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Norme di attuazione, di coordinamento etransitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico diimputati minorenni

di Redazione

Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (in Gazz. Uff., 5 agosto
1989, n. 182, s.o.). — Norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di
imputati minorenni.

Art. 1.

Disposizione generale.

1. Nel procedimento a carico di imputati minorenni, per quanto non
previsto dal presente decreto, si osservano le norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Art. 2.

Assegnazione degli affari.

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 7-ter del regio decreto 30
gennaio 1941 n. 12, introdotto dall’articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449, nei tribunali
per i minorenni l’assegnazione degli affari è disposta in modo da
favorire la diretta esperienza di ciascun giudice nelle diverse
attribuzioni della funzione giudiziaria minorile.

Art. 3.

Applicazione e supplenza dei magistrati addetti agli uffici
giudiziari minorili.

1. I magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili non possono
essere destinati in applicazione o supplenza ad altro ufficio
giudiziario, salvo casi eccezionali dovuti a imprescindibili esigenze
di servizio.

Art. 4.

Sezioni di corte di appello per i minorenni.

1. Alle sezioni di corte di appello per i minorenni sono destinati,
per almeno un biennio, magistrati scelti tra i componenti la corte di
appello, che abbiano svolto attività presso uffici giudiziari
minorili o presso uffici del giudice tutelare o che siano comunque
dotati di specifica attitudine, preparazione ed esperienza.
2. I magistrati sono destinati in via esclusiva alla sezione
indicata nel comma 1 quando lo richiede l’entità degli affari in
materia minorile. Ai magistrati destinati anche ad altre sezioni sono
assegnati di preferenza affari strettamente connessi con le tematiche
familiari e minorili.

Art. 5.

Formazione e aggiornamento dei magistrati addetti agli uffici
giudiziari minorili.

1. Il ministero di grazia e giustizia collabora con il Consiglio
superiore della magistratura per la realizzazione di appositi corsi
di formazione e di aggiornamento per i magistrati ordinari e onorari
addetti agli uffici giudiziari minorili, nelle materie attinenti al
diritto minorile e alle problematiche della famiglia e dell’età
evolutiva.

Art. 6.

Personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria per i
minorenni.

1. Per le sezioni specializzate di polizia giudiziaria indicate
nell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988 n. 448, si applicano le disposizioni previste per le
sezioni ordinarie di polizia giudiziaria dal decreto del Presidente
della Repubblica contenente le norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, sostituito il
riferimento alla procura e al procuratore della Repubblica presso il
tribunale e presso la pretura con il riferimento alla procura della
Repubblica e al procuratore della Repubblica presso il tribunale per
i minorenni.
2. Ai fini dell’assegnazione alle sezioni specializzate di polizia
giudiziaria, si tiene conto dell’attitudine, dei titoli di studio,
dei titoli di specializzazione in materia minorile e di eventuali
esperienze specifiche del candidato.
3. Le amministrazioni di appartenenza, d’intesa con il ministero di
grazia e giustizia, curano, anche congiuntamente, la formazione e
l’aggiornamento del personale addetto alle sezioni di polizia
giudiziaria per i minorenni.

Art. 7.

Centri per la giustizia minorile.

1. I centri di rieducazione per i minorenni dipendenti dal
ministero di grazia e giustizia assumono la denominazione di centri
per la giustizia minorile, con competenza regionale. Sezioni
distaccate dei centri possono essere costituite presso altre città
capoluogo di provincia.
2. Con decreto del ministro di grazia e giustizia possono essere
accorpati in un unico centro i servizi ubicati nell’ambito
territoriale di più regioni.
3. Di ogni centro per la giustizia minorile fanno parte i servizi
indicati nell’articolo 8 ubicati nel territorio di competenza.
4. Alla direzione del centro spettano, oltre le attribuzioni
previste dalla legge per la direzione del centro di rieducazione per
i minorenni, anche funzioni tecniche di programmazione, di
coordinamento dell’attività dei servizi e di collegamento con gli
enti locali.
5. Alle direzioni dei centri per la giustizia minorile e degli
istituti e servizi minorili sono preposti funzionari che abbiano
svolto significative attività nel settore minorile e che siano
comunque dotati di specifiche attitudini e preparazione.
6. Per l’espletamento delle attività tecniche, ai centri può essere
assegnato personale di servizio sociale e dell’area pedagogica. I
centri possono altresì avvalersi della collaborazione di sedi
scientifiche e di consulenti esterni.

Art. 8.

Servizi dei centri per la giustizia minorile.

1. I servizi facenti parte dei centri per la giustizia minorile
sono:
a) gli uffici di servizio sociale per minorenni;
b) gli istituti penali per minorenni;
c) i centri di prima accoglienza;
d) le comunità;
e) gli istituti di semilibertà con servizi diurni per misure
cautelari, sostitutive e alternative.
2. I servizi indicati nel comma 1 si avvalgono, nell’attuazione dei
loro compiti istituzionali, anche della collaborazione di esperti in
pedagogia, psicologia, sociologia e criminologia.

Art. 9.

Centri di prima accoglienza.

1. I centri di prima accoglienza ospitano, fino alla udienza di
convalida, i minorenni arrestati o fermati. Ospitano altresì, in
locali separati, fino alla udienza di convalida, i minorenni che vi
sono condotti a norma dell’articolo 18-bis comma 4 del D.P.R. 22
settembre 1988 n. 448 .
2. I centri di prima accoglienza devono assicurare la permanenza
dei minorenni senza caratterizzarsi come strutture di tipo carcerario
e sono costituiti, ove possibile, presso gli uffici giudiziari
minorili. In nessun caso possono essere situati all’interno di
istituti penitenziari.

Art. 10.

Organizzazione delle comunità.

1. Per l’attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988 n. 448, i centri per la giustizia minorile stipulano
convenzioni con comunità pubbliche e private, associazioni e
cooperative che operano in campo adolescenziale e che siano
riconosciute o autorizzate dalla regione competente per territorio.
Possono altresì organizzare proprie comunità, anche in gestione mista
con enti locali.
2. L’organizzazione e la gestione delle comunità deve rispondere ai
seguenti criteri:
a) organizzazione di tipo familiare, che preveda anche la
presenza di minorenni non sottoposti a procedimento penale e capienza
non superiore alle dieci unità, tale da garantire, anche attraverso
progetti personalizzati, una conduzione e un clima educativamente
significativi;
b) utilizzazione di operatori professionali delle diverse
discipline;
c) collaborazione di tutte le istituzioni interessate e
utilizzazione delle risorse del territorio.
3. Operatori dei servizi minorili dell’amministrazione della
giustizia possono essere distaccati presso comunità e strutture
pubbliche o convenzionate per compiti di collaborazione
interdisciplinare.

Art. 11.

Organizzazione degli istituti di semilibertà e semidetenzione.

1. Gli istituti di semilibertà e semidetenzione sono organizzati e
gestiti in modo da assicurare una effettiva integrazione con la
comunità esterna.
2. Nelle attività scolastiche, di formazione lavoro e di tempo
libero, sono valorizzate, in collaborazione con i servizi degli enti
locali, le risorse del territorio.

Art. 12.

Servizi diurni.

1. I centri della giustizia minorile attivano, con gli enti locali,
programmi educativi di studio e di formazione lavoro, di tempo libero
e di animazione anche per l’attuazione delle misure cautelari,
alternative e sostitutive, attraverso servizi polifunzionali diurni
ai quali è ammessa la partecipazione di minorenni non sottoposti a
procedimenti penali.
2. I servizi sono organizzati e gestiti in collaborazione con tutte
le istituzioni interessate e con la partecipazione di operatori
professionali delle diverse discipline.
3. Le spese relative ai minorenni non sottoposti a procedimenti
penali non sono a carico dell’amministrazione della giustizia.

Art. 13.

Coordinamento dei servizi.

1. D’intesa con le regioni e gli enti interessati, è costituita
presso ogni centro per la giustizia minorile una commissione per il
coordinamento delle attività dei servizi minorili
dell’amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza
degli enti locali.
2. Presso il ministero di grazia e giustizia è costituita una
commissione centrale per il coordinamento delle attività dei servizi
indicati nel comma 1. La costituzione, la composizione e il
funzionamento della commissione sono determinati con decreto del
ministro di grazia e giustizia d’intesa con le regioni.

Art. 14.

Programmi di formazione per operatori minorili.

1. Il ministero di grazia e giustizia e le regioni realizzano
annualmente appositi programmi congiunti di formazione e di
aggiornamento per gli operatori minorili dell’amministrazione della
giustizia e degli enti locali.

Art. 15.

Difensore di ufficio.

1. Ciascun consiglio dell’ordine forense predispone e aggiorna
almeno ogni tre mesi l’elenco alfabetico degli iscritti nell’albo
idonei e disponibili ad assumere le difese di ufficio e lo comunica
al presidente del tribunale per i minorenni, il quale ne cura la
trasmissione alle autorità giudiziarie minorili del distretto.
2. Agli effetti dell’articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, si considera in possesso di
specifica preparazione chi abbia svolto non saltuariamente la
professione forense davanti alle autorità giudiziarie minorili o
abbia frequentato corsi di perfezionamento e aggiornamento per
avvocati [e procuratori legali] nelle materie attinenti il
diritto minorile e le problematiche dell’età evolutiva.
3. Il consiglio dell’ordine forense dove ha sede il tribunale per i
minorenni provvede alla formazione della tabella a norma
dell’articolo 29 commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica contenente le norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, d’intesa con il
presidente del tribunale per i minorenni, che ne cura la trasmissione
alle autorità giudiziarie minorili del distretto.
4. Il consiglio dell’ordine forense dove ha sede il tribunale per i
minorenni, d’intesa con il presidente del tribunale per i minorenni e
con il procuratore della Repubblica per i minorenni, organizza
annualmente corsi di aggiornamento per avvocati e [procuratori
legali] nelle materie attinenti il diritto minorile e le
problematiche dell’età evolutiva.

Art. 16.

Organi delle notificazioni.

Omissis

Art. 17.

Comunicazione ai servizi.

1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 12 commi 1 e 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448,
l’autorità giudiziaria provvede a informare le persone e i servizi
interessati mediante apposita comunicazione.

Art. 18.

Casellario giudiziale per i minorenni.

1. Il servizio del casellario giudiziale per i minorenni è svolto
dagli uffici presso i tribunali per i minorenni a norma degli
articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988 n. 448.
2. Il servizio del casellario giudiziale centrale per i minorenni è
svolto da un ufficio del ministero di grazia e giustizia.

Art. 19.

Regime transitorio delle iscrizioni.

1. Fino alla data di entrata in funzione degli uffici del
casellario giudiziale indicati nell’articolo 18, agli adempimenti
previsti dagli articoli 14 e 15 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448
provvedono gli uffici del casellario giudiziale indicato
nell’articolo 685 del codice di procedura penale. Alla data suddetta
sono eliminate e trasmesse agli uffici del casellario giudiziale per
i minorenni le iscrizioni che si riferiscono a fatti commessi da
minorenni, escluse quelle relative a provvedimenti di condanna a pena
detentiva, anche se condizionalmente sospesa, quando la persona alla
quale si riferiscono abbia compiuto il diciottesimo anno di età.

Art. 20.

Cautele nell’esecuzione dell’arresto e del fermo,
nell’accompagnamento e nella traduzione.

1. Nell’esecuzione dell’arresto e del fermo, nell’accompagnamento e
nella traduzione, sono adottate le opportune cautele per proteggere i
minorenni dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità
nonché per ridurne, nei limiti del possibile, i disagi e le
sofferenze materiali e psicologiche. é vietato l’uso di strumenti di
coercizione fisica, salvo che ricorrano gravi esigenze di sicurezza.
1.1. L’autorità giudiziaria o la direzione penitenziaria competente
valutano se ricorre l’esigenza di assicurare, nei confronti dei
soggetti minorenni che si trovano in particolari condizioni emotive,
l’assistenza psicologica a mezzo dei servizi dei centri per la
giustizia minorile.
1-bis. Il minorenne condotto presso gli uffici di polizia
giudiziaria in esecuzione di un arresto, di un fermo o di un
accompagnamento è trattenuto in locali separati da quelli dove si
trovano maggiorenni arrestati o fermati.

Art. 20-bis.

Verbale di consegna.

1. Nei casi previsti dagli articoli 18 comma 2 e 18-bis comma 3 del
D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, la polizia giudiziaria redige
verbale con l’indicazione delle generalità dell’esercente la potestà
dei genitori, dell’eventuale affidatario e della persona da questi
incaricata alla quale il minore è consegnato. Nel verbale è fatta
menzione dell’avvertimento previsto dall’articolo 18-bis comma 3 .

Art. 21.

Provvedimenti del pubblico ministero in caso di arresto o di fermo.

Omissis.

Art. 22.

Provvedimenti in caso di accompagnamento.

Omissis.

Art. 23.

Esecuzione delle misure cautelari in caso di infermità.

1. Se il minorenne si trova in stato di infermità, le misure
cautelari previste dagli articoli 21 e 22 del D.P.R. 22 settembre
1988, n. 448 possono essere eseguite in luogo di cura pubblico o
privato.

Art. 24.

Esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale.

1. Le misure cautelari, le misure alternative, le sanzioni
sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono
secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei
confronti di coloro che nel corso dell’esecuzione abbiano compiuto il
diciottesimo ma non il ventunesimo anno di età. L’esecuzione rimane
affidata al personale dei servizi minorili.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando
l’esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di
età.

Art. 25.

Giudice del riesame e dell’appello.

1. Sulla richiesta di riesame o sull’appello proposti a norma degli
articoli 309 e 310 del codice di procedura penale decide il tribunale
per i minorenni del luogo dove ha sede l’ufficio del giudice che ha
emesso l’ordinanza impugnata.

Art. 26.

Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.

1. Se fin dalle prime indagini risulta che sussistono le condizioni
previste dall’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica
22 settembre 1988 n. 448, il pubblico ministero richiede sentenza di
non luogo a procedere per irrilevanza del fatto al giudice indicato
nell’articolo 50-bis comma 1 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12,
introdotto dall’articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988 n. 449.

Art. 27.

Sospensione del processo e messa alla prova.

1. Il giudice provvede a norma dell’articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, sulla base di
un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili
dell’amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi
socio-assistenziali degli enti locali.
2. Il progetto di intervento deve prevedere tra l’altro:
a) le modalità di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo
familiare e del suo ambiente di vita;
b) gli impegni specifici che il minorenne assume;
c) le modalità di partecipazione al progetto degli operatori
della giustizia e dell’ente locale;
d) le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le
conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne
con la persona offesa.
3. I servizi informano periodicamente il giudice dell’attività
svolta e dell’evoluzione del caso, proponendo, ove lo ritengano
necessario, modifiche al progetto, eventuali abbreviazioni di esso
ovvero, in caso di ripetute e gravi trasgressioni, la revoca del
provvedimento di sospensione.
4. Il presidente del collegio che ha disposto la sospensione del
processo e l’affidamento riceve le relazioni dei servizi e ha il
potere, delegabile ad altro componente del collegio, di sentire,
senza formalità di procedura, gli operatori e il minorenne.
5. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 28 comma 5 e 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, i
servizi presentano una relazione sul comportamento del minorenne e
sull’evoluzione della sua personalità al presidente del collegio che
ha disposto la sospensione del processo nonché al pubblico ministero,
il quale può chiedere la fissazione dell’udienza prevista
dall’articolo 29 del medesimo decreto.

Art. 28.

Spese per interventi.

1. Nell’applicazione delle misure previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, le spese per il
collocamento del minorenne in luogo diverso dall’abitazione familiare
e per ogni altra attività di osservazione, trattamento e sostegno,
sono a carico dello Stato.

Art. 29.

Spese processuali.

1. La sentenza di condanna nei confronti di persona minore degli
anni diciotto al momento in cui ha commesso il fatto non comporta
l’obbligo del pagamento delle spese processuali e di quelle per il
suo mantenimento in carcere.
2. I crediti per le spese indicate nel comma 1, in essere alla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti e non si fa
luogo alla loro riscossione.

Art. 30.

Disposizioni transitorie.

1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, la
sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto prevista
dall’articolo 27 del medesimo decreto può essere pronunciata in ogni
stato e grado del procedimento.
2. Le disposizioni degli articoli 28, 29 e 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, si applicano ai
procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso.

Art. 31.

Oneri finanziari relativi all’articolo 28.

Omissis

Art. 32.

Oneri finanziari relativi all’articolo 29.

Omissis

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