Non profit

Norme in materia di promozione dell’occupazione

di Redazione

Legge 24 giugno 1997, n. 196 (in Gazz. Uff., 4 luglio 1997, n. 154,
s.o.). — Norme in materia di promozione dell’occupazione.

Art. 1.

Contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

1. Il contratto di lavoro temporaneo è il contratto mediante il
quale un’impresa di fornitura di lavoro temporaneo, di seguito
denominata >, iscritta all’albo previsto
dall’articolo 2, comma 1, pone uno o più lavoratori, di seguito
denominati >, da essa assunti con
il contratto previsto dall’articolo 3, a disposizione di un’impresa
che ne utilizzi la prestazione lavorativa, di seguito denominata
>, per il soddisfacimento di esigenze di
carattere temporaneo individuate ai sensi del comma 2.
2. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere
concluso:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della
categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice, stipulati dai
sindacati comparativamente più rappresentativi;
b) nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non
previste dai normali assetti produttivi aziendali;
c) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve
le ipotesi di cui al comma 4.
3. Nei settori dell’agricoltura, privilegiando le attività rivolte
allo sviluppo dell’agricoltura biologica, e dell’edilizia i contratti
di fornitura di lavoro temporaneo potranno essere introdotti in via
sperimentale previa intesa tra le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale circa le aree e le modalità della
sperimentazione. La predetta limitazione non trova applicazione con
riferimento ai lavoratori appartenenti alla categoria degli impiegati.
4. é vietata la fornitura di lavoro temporaneo:
a) per le mansioni individuate dai contratti collettivi nazionali
della categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice stipulati
dai sindacati comparativamente più rappresentativi, con particolare
riguardo alle mansioni il cui svolgimento può presentare maggiore
pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di soggetti
terzi;
b) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero;
c) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i
dodici mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano
riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la
fornitura, salvo che la fornitura avvenga per provvedere a
sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del
posto;
d) presso unità produttive nelle quali sia operante una
sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al
trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori
adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;
e) a favore di imprese che non dimostrano alla Direzione
provinciale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi
ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
f) per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale
e per lavori particolarmente pericolosi individuati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è stipulato in
forma scritta e contiene i seguenti elementi:
a) il numero dei lavoratori richiesti;
b) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro
inquadramento;
c) il luogo, l’orario ed il trattamento economico e normativo
delle prestazioni lavorative;
d) assunzione da parte dell’impresa fornitrice dell’obbligazione
del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché
del versamento dei contributi previdenziali;
e) assunzione dell’obbligo dell’impresa utilizzatrice di
comunicare all’impresa fornitrice i trattamenti retributivi e
previdenziali applicabili, nonché le eventuali differenze maturate
nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del
rapporto;
f) assunzione dell’obbligo dell’impresa utilizzatrice di
rimborsare all’impresa fornitrice gli oneri retributivi e
previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del
prestatore di lavoro temporaneo;
g) assunzione da parte dell’impresa utilizzatrice, in caso di
inadempimento dell’impresa fornitrice, dell’obbligo del pagamento
diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento
dei contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro
temporaneo, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l’impresa
fornitrice;
h) la data di inizio ed il termine del contratto per prestazioni
di lavoro temporaneo;
i) gli estremi dell’autorizzazione rilasciata all’impresa
fornitrice.
6. é nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente,
la facoltà dell’impresa utilizzatrice di assumere il lavoratore al
termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui
all’articolo 3.
7. Copia del contratto di fornitura è trasmessa dall’impresa
fornitrice alla Direzione provinciale del lavoro competente per
territorio entro dieci giorni dalla stipulazione.
8. I prestatori di lavoro temporaneo non possono superare la
percentuale dei lavoratori, occupati dall’impresa utilizzatrice in
forza di contratto a tempo indeterminato, stabilita dai contratti
collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell’impresa
stessa, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

Art. 2.

Soggetti abilitati all’attività di fornitura di prestazioni di lavoro
temporaneo.

1. L’attività di fornitura di lavoro temporaneo può essere
esercitata soltanto da società iscritte in apposito albo istituito
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, sentita la
commissione centrale per l’impiego, entro sessanta giorni dalla
richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di
cui al comma 2, l’autorizzazione provvisoria all’esercizio
dell’attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo,
provvedendo contestualmente all’iscrizione delle società nel predetto
albo. Decorsi due anni il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i trenta giorni
successivi rilasciata l’autorizzazione a tempo indeterminato
subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell’attività
svolta.
2. I requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di cui al
comma 1 sono i seguenti:
a) la costituzione della società nella forma di società di
capitali ovvero cooperativa, italiana o di altro Stato membro
dell’Unione europea; l’inclusione nella denominazione sociale delle
parole: >;
l’individuazione, quale oggetto esclusivo, della predetta attività;
l’acquisizione di un capitale versato non inferiore a un miliardo di
lire; la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato;
b) la disponibilità di uffici e di competenze professionali
idonee allo svolgimento dell’attività di fornitura di manodopera
nonché la garanzia che l’attività interessi un ambito distribuito
sull’intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro
regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto
di cui all’articolo 3 e dei corrispondenti crediti contributivi degli
enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un
deposito cauzionale di lire 700 milioni presso un istituto di credito
avente sede o dipendenza nel territorio nazionale; a decorrere dal
terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una
fidejussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del
fatturato, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, realizzato
nell’anno precedente e comunque non inferiore a lire 700 milioni;
d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai
dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza
di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni
sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti
contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro
l’economia pubblica, per il delitto previsto dall’articolo 416-bis
del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge
commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre
anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da
leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì,
di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n.
575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive
modificazioni.
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche a
società cooperative di produzione e lavoro che, oltre a soddisfare le
condizioni di cui al comma 2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di
essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11
e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e che occupino lavoratori
dipendenti per un numero di giornate non superiore ad un terzo delle
giornate di lavoro effettuate dalla cooperativa nel suo complesso.
Soltanto i lavoratori dipendenti dalla società cooperativa di
produzione e lavoro possono essere da questa forniti come prestatori
di lavoro temporaneo.
4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonché le informazioni di cui
al comma 7 sono dichiarati dalla società alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha la
sede legale, per l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, stabilisce le modalità della presentazione della
richiesta di autorizzazione di cui al comma 1.
6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge
vigilanza e controllo sull’attività dei soggetti abilitati alla
fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi del presente
articolo e sulla permanenza in capo ai medesimi soggetti dei
requisiti di cui al comma 2.
7. La società comunica all’autorità concedente gli spostamenti di
sede, l’apertura delle filiali o succursali, la cessazione
dell’attività ed ha inoltre l’obbligo di fornire all’autorità
concedente tutte le informazioni da questa richiesta.
8. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e l’obbligo
di riserva di cui all’articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio
1991, n. 223, non si applicano all’impresa fornitrice con riferimento
ai lavoratori da assumere con contratto per prestazioni di lavoro
temporaneo. I predetti lavoratori non sono computati ai fini
dell’applicazione, all’impresa fornitrice, delle predette
disposizioni.

Art. 3.

Contratto per prestazioni di lavoro temporaneo.

1. Il contratto di lavoro per prestazioni di lavoro temporaneo è il
contratto con il quale l’impresa fornitrice assume il lavoratore:
a) a tempo determinato corrispondente alla durata della
prestazione lavorativa presso l’impresa utilizzatrice;
b) a tempo indeterminato.
2. Con il contratto di cui al comma 1 il lavoratore temporaneo, per
la durata della prestazione lavorativa presso l’impresa
utilizzatrice, svolge la propria attività nell’interesse nonché sotto
la direzione ed il controllo dell’impresa medesima; nell’ipotesi di
contratto a tempo indeterminato il lavoratore rimane a disposizione
dell’impresa fornitrice per i periodi in cui non svolge la
prestazione lavorativa presso un’impresa utilizzatrice.
3. Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo è stipulato in
forma scritta e copia di esso è rilasciata al lavoratore entro 5
giorni dalla data di inizio della attività presso l’impresa
utilizzatrice. Il contratto contiene i seguenti elementi:
a) i motivi di ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro
temporaneo;
b) l’indicazione dell’impresa fornitrice e della sua iscrizione
all’albo, nonché della cauzione ovvero della fideiussione di cui
all’articolo 2, comma 2, lettera c);
c) l’indicazione dell’impresa utilizzatrice;
d) le mansioni alle quali il lavoratore sarà adibito ed il
relativo inquadramento;
e) l’eventuale periodo di prova e la durata del medesimo;
f) il luogo, l’orario ed il trattamento economico e normativo
spettante;
g) la data di inizio ed il termine dello svolgimento
dell’attività lavorativa presso l’impresa utilizzatrice;
h) le eventuali misure di sicurezza necessarie in relazione al
tipo di attività.
4. Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere
prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei
casi e per la durata previsti dalla contrattazione collettiva
nazionale di categoria. Il lavoratore ha diritto di prestare l’opera
lavorativa per l’intero periodo di assegnazione, salvo il caso di
mancato superamento della prova o della sopravvenienza di una giusta
causa di recesso.
5. L’impresa fornitrice informa i prestatori di lavoro temporaneo
sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività
produttive in generale e li forma e addestra all’uso delle
attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività
lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle
disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di
fornitura può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’impresa
utilizzatrice; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto di
cui al comma 3.
6. é nulla qualsiasi pattuizione che limiti, anche in forma
indiretta, la facoltà del lavoratore di accettare l’assunzione da
parte dell’impresa utilizzatrice dopo la scadenza del contratto di
fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

Art. 4.

Prestazione di lavoro temporaneo e trattamento retributivo.

1. Il prestatore di lavoro temporaneo svolge la propria attività
secondo le istruzioni impartite dall’impresa utilizzatrice per
l’esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto
inoltre all’osservanza di tutte le norme di legge e di contratto
collettivo applicate ai lavoratori dipendenti dell’impresa
utilizzatrice.
2. Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento
non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello
dell’impresa utilizzatrice. Al prestatore di lavoro temporaneo non
può comunque essere corrisposto il trattamento previsto per la
categoria di inquadramento di livello più basso quando tale
inquadramento sia considerato dal contratto collettivo come avente
carattere esclusivamente transitorio. I contratti collettivi delle
imprese utilizzatrici stabiliscono modalità e criteri per la
determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate
ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati
tra le parti o collegati all’andamento economico dell’impresa.
3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro temporaneo sia assunto
con contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo è
stabilita la misura dell’indennità mensile di disponibilità,
divisibile in quote orarie, corrisposta dall’impresa fornitrice al
lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in
attesa di assegnazione. La misura di tale indennità è stabilita dal
contratto collettivo e comunque non è inferiore alla misura prevista,
ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. La predetta misura è proporzionalmente
ridotta in caso di assegnazione ad attività lavorativa a tempo
parziale.
4. Nel caso in cui la retribuzione percepita dal lavoratore per
l’attività prestata presso l’impresa utilizzatrice, nel periodo di
riferimento mensile, sia inferiore all’importo della indennità di
disponibilità di cui al comma 3, è al medesimo corrisposta la
differenza dalla impresa fornitrice fino a concorrenza del predetto
importo.

Art. 5.

Interventi specifici per i lavoratori temporanei.

1. Le imprese fornitrici sono tenute a versare al Fondo di cui al
comma 2 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione
corrisposta ai lavoratori assunti con il contratto di cui
all’articolo 3. Le risorse sono destinate per: a) interventi a favore
dei lavoratori temporanei intesi, in particolare, a promuovere
percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di
continuità di occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure di
carattere previdenziale; b) iniziative comuni finalizzate a
verificare l’utilizzo del lavoro temporaneo e la sua efficacia anche
in termini di promozione dell’emersione del lavoro non regolare. I
predetti interventi e misure sono attuati nel quadro di politiche
stabilite nel contratto applicato alle imprese fornitrici ovvero, in
mancanza, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative nel predetto ambito.
2. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad un Fondo
bilaterale appositamente costituito, anche nell’ente bilaterale,
dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle
imprese di fornitura di lavoro temporaneo di cui all’articolo 11,
comma 5:
a) come soggetto giuridico, di natura associativa ai sensi
dell’articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi
dell’articolo 12 del codice civile con procedimento per il
riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della
legge 12 gennaio 1991, n. 13.
3. Il Fondo di cui al comma 2 è attivato a seguito di
autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
previa verifica della congruità, rispetto alle finalità istituzionali
previste dal comma 1, dei criteri di gestione e delle strutture di
funzionamento del Fondo stesso; il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo.
4. All’eventuale adeguamento del contributo di cui al comma 1 si
provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale in esito alla verifica a cura delle parti sociali da
effettuare decorsi due anni dall’effettivo funzionamento del Fondo di
cui al comma 2.
5. In caso di omissione, anche parziale, del contributo di cui al
comma 1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al
contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di
sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo
omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati al
Fondo di cui al comma 2.

Art. 6.

Obblighi dell’impresa utilizzatrice.

1. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di
lavoro temporaneo richiedano una sorveglianza medica speciale o
comportino rischi specifici, l’impresa utilizzatrice ne informa il
lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
L’impresa utilizzatrice osserva, altresì, nei confronti del medesimo
prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti
dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli
obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti
collettivi.
2. L’impresa utilizzatrice, nel caso in cui adibisca il prestatore
di lavoro temporaneo a mansioni superiori, deve darne immediata
comunicazione scritta all’impresa fornitrice, consegnandone copia al
lavoratore medesimo.
3. L’impresa utilizzatrice risponde in solido, oltre il limite
della garanzia previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera c),
dell’obbligo della retribuzione e dei corrispondenti obblighi
contributivi non adempiuti dall’impresa fornitrice. L’impresa
utilizzatrice, ove non abbia adempiuto all’obbligo di informazione
previsto dal comma 2, risponde in via esclusiva per le differenze
retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori.
4. Il prestatore di lavoro temporaneo ha diritto a fruire di tutti
i servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti
dell’impresa utilizzatrice addetti alla stessa unità produttiva,
esclusi quelli il cui godimento sia condizionato all’iscrizione ad
associazioni o società cooperative o al conseguimento di una
determinata anzianità di servizio.
5. Il prestatore di lavoro temporaneo non è computato nell’organico
dell’impresa utilizzatrice ai fini dell’applicazione di normative di
legge o di controllo collettivo, fatta eccezione per quelle relative
alla materia dell’igiene e della sicurezza sul lavoro.
6. Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare da parte
dell’impresa fornitrice, l’impresa utilizzatrice comunica alla prima
gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi
dell’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
7. L’impresa utilizzatrice risponde nei confronti dei terzi dei
danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro temporaneo
nell’esercizio delle sue mansioni.

Art. 7.

Diritti sindacali.

1. Al personale dipendente delle imprese fornitrici si applicano i
diritti sindacali previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni.
2. Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo
contratto, ha diritto ad esercitare presso l’impresa utilizzatrice i
diritti di libertà e di attività sindacale nonché a partecipare alle
assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
3. Ai prestatori di lavoro temporaneo della stessa impresa
fornitrice, che operano presso diverse imprese utilizzatrici, compete
uno specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente e con
le modalità specifiche determinate dalla contrattazione collettiva.
4. L’impresa utilizzatrice comunica alla rappresentanza sindacale
unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle
associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni
dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
a) il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima
della stipula del contratto di fornitura di cui all’articolo 1, ove
ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il
contratto, l’impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni
entro i cinque giorni successivi;
b) ogni dodici mesi, anche per il tramite dell’associazione dei
datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero
ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi,
la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori
interessati.

Art. 8.

Prestazioni di lavoro temporaneo e lavoratori in mobilità.

1. Nel caso di assunzione con il contratto di cui all’articolo 3 da
parte di un’impresa fornitrice di lavoratore titolare dell’indennità
di mobilità, qualora la retribuzione percepita dal lavoratore per la
prestazione di lavoro temporaneo presso l’impresa utilizzatrice sia
inferiore all’importo dell’indennità di mobilità, ovvero per i
periodi in cui è corrisposta l’indennità di disponibilità di cui
all’articolo 4, comma 3, al medesimo lavoratore è corrisposta la
differenza tra quanto, rispettivamente, percepito a titolo di
retribuzione ovvero di indennità di disponibilità e l’indennità di
mobilità. Tale differenza è attribuibile fino alla cessazione del
periodo di fruibilità dell’indennità di mobilità. Il lavoratore
assunto dall’impresa fornitrice mantiene il diritto all’iscrizione
nelle liste di mobilità.
2. All’impresa fornitrice che assume lavoratori titolari
dell’indennità di mobilità con il contratto per prestazioni di lavoro
temporaneo a tempo indeterminato, il contributo di cui all’articolo
8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni e integrazioni, è determinato complessivamente con
riferimento all’ammontare delle mensilità di indennità di mobilità
non fruite dal lavoratore anche ai sensi del comma 1 ed è concesso
allo scadere del periodo di fruibilità di detta indennità da parte
del lavoratore medesimo.
3. Le agenzie regionali per l’impiego di cui all’articolo 24 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, possono stipulare, con i soggetti di
cui all’articolo 2, convenzioni che prevedano lo svolgimento da parte
di questi ultimi di attività mirate a promuovere il reinserimento
lavorativo dei titolari dell’indennità di mobilità mediante
l’effettuazione di prestazioni di lavoro temporaneo nel rispetto
delle condizioni previste dai commi 1, lettera b), e 2 dell’articolo
9 della citata legge n. 223 del 1991, e successive modificazioni e
integrazioni. La convenzione può prevedere lo svolgimento di attività
formative che possono essere finanziate a carico del Fondo di cui
all’articolo 5, comma 2.
4. Nei confronti dei lavoratori che rifiutano l’assunzione da parte
dell’impresa fornitrice convenzionata ai sensi del comma 3, la
Direzione provinciale del lavoro, su segnalazione della sezione
circoscrizionale, dispone la sospensione dell’indennità di mobilità
per un periodo pari a quello del contratto offerto e comunque non
inferiore ad un mese. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso,
entro trenta giorni, alla Direzione regionale del lavoro che decide,
con provvedimento definitivo, entro venti giorni.

Art. 9.

Norme previdenziali.

1. Gli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali, previsti
dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico delle imprese
fornitrici che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 49
della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono inquadrate nel settore
terziario. Sull’indennità di disponibilità di cui all’articolo 4,
comma 3, i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare,
anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale
contributivo.
2. Gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le
malattie professionali previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono
a carico dell’impresa fornitrice. I premi e i contributi sono
determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per
la posizione assicurativa, già in atto presso l’impresa
utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte
dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinati in base al tasso
medio, o medio ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla
lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove
presso l’impresa utilizzatrice la stessa non sia già assicurata.
3. Al fine di garantire la copertura assicurativa per i lavoratori
impegnati in iniziative formative di cui all’articolo 5, comma 2,
nonché per i periodi intercorrenti fra i contratti per prestazioni di
lavoro temporaneo stipulati a tempo determinato, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, viene stabilita, nei limiti delle risorse
derivanti dal contributo di cui all’articolo 5, comma 1, la
possibilità di concorso agli oneri contributivi a carico del
lavoratore previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 564. Con il medesimo decreto viene stabilita la
misura di retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i
lavoratori assunti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, possono versare
la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una
retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano
usufruito dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 4,
comma 3, e fino a concorrenza della medesima misura.

Art. 10.

Norme sanzionatorie.

1. Nei confronti dell’impresa utilizzatrice che ricorra alla
fornitura di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da
quelli di cui all’articolo 2, ovvero che violi le disposizioni di cui
all’articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5, nonché nei confronti dei soggetti
che forniscono prestatori di lavoro dipendente senza essere iscritti
all’albo di cui all’articolo 2, comma 1, continua a trovare
applicazione la legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
2. Il lavoratore che presti la sua attività a favore dell’impresa
utilizzatrice si considera assunto da quest’ultima con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, nel caso di mancanza di forma scritta
del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai
sensi dell’articolo 1, comma 5. In caso di mancanza di forma scritta
del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui
all’articolo 3, ovvero degli elementi di cui al citato articolo 3,
comma 3, lettera g), il contratto per prestazioni di lavoro
temporaneo si trasforma in contratto a tempo indeterminato alle
dipendenze dell’impresa fornitrice.
3. Se la prestazione di lavoro temporaneo continua dopo la scadenza
del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il
lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 20 per cento della
retribuzione giornaliera per ogni giorno di continuazione del
rapporto e fino al decimo giorno successivo. La predetta
maggiorazione è a carico dell’impresa fornitrice se la prosecuzione
del lavoro sia stata con essa concordata. Se la prestazione continua
oltre il predetto termine, il lavoratore si considera assunto a tempo
indeterminato dall’impresa utilizzatrice dalla scadenza del termine
stesso.
4. Chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore
per avviarlo a prestazioni di lavoro temporaneo è punito con la pena
alternativa dell’arresto non superiore ad un anno e dell’ammenda da
lire 5.000.000 a lire 12.000.000. In aggiunta alla sanzione penale è
disposta la cancellazione dall’albo di cui all’articolo 2, comma 1.
5. La vigilanza sull’applicazione degli obblighi prescritti dalle
norme richiamate nel presente articolo è affidata al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, che la esercita attraverso i
propri organi periferici.

Art. 11.

Disposizioni varie.

1. Quando il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro
temporaneo riguardi prestatori con qualifica dirigenziale non trova
applicazione la disposizione di cui all’articolo 1, comma 2.
2. Le disposizioni della presente legge che si riferiscono
all’impresa utilizzatrice sono applicabili anche a soggetti non
imprenditori. Nei confronti delle pubbliche amministrazioni non
trovano comunque applicazione le previsioni relative alla
trasformazione del rapporto a tempo indeterminato nei casi previsti
dalla presente legge.
3. Le autorizzazioni di cui all’articolo 2, comma 1, possono essere
rilasciate anche a società, direttamente o indirettamente controllate
dallo Stato, aventi finalità di incentivazione e promozione
dell’occupazione.
4. Qualora, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, non sia intervenuta, ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, lettera a), ovvero ai sensi dell’articolo 1, comma 3 la
determinazione da parte dei contratti collettivi nazionali dei casi
in cui può essere concluso il contratto di fornitura di lavoro
temporaneo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca
le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative, al fine di promuovere l’accordo. In
caso di mancata stipulazione dell’accordo entro trenta giorni
successivi alla convocazione, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale individua in via sperimentale, con proprio
decreto, i predetti casi e le relative percentuali ai sensi
dell’articolo 1, comma 8.
5. Qualora, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, non sia intervenuto un contratto collettivo per i
lavoratori dipendenti dalle imprese di fornitura di lavoro
temporaneo, stipulato dalle associazioni rappresentative delle
predette imprese e dalle organizzazioni maggiormente rappresentative
dei lavoratori, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
convoca le parti al fine di promuovere un accordo tra le stesse.
6. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo procede ad una verifica, con le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni
dettate dai precedenti articoli in materia di prestazioni di lavoro
temporaneo e ne riferisce al Parlamento entro sei mesi.

Art. 12.

Disciplina sanzionatoria del contratto a tempo determinato.

1. Omissis.

Art. 13.

Incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro,
lavoro a tempo parziale.

1. L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. I
contratti collettivi nazionali possono stabilire una durata minore e
riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni
lavorative in un periodo non superiore all’anno. In attesa della
nuova normativa in materia di tempi di lavoro e comunque non oltre
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell’articolo 5-bis del
regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17
aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni e integrazioni,
continuano a trovare applicazione solo in caso di superamento delle
48 ore settimanali di lavoro.
2. Allo scopo di favorire il ricorso a forme di orario ridotto,
anche attraverso processi concordati di riduzione dell’orario di
lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, sono stabilite misure di riduzione o
rimodulazione delle aliquote contributive in funzione dell’entità
della riduzione e rimodulazione dell’orario di lavoro determinate
contrattualmente. Tali misure verranno attuate secondo criteri e
modalità stabiliti nel medesimo decreto, con particolare riferimento
alla rimodulazione delle aliquote contributive per fasce di orario,
rispettivamente, fino a ventiquattro, oltre ventiquattro e fino a
trentadue, oltre trentadue e fino a trentasei, oltre trentasei e fino
a quaranta ore settimanali. Le medesime aliquote si applicano quando
l’orario medio settimanale sia compreso nelle fasce suddette, anche
non riferimento ai casi di lavoro a tempo parziale verticale. In sede
di prima applicazione, per i primi due anni successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge, gli interventi sono destinati
prioritariamente ai casi in cui il contratto di cui al primo periodo
preveda assunzioni a tempo indeterminato di nuovo personale ad
incremento dell’organico o la trasformazione di contratto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale nell’ambito di processi di gestione
di esuberi di personale.
3. I benefìci concessi ai sensi del comma 2 sono cumulabili con
quelli previsti dall’articolo 7 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, per i quali si provvede ad incrementare le risorse preordinate
allo scopo. Al comma 1 del citato articolo 7 le parole: > sono soppresse.
4. Con il decreto di cui al comma 2 è stabilita la maggiore misura
della riduzione delle aliquote contributive prevista al comma 2, nei
seguenti contratti a tempo parziale:
a) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati dalle imprese
situate nelle aree di cui all’obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n.
2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni,
ad incremento degli organici esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, con lavoratori inoccupati di età compresa tra i
diciotto e venticinque anni e residenti nelle predette aree;
b) contratti di lavoro a tempo parziale in cui siano trasformati
i contratti di lavoro intercorrenti con lavoratori che conseguono nei
successivi tre anni i requisiti di accesso al trattamento
pensionistico, a condizione che il datore di lavoro assuma, con
contratti di lavoro a tempo parziale e per un tempo lavorativo non
inferiore a quello ridotto ai lavoratori predetti, giovani inoccupati
o disoccupati di età inferiore a trentadue anni;
c) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati con lavoratrici
precedentemente occupate che rientrano nel mercato del lavoro dopo
almeno due anni di inattività;
d) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati per l’impiego
di lavoratori nei settori della salvaguardia dell’ambiente e del
territorio, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani
e dei beni culturali;
e) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati da imprese che
abbiano provveduto ad attuare interventi volti al risparmio
energetico e all’uso di energie alternative ai sensi della legge 9
gennaio 1991, n. 10.
5. Decorsi due anni dall’emanazione del decreto di cui al comma 2
il Governo procede ad una valutazione, con le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, degli effetti degli interventi
di cui al presente articolo su comportamenti delle imprese fruitrici,
sui livelli occupazionali e sulla diffusione dei contratti di lavoro
a tempo parziale, anche al fine di rideterminare l’impegno
finanziario di cui al presente articolo, e ne riferisce al
Parlamento.
6. Le misure previste nel presente articolo possono essere attuate
nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell’ambito del Fondo
per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, come incremento ai sensi dell’articolo 29-quater
del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nella misura di
lire 868 miliardi per l’anno 1997, di lire 494 miliardi per l’anno
1998 e di lire 739 miliardi annui a decorrere dall’anno 1999, nonché
ai sensi dell’articolo 25 della presente legge. Per il primo anno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, tale
limite non potrà superare 400 miliardi di lire. Per i successivi anni
il limite è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
nell’ambito delle risorse disponibili del Fondo, ripartendone la
destinazione tra gli incentivi alla riduzione e rimodulazione degli
orari di lavoro e gli incentivi per i contratti a tempo parziale.
7. I contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvederanno ad
estendere al settore agricolo le disposizioni in materia di lavoro a
tempo parziale.

Art. 14.

[Occupazione nel settore della ricerca. 1. Con uno o più decreti
del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, una quota, da determinarsi annualmente, delle somme
disponibili, di competenza della medesima amministrazione e a valere
sulle risorse finanziarie di cui ai provvedimenti: legge 17 febbraio
1982, n. 46, e successive modificazioni; legge 1° marzo 1986, n. 64,
e successive modificazioni; legge 5 agosto 1988, n. 346;
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di
conversione 19 dicembre 1992, n. 488; articolo 11, comma 5, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, e relativa legge di conversione
19 luglio 1994, n. 451; decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, e
relativa legge di conversione 22 novembre 1994, n. 644; decreto-legge
31 gennaio 1995, n. 26, e relativa legge di conversione 29 marzo
1995, n. 95; decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, e relativa legge
di conversione 7 aprile 1995, n. 104; decreto-legge 17 giugno 1996,
n. 321, e relativa legge di conversione 8 agosto 1996, n. 421;
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, e relativa legge di
conversione 20 dicembre 1996, n. 641; può essere assegnata
prioritariamente, per l’erogazione, a piccole e medie imprese, alle
imprese artigiane e ai soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della
legge 5 ottobre 1991, n. 317, di contributi finalizzati
all’avviamento di titolari di diploma universitario, di laureati e di
dottori di ricerca ad attività di ricerca, con la stipula di
contratti a termine di lavoro subordinato, anche a tempo parziale,
nell’ambito di progetti di ricerca di durata predeterminata.
2. In deroga alla normativa concernente il personale degli enti
pubblici di ricerca e delle università e in attesa del riordino
generale del settore, è consentito agli enti e agli atenei medesimi,
in via sperimentale, nell’ambito di attività per il trasferimento
tecnologico, di assegnare in distacco temporaneo ricercatori,
tecnologi e tecnici di ricerca di cui all’articolo 15 della legge 11
marzo 1988, n. 67, presso piccole e medie imprese, nonché presso i
soggetti di cui gli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n.
317.
3. L’assegnazione di cui al comma 2 comporta il mantenimento del
rapporto di lavoro con l’ente o con l’ateneo assegnante, con
l’annesso trattamento economico e contributivo. é disposta su
richiesta dell’impresa o del soggetto di cui al comma 2, previo
assenso dell’interessato e per un periodo non superiore a quattro
anni, rinnovabile una sola volta, sulla base di intese tra le parti,
che regolano le funzioni, nonché le modalità di inserimento dei
lavoratori in distacco temporaneo presso l’impresa o il soggetto
assegnatario. L’impresa o i soggetti di cui agli articoli 17 e 27
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, corrispondono un compenso, a
titolo di incentivo e aggiuntivo al trattamento corrisposto dall’ente
o dall’ateneo assegnante, ai ricercatori, tecnologi e tecnici di
ricerca distaccati.
4. Con i decreti di cui al comma 1, a valere sulle medesime risorse
di cui alla predetta disposizione, nonché, dall’anno 1999 e con
riferimento agli atenei, a valere sui trasferimenti statali a essi
destinati, possono essere altresì concesse agli enti pubblici di
ricerca e alle università, i quali procedano alle assegnazioni in
distacco temporaneo di cui al comma 2, eventuali integrazioni dei
contributi ordinari finalizzate alla copertura, nella misura
determinata dai medesimi decreti, degli oneri derivanti
dall’assunzione, in sostituzione del personale distaccato, di
titolari di diploma universitario, di laureati o di dottori di
ricerca con contratto a termine di lavoro subordinato anche a tempo
parziale, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile una
sola volta, per attività di ricerca .
5. I decreti di cui ai commi 1 e 4 determinano le procedure di
presentazione e di selezione delle richieste di contributo e di
integrazione, gli importi massimi del contributo e dell’integrazione
per ogni soggetto beneficiario, anche in relazione alle aree
territoriali interessate nel rispetto delle finalità stabilite dal
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di
conversione 19 dicembre 1992, n. 488, e alla possibilità di
confinanziamento comunitario, la differenziazione del contributo e
dell’integrazione in relazione al livello di qualificazione del
personale da assumere, l’eventuale ulteriore disciplina del distacco
temporaneo, nonché apposite modalità di monitoraggio e di verifica].

15.

Contratto di formazione e lavoro.

1. All’articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Omissis;
b) Omissis.
2. La Commissione regionale per l’impiego può deliberare, ai
sensi dell’articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, l’inserimento mirato lavorativo con contratto di formazione e
lavoro per soggetti portatori di handicap, sulla base di progetti
previsti dai contratti collettivi nazionali.
3. L’onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 60
miliardi per l’anno 1997 e in lire 120 miliardi a decorrere dall’anno
1998.

Art. 16.

Apprendistato.

1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con
contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici
anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle
aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93
del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Sono
fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla
tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. L’apprendistato
non può avere una durata superiore a quella stabilita per categorie
professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque
non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni. Qualora
l’apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al
presente comma sono elevati di due anni; i soggetti portatori di
handicap impiegati nell’apprendistato sono computati nelle quote di
cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.
2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative
agevolazioni contributive non trovano applicazione nel caso di
mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di
formazione esterna all’azienda prevista dai contratti collettivi
nazionali di lavoro proposte formalmente all’impresa da parte
dell’amministrazione pubblica competente. Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato
istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
18 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell’11
dicembre 1996, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, le associazioni di categoria dei
datori di lavoro e le regioni, sono definiti, entro trenta giorni
dalla decisione del comitato, i contenuti formativi delle predette
iniziative di formazione che, nel primo anno, dovranno riguardare
anche la disciplina del rapporto di lavoro, l’organizzazione del
lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della salute e della
sicurezza sul luogo di lavoro, nonché l’impegno formativo per
l’apprendista, normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue,
prevedendo un impegno ridotto per i soggetti in possesso di titolo di
studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei
rispetto all’attività da svolgere. Il predetto decreto definisce
altresì i termini e le modalità per la certificazione dell’attività
formativa svolta, per la dislocazione territoriale della stessa
nonché per le comunicazioni da parte delle imprese per consentire
all’amministrazione competente l’organizzazione dell’attività
formativa esterna.
3. In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni
contributive per i lavoratori impegnati in qualità di tutore nelle
iniziative formative di cui al comma 2, comprendendo fra questi anche
i titolari di imprese artigiane qualora svolgano attività di tutore.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono determinati le esperienze professionali richieste per lo
svolgimento delle funzioni di tutore, nonché entità, modalità e
termini di concessione di tali benefìci nei limiti delle risorse
derivanti dal contributo di cui all’articolo 5, comma 1.
4. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di
apprendistato previste per il settore dell’artigianato dalla vigente
disciplina normativa e contrattuale.
5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale in materia di speciali rapporti di lavoro con contenuti
formativi quali l’apprendistato e il contratto di formazione e
lavoro, allo scopo di pervenire ad una disciplina organica della
materia secondo criteri di valorizzazione dei contenuti formativi,
con efficiente utilizzo delle risorse finanziarie vigenti, di
ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di impiego delle
specifiche tipologiche contrattuali, nonché di semplificazione,
razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione, ove occorra,
delle norme vigenti. Dovrà altresì essere definito, nell’ambito delle
suddette norme regolamentari, un sistema organico di controlli sulla
effettività dell’addestramento e sul reale rapporto tra attività
lavorativa e attività formativa, con la previsione di specifiche
sanzioni amministrative per l’ipotesi in cui le condizioni previste
dalla legge non siano state assicurate.
6. Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della legge 19
gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Il secondo comma del
predetto articolo 6 continua ad operare fino alla modificazione dei
limiti di età per l’adempimento degli obblighi scolastici.
7. L’onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 185
miliardi per l’anno 1997, in lire 370 miliardi per l’anno 1998 e in
lire 550 miliardi a decorrere dall’anno 1999.

Art. 17.

Riordino della formazione professionale.

1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunità di
formazione ed elevazione professionale anche attraverso
l’integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema
scolastico e universitario e con il mondo del lavoro e un più
razionale utilizzo delle risorse vigenti, anche comunitarie,
destinate alla formazione professionale e al fine di realizzare la
semplificazione normativa e di pervenire ad una disciplina organica
della materia, anche con riferimento ai profili formativi di speciali
rapporti di lavoro quali l’apprendistato e il contratto di formazione
e lavoro, il presente articolo definisce i seguenti princìpi e
criteri generali, nel rispetto dei quali sono adottate norme di
natura regolamentare costituenti la prima fase di un più generale,
ampio processo di riforma della disciplina in materia:
a) valorizzazione della formazione professionale quale strumento
per migliorare la qualità dell’offerta di lavoro, elevare le capacità
competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento
alle medie e piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare
l’occupazione, attraverso attività di formazione professionale
caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle diverse realtà
produttive locali nonché di promozione e aggiornamento professionale
degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative,
secondo modalità adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze;
b) attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso
il ricorso generalizzato a stages, in grado di realizzare il raccordo
tra formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il
momento dell’orientamento nonché a favorire un primo contatto dei
giovani con le imprese;
c) svolgimento delle attività di formazione professionale da
parte delle regioni e/o delle province anche in convenzione con
istituti di istruzione secondaria e con enti privati aventi requisiti
predeterminati;
d) destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5
dell’articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli
interventi di formazione dei lavoratori e degli altri soggetti di cui
alla lettera a) nell’ambito di piani formativi aziendali o
territoriali concordati tra le parti sociali, con specifico
riferimento alla formazione di lavoratori in costanza di rapporto di
lavoro, di lavoratori collocati in mobilità, di lavoratori
disoccupati per i quali l’attività formativa è propedeutica
all’assunzione; le risorse di cui alla presente lettera confluiranno
in uno o più fondi nazionali, articolati regionalmente e
territorialmente aventi configurazione giuridica di tipo privatistico
e gestiti con partecipazione delle parti sociali; dovranno altresì
essere definiti i meccanismi di integrazione del fondo di rotazione;
e) attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di funzioni propositive ai fini della definizione da parte del
comitato di cui all’articolo 5, comma 5, dei criteri e delle modalità
di certificazione delle competenze acquisite con la formazione
professionale;
f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di
intervento predisposti dalle regioni, la formazione e la mobilità
interna o esterna al settore degli addetti alla formazione
professionale nonché la ristrutturazione degli enti di formazione e
la trasformazione dei centri in agenzie formative al fine di
migliorare l’offerta formativa e facilitare l’integrazione dei
sistemi; le risorse finanziarie da destinare a tali interventi
saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale nell’ambito delle disponibilità, da preordinarsi
allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
g) semplificazione delle procedure, ivi compresa la eventuale
sostituzione della garanzia fideiussoria prevista dall’articolo 56
della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per effetto delle disposizioni di
cui ai commi 3 e seguenti, definite a livello nazionale anche
attraverso parametri standard, con deferimento ad atti delle
amministrazioni competenti, adottati anche ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, ed a strumenti convenzionali oltre che delle
disposizioni di natura integrativa, esecutiva e organizzatoria anche
della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle
disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2, con
particolare riferimento alla possibilità di stabilire requisiti
minimi e criteri di valutazione delle sedi operative ai fini
dell’accreditamento ;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.
2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono emanate, a
norma dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con uno o più decreti, sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica, per le pari opportunità, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la
funzione pubblica e gli affari regionali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari.
3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto
a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei relativi
cofinanziamenti nazionali è istituito, presso il Ministero del tesoro
– Ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale per
l’amministrazione del Fondo di rotazione per l’attuazione delle
politiche comunitarie IGFOR, un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi
dell’articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
4. Il fondo di cui al comma 3 è alimentato da un contributo a
carico dei soggetti privati attuatori degli interventi finanziati,
nonché, per l’anno 1997, da un contributo di lire 30 miliardi che
graverà sulle disponibilità derivanti dal terzo del gettito della
maggiorazione contributiva prevista dall’articolo 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, che affluisce, ai sensi dell’articolo 9, comma
5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al Fondo di
rotazione per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo
sociale europeo previsto dal medesimo articolo 25 della citata legge
n. 845 del 1978.
5. Il fondo di cui al comma 3 utilizzerà le risorse di cui al comma
4 per rimborsare gli organismi comunitari e nazionali, erogatori dei
finanziamenti, nelle ipotesi di responsabilità sussidiaria dello
Stato membro, ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CEE) n.
2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, accertate anche
precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto
le norme di amministrazione e di gestione del fondo di cui al comma
3. Con il medesimo decreto è individuata l’aliquota del contributo a
carico dei soggetti privati di cui al comma 4, da calcolare
sull’importo del funzionamento concesso, che può essere rideterminata
con successivo decreto per assicurare l’equilibrio finanziario del
predetto fondo. Il contributo non grava sull’importo dell’aiuto
finanziario al quale hanno diritto i beneficiari.

Art. 18.

Tirocini formativi e di orientamento.

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro
e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta
del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e
stages a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo
scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi
dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri generali:
a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle
risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su
proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a
partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di
lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente
determinati in funzione di idonee garanzie all’espletamento delle
iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l’impiego
e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni
scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore
legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a
partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi
dell’articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità
terapeutiche enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti
negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento
lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla
regione;
b) attuazione delle iniziative nell’ambito di progetti di
orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti
all’interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale;
c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni
intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di
lavoro pubblici e privati;
d) previsione della durata dei rapporti non costituenti rapporti
di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a
ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da
modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;
e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i
tirocinanti mediante specifica convenzione con l’Istituto nazionale
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la
responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come
responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui
i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l’im

Nessuno ti regala niente, noi sì

Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.