presente
decreto, vengono ad essere compresi fra le persone soggette
all’obbligo assicurativo, sono risolti a seguito di richiesta del
datore di lavoro contraente.
3. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 1 a 4
non si applicano alle assunzioni ed ai trasferimenti effettuati dalla
pubblica amministrazione nonché, salvo quanto disposto dai precedenti
commi, ai lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti
bandiera estera e agli appartenenti al personale di volo, alle
dipendenze dei datori di lavoro indicati all’articolo 1, comma 2.
Art. 6.
Copertura finanziaria.
1. All’onere derivante dall’attuazione degli articoli da 1 a 5, da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, valutato in lire 4.300 milioni per l’anno 1986,
in lire 45 miliardi per l’anno 1987 e in lire 60 miliardi annui a
decorrere dall’anno 1988, si provvede, quanto a lire 4.300 milioni
per l’anno 1986, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero dei tesoro per l’anno
1986, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
per l’anno 1987 e a lire 60 miliardi annui per ciascuno degli anni
1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al medesimo
capitolo per l’anno 1987, all’uopo utilizzando lo specifico
accantonamento.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7.
Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private
del gas.
1. Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale
dipendente dalle aziende private del gas sono aumentate degli stessi
importi mensili derivanti dall’applicazione della legge 15 aprile
1985, n. 140, alle quote di pensione a carico del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti.
2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti con le stesse
decorrenze ed entro gli stessi limiti previsti dalla legge 15 aprile
1985, n. 140.
3. All’onere derivante dai miglioramenti di cui al presente
articolo, pari a 2 miliardi di lire annue, si provvede con il
corrispondente minore onere derivante al Fondo dall’applicazione
della legge 15 aprile 1985, n. 140.
Art. 8.
Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e
ricevitorie delle imposte dirette.
1. Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati
dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette sono
aumentate degli stessi importi mensili derivanti dall’applicazione
della legge 15 aprile 1985, n. 140, alle quote di pensione a carico
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti con le stesse
decorrenze ed entro gli stessi limiti previsti dalla legge 15 aprile
1985, n. 140.
3. All’onere derivante dai miglioramenti di cui al presente
articolo, pari a 5,2 miliardi di lire annue, si provvede con il
corrispondente minore onere derivante al Fondo dall’applicazione
della legge 15 aprile 1985, n. 140.
Art. 9.
Fondo di previdenza per i dipendenti dall’ENEL e dalle aziende
elettriche private.
1. Con effetto dal 1° luglio 1985, le pensioni a carico del Fondo
di previdenza per i dipendenti dall’ENEL e delle aziende elettriche
private, aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, sono
aumentate nelle seguenti misure:
a) 4 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1°
gennaio 1978;
b) 3,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1°
gennaio 1978-31 dicembre 1978;
c) 3 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1°
gennaio 1979-31 dicembre 1979;
d) 2,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1°
gennaio 1980-30 giugno 1982.
2. Agli effetti di cui al comma 1, per le pensioni di riversibilità
è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti
pensioni dirette.
3. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si applicano sulla
pensione spettante al 30 giugno 1985.
4. Gli aumenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 non
possono rispettivamente superare gli importi mensili di L. 85.000,
70.000, 40.000 e 25.000.
5. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla
disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima
perequazione successiva alla loro attribuzione.
6. All’onere derivante dai miglioramenti di cui al presente
articolo, pari a 26 miliardi di lire annue, si provvede, con
decorrenza dal 1° gennaio 1987, con una maggiorazione dell’aliquota
contributiva dell’1,50 per cento.
Art. 10.
Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di
trasporto.
1. Con effetto dal 1° gennaio 1985, le pensioni a carico del Fondo
per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di
trasporto, aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, sono
aumentate nelle seguenti misure:
a) 9 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1°
gennaio 1973;
b) 7 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1°
gennaio 1973-31 dicembre 1977;
c) 5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1°
gennaio 1978-31 dicembre 1980;
d) 3 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1°
gennaio 1981-30 giugno 1982.
2. Agli effetti di cui al comma 1, per le pensioni di riversibilità
è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti
pensioni dirette.
3. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si applicano
sull’importo della pensione, al netto delle quote aggiuntive di cui
all’articolo 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160,
spettante al 31 dicembre 1984.
4. Gli aumenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 non
possono rispettivamente superare gli importi mensili di L. 50.000,
40.000, 30.000 e 20.000 e sono corrisposti entro un importo pari al
50 per cento degli anzidetti limiti massimi dal 1° gennaio 1985 e per
il residuo importo dal 1° gennaio 1987.
5. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla
disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima
perequazione successiva alla loro attribuzione.
6. All’onere derivante dai miglioramenti di cui al presente
articolo, pari a 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1985 e
1986 ed a 30 miliardi di lire annue a partire dal 1987, si provvede
con una maggiorazione dell’aliquota contributiva nella misura dello
0,93 per cento per il secondo semestre dell’anno 1986 e dello 0,87
per cento dal 1° gennaio 1987.
Art. 11.
Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte
di consumo.
1. Con effetto dal 1° luglio 1985, le pensioni a carico del Fondo
di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di
consumo, aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, sono
aumentate nelle seguenti misure:
a) 32 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1°
gennaio 1965;
b) 27 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1°
gennaio 1965-30 aprile 1968;
c) 27 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1°
maggio 1968-31 dicembre 1969;
d) 22 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1°
gennaio 1970-31 dicembre 1971;
e) 22 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1°
gennaio 1972-28 febbraio 1973;
f) 16 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1°
marzo 1973-31 dicembre 1977;
g) 8 per cento per le pensioni con decorrenza nel periodo 1°
gennaio 1978-30 giugno 1982.
2. Agli effetti di cui al comma 1, per le pensioni di riversibilità
è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti
pensioni dirette.
3. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si applicano
sull’importo della pensione, al netto delle quote aggiuntive di cui
all’articolo 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160,
spettante al 31 dicembre 1984.
4. Gli aumenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del
comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di
L. 85.000, 85.000, 70.000, 70.000, 40.000, 40.000 e 25.000.
5. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla
disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima
perequazione successiva alla loro attribuzione.
6. Gli oneri derivanti dai miglioramenti delle pensioni di cui al
presente articolo, valutati in lire 12,6 miliardi per l’anno 1987, in
lire 17,9 miliardi per l’anno 1988 e in lire 9,4 miliardi a decorrere
dal 1989, sono posti a carico dello Stato ai sensi dell’articolo 17
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.
Art. 12.
Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di
navigazione aerea.
1. Con effetto dal 1° gennaio 1985, le pensioni a carico del Fondo
di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di
navigazione aerea, aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982,
sono aumentate nelle seguenti misure:
a) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1°
maggio 1968;
b) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1°
maggio 1968-31 dicembre 1971;
c) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1°
gennaio 1972-31 dicembre 1977;
d) 6 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1°
gennaio 1978-31 dicembre 1980;
e) 3,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1°
gennaio 1981-31 dicembre 1981;
f) 1,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1°
gennaio 1982-30 giugno 1982.
2. Agli effetti di cui al comma 1, per le pensioni di riversibilità
è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti
pensioni dirette.
3. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si applicano
sull’importo della pensione spettante al 31 dicembre 1984.
4. Gli aumenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del
comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di
L. 85.000, 70.000, 40.000, 25.000, 25.000 e 25.000 e sono corrisposti
entro un importo pari al 50 per cento degli anzidetti limiti massimi
dal 1° gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1° gennaio 1987.
5. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla
disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima
perequazione successiva alla loro attribuzione.
6. Agli oneri derivanti dai miglioramenti delle pensioni di cui al
presente articolo, pari a 4,8 miliardi di lire in valore capitale, si
provvede, con decorrenza 1° luglio 1986, con una maggiorazione
dell’aliquota contributiva dello 0,31 per cento per la durata di un
quinquennio.
Art. 13.
Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di
telefonia.
1. Con effetto dal 1° luglio 1985, le pensioni di importo superiore
al trattamento minimo, a carico del Fondo per le pensioni al
personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, aventi decorrenza
anteriore al 1° gennaio 1971, sono aumentate delle seguenti misure
percentuali da applicarsi sull’importo spettante al 31 dicembre 1984:
a) 22 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1°
gennaio 1957;
b) 17 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1°
gennaio 1957-31 dicembre 1963;
c) 12 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1°
gennaio 1964-31 dicembre 1967;
d) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1°
gennaio 1968-31 dicembre 1970.
2. Gli aumenti di cui al comma 1 non possono superare l’importo di
L. 150.000 mensili, ne essere inferiori all’aumento derivante
dall’applicazione del comma 5 alle pensioni aventi la stessa
anzianità contributiva.
3. Con effetto dal 1° luglio 1985, le pensioni di importo superiore
al trattamento minimo, aventi decorrenza compresa nel periodo 1°
gennaio 1971- 30 giugno 1982, sono maggiorate di un importo pari al
40 per cento della differenza tra l’ammontare originario della
pensione, rivalutato in base all’incremento dell’indice annuo del
costo della vita e l’ammontare della pensione stessa spettante alla
data del 1° gennaio 1983. Per la determinazione di tale differenza,
l’importo originario della pensione è rivalutato in misura
corrispondente alla variazione dell’indice annuo del costo della vita
calcolato dall’Istituto centrale di statistica ai fini della scala
mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria, tra l’anno
di decorrenza della pensione stessa e l’anno 1983. Se l’importo
originario rivalutato risulta superiore a quello della pensione
spettante alla predetta data del 1° gennaio 1983, senza che il 40 per
cento della relativa differenza, raggiunga le L. 10.000 mensili, la
maggiorazione dovuta è arrotondata a tale importo.
4. Gli aumenti di cui al comma 3 sono corrisposti per intero fino
all’importo di L. 150.000 mensili e per la parte eccedente tale
importo sono corrisposti nella misura del 25 per cento. In ogni caso,
l’aumento che risulta dall’applicazione della predetta percentuale
non può superare quello derivante dall’applicazione dei miglioramenti
previsti al comma 3 all’importo mensile originario delle pensioni, di
cui alla allegata tabella, aventi lo stesso anno di decorrenza.
5. Con effetto dal 1° luglio 1985, per le pensioni aventi
decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, è raddoppiato l’importo della
maggiorazione del trattamento minimo per ciascun anno di iscrizione
oltre il quindicesimo, di cui all’articolo 4 della legge 22 ottobre
1973, n. 672, nella misura in essere al 31 dicembre 1984.
6. Le pensioni spettanti ai superstiti sono riliquidate applicando
alle pensioni dirette, rivalutate a norma dei precedenti commi, le
percentuali di riversibilità di cui all’articolo 24 della legge 4
dicembre 1956, n. 1450, e successive modificazioni.
7. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla
disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima
perequazione successiva alla loro attribuzione.
8. All’onere derivante dai miglioramenti di cui al presente
articolo, pari a 18 miliardi di lire annue, si provvede con le
disponibilità delle gestione.
Art. 14.
Pensioni integrate al trattamento minimo.
1. Le pensioni integrate al trattamento minimo a carico dei Fondi
di cui agli articoli da 7 a 13 conservano, a tutti gli effetti, la
natura anzidetta qualora gli importi delle pensioni non integrate al
minimo, maggiorati degli aumenti derivanti dall’applicazione delle
disposizioni contenute nei precedenti articoli, non superino
l’ammontare del trattamento minimo.
Art. 15.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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