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Norme di attuazione delle disposizioni di cuiall’art. 14, comma 4, della legge 26 febbraio 1987, n. 49,concernente la nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con iPaesi in via di sviluppo
di Redazione
Decreto ministeriale 10 marzo 1988, n. 379 (in Gazz. Uff., 31 agosto
1988, n. 204). — Norme di attuazione delle disposizioni di cui
all’art. 14, comma 4, della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
concernente la nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i
Paesi in via di sviluppo.
Art. 1.
Le forniture di beni e relative prestazioni accessorie effettuate
alle amministrazioni dello Stato e alle organizzazioni non
governative riconosciute ai sensi dell’art 28 della legge 26 febbraio
1987, n. 49, le quali, in attuazione delle finalità di cui all’art.
14 della legge stessa, provvedono al trasporto dei beni medesimi,
anche tramite vettori o spedizionieri da esse incaricati, non sono
imponibili, fermi restando gli obblighi di cui al titolo II del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, a condizione che la destinazione estera dei
beni forniti risulti da apposita dichiarazione del destinatario della
fornitura. Le fatture emesse nei confronti di organizzazioni non
governative riconosciute devono contenere anche gli estremi del
provvedimento di riconoscimento di cui al cennato art. 28.
Il fornitore è esonerato da responsabilità se la destinazione
estera dei beni forniti risulti indicata sul documento
accompagnatorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
ottobre 1978, n. 627, e sulla relativa fattura.
Le importazioni dei beni, fatte ai sensi del primo comma, non sono
soggette all’imposta se è presentata in dogana la dichiarazione
relativa alla destinazione estera dei beni importati.
La prova dell’avvenuta esportazione dei beni acquistati o importati
è data da documentazione doganale. Per l’esportazioni effettuate
dalle amministrazioni dello Stato detta prova può essere data anche
mediante attestazione rilasciata dal competente funzionario delle
stesse amministrazioni, dalla quale risulti la natura, la qualità e
la quantità dei beni esportati.
Le amministrazioni dello Stato e le organizzazioni non governative
riconosciute devono conservare per il periodo di tempo previsto
nell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i documenti di cui
ai precedenti commi.
Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 8, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni riguardanti le cessioni di beni eseguite
mediante trasporto o spedizione all’estero a cura o a nome del
cedente.
Art. 2.
Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo 1987.
Per le operazioni effettuate anteriormente alla data di
pubblicazione del presente decreto, qualora la destinazione dei beni
forniti non risulti dal relativo contratto, la dichiarazione
concernente la dichiarazione estera dei beni stessi deve essere
consegnata o spedita al fornitore ovvero presentata in dogana entro
tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.
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