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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del DPCR 22 449/88, recante norme per l’adeguamentodell’ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello acarico degli imputati minorenni

di Redazione

Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., n. 182, del 5 agosto). – Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni Art. 1. 1. é approvato il testo allegato al presente decreto, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni. 2. Le disposizioni allegate al presente decreto, salvo che sia diversamente disposto, entrano in vigore contestualmente al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447. Art. 2. 1. Quando in una disposizione di legge è fatto riferimento alla pretura o al pretore mandamentale, il riferimento deve intendersi alla pretura o al pretore circondariale. 2. Quando nelle disposizioni di ordinamento giudiziario è fatto riferimento alle sedi distaccate, il riferimento deve intendersi alle sezioni distaccate di pretura. 3. Le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2785 relative alla materia penale sono abrogate. Art. 3. 1. L’art. 39, comma 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo sostituito dall’art. 6, comma 3 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, è sostituito dai seguenti: >. 2. Il decreto del presidente della corte di appello previsto dall’art. 1, comma 1 del decreto-legge 15 maggio 1989, n. 173, convertito nella legge 11 luglio 1989, n. 251, è immediatamente esecutivo agli effetti della procedura di variazione tabellare indicata nell’art. 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449. Art. 4. 1. Ai vice pretori onorari spetta una indennità di lire sessantamila per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. Non può essere corrisposta più di una indennità al giorno. 2. Ai vice procuratori onorari spetta una indennità di lire sessantamila per ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega a norma dell’art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituito dall’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449. L’indennità è corrisposta per intero anche se la delega è conferita soltanto per uno o per alcuni dei processi trattati nell’udienza. Non può essere corrisposta più di una indennità al giorno. 3. L’ammontare delle indennità previste dai commi 1 e 2 può essere adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente. 4. La spesa relativa graverà sul capitolo 1589 del bilancio del ministero di grazia e giustizia. 5. Sono abrogati gli articoli 32, comma 2 e 208 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12. Art. 5. 1. La segnalazione al Consiglio superiore della magistratura prevista dall’art. 70, comma 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, avviene in modo riassuntivo semestralmente quando la sostituzione del magistrato alla udienza sia motivata da suo impedimento o da ragioni di servizio. Il magistrato e le parti possono, comunque e in ogni momento, dare notizia al Consiglio superiore della magistratura dell’avvenuta sostituzione. Art. 6. Il procuratore generale presso la corte d’appello coordina i rapporti dei procuratori della Repubblica con le autorità di polizia del distretto al fine di assicurare la diretta disponibilità dei servizi e delle sezioni di polizia giudiziaria da parte dell’autorità giudiziaria, a norma dell’art. 83 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituito dall’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449. Art. 7. 1. Sono abrogati gli articoli 101, 102 e 103, comma 2 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 2. L’art. 105 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente: >. Art. 8. 1. L’art. 209 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente: >. Art. 9. 1. A partire dal termine previsto dall’art. 40, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449 e per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, i trasferimenti e i conferimenti di funzioni concernenti gli uffici di procura della Repubblica presso la pretura possono essere disposti dal Consiglio superiore della magistratura anche prima del termine stabilito dall’art. 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in assenza di domande di magistrati che abbiano compiuto due anni dall’effettivo possesso dell’ufficio ricoperto. Art. 10. 1. Per i dibattimenti della corte di assise e della corte di assise d’appello che si prevedono di durata particolarmente lunga, il presidente della corte d’appello ha facoltà di disporre che prestino servizio due magistrati, i quali assistono al dibattimento in qualità di aggiunti. 2. Per le corti di assise i magistrati aggiunti sono prescelti tra quelli in servizio presso la corte d’appello o presso i tribunali del circolo in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato d’appello e l’altro con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale. Per le corti di assise di appello i magistrati aggiunti sono prescelti fra i magistrati della corte d’appello in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di cassazione. 3. Qualora nel corso del dibattimento uno dei magistrati componenti il collegio non possa partecipare per impedimento, il collegio stesso, integrato dal magistrato aggiunto più anziano e presieduto, in caso di impedimento del presidente, dal componente più anziano, dispone la sospensione del dibattimento. Se la sospensione si protrae oltre il decimo giorno, il magistrato impedito è definitivamente sostituito dal magistrato aggiunto. Egualmente si provvede se l’impedimento riguarda entrambi i componenti del collegio. La sostituzione non è ammessa dopo la chiusura del dibattimento. Art. 11. 1. Se la corte di assise o la corte di assise d’appello non sono riunite in sessione nel quindicesimo giorno antecedente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, il presidente procede alla estrazione dei giudici popolari a norma dell’art. 25 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sostituito dall’art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449. Art. 12. 1. L’art. 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sostituito dall’art. 1 della legge 25 ottobre 1982, n. 795, è sostituito dal seguente: >. Art. 13. 1. L’art. 2 della legge 25 ottobre 1982, n. 795 è sostituito dal seguente: >. Art. 14. 1. Le formalità per la scelta dei giudici popolari previste dal capo II e dal capo III della legge 10 aprile 1951, n. 287 possono essere espletate con l’ausilio di strumenti e procedure informatiche. Art. 15. 1. Il presidente del tribunale ordinario, il presidente del tribunale per i minorenni e il magistrato dirigente la pretura promuovono separatamente, presso i rispettivi uffici, riunioni trimestrali con il procuratore della Repubblica, il dirigente della sezione dei giudici per le indagini preliminari, il dirigente della cancelleria nonchè con il presidente del consiglio dell’ordine forense, al fine di procedere a un esame congiunto dell’andamento dei reciproci rapporti, con particolare riferimento al flusso degli affari, allo scopo di prevenire la formazione di arretrati nelle diverse fasi processuali e segnalare disfunzioni derivanti dalla normativa vigente o dalla sua concreta applicazione. 2. Il presidente del tribunale ordinario, il presidente del tribunale per i minorenni e il magistrato dirigente la pretura trasmettono, all’esito di ciascuna riunione, i dati relativi ai flussi di lavoro nelle varie fasi del procedimento, con le osservazioni formulate da ciascuno dei presenti alla riunione, al ministro di grazia e giustizia, anche ai fini di quanto previsto dall’art. 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, nonchè al consiglio giudiziario, che li trasmette, con le sue eventuali osservazioni e proposte, al Consiglio superiore della magistratura, anche ai fini di quanto previsto dall’art. 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449. 3. Ogni semestre il presidente della corte d’appello invita il procuratore generale, il dirigente della cancellera nonchè il presidente del consiglio dell’ordine forense a esaminare congiuntamente i problemi posti alla funzionalità della corte d’appello dalla normativa vigente o dalla sua concreta applicazione. 4. Il presidente della corte d’appello informa dei problemi emersi e delle soluzioni proposte il ministero di grazia e giustizia nonchè il consiglio giudiziario, che trasmette l’informativa, con le sue osservazioni, al Consiglio superiore della magistratura. Art. 16. 1. All’inizio di ciascun anno giudiziario il presidente della corte d’appello, sentito il procuratore generale, stabilisce i giorni della settimana e le ore in cui la corte, la corte di assiste d’appello e le loro sezioni tengono udienze per i dibattimenti. 2. Il calendario delle udienze dibattimentali dei tribunali, anche per la corte di assise, nonchè delle preture e delle loro sezioni è approvato dal presidente della corte d’appello, su proposta formulata dal presidente del tribunale e dal pretore, sentiti i procuratori della Repubblica presso i rispettivi uffici. Art. 17. 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della procedura relativa alla responsabilità disciplinare dei magistrati e comunque non oltre due anni dalla entrata in vigore del codice di procedura penale, continuano ad applicarsi il regio decreto 31 maggio 1946, n. 511 e il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, con le successive modificazioni e integrazioni, e i rinvii al codice di procedura penale si intendono riferiti al codice abrogato. Art. 18. L’art. 3 della legge 29 novembre 1941, n. 1405 è sostituito dal seguente: >. MOD L 29.11.1941 n. 1405 ART 3 Art. 19. 1. In sede di approvazione delle tabelle a norma dell’art. 38, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, il Consiglio superiore della magistratura provvede a mantenere nell’incarico di giudice istruttore, fino alla scadenza dei termini previsti dall’art. 242 del decreto del Presidente della Repubblica contenente le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, il numero ritenuto congruo di magistrati con funzioni di tribunale. Art. 20. 1. Alla copertura dell’onere derivante dall’applicazione dell’art. 4, valutato in lire 1.401.600.000 per l’anno 1989 e in lire 8.409.600.000 in ragione di anno per gli anni 1990 e 1991, si provvede mediante parziale utilizzo dello stanziamento iscritto sul capitolo 1500 dello stato di previsione della spesa del ministero di grazia e giustizia. 2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio mediante storno degli importi corrispondenti all’onere indicato nel comma 1 dal capitolo 1500 al competente capitolo 1589 dello stato di previsione del ministero di grazia e giustizia. Art. 21. 1. All’onere derivante dall’applicazione degli articoli 12 e 13, valutato in lire 1.816.250.000 per l’anno 1989 e in lire 10.897.500.000 in ragione di anno per gli anni 1990 e 1991, si provvede mediante parziale riduzione dell’accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l’anno finanziario 1989, concernente >.


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