Legge 3 aprile 2001, n. 131
“Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale”
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001)
Art. 1.
1. L’indennità speciale istituita dall’articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in lire 215.730 a decorrere dal 1° gennaio 2002.
2. L’adeguamento con le modalità e i criteri fissati dall’articolo 3, comma 4, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è applicato con periodicità annuale a decorrere dal 1° gennaio 2003.
3. Alla concessione e all’erogazione dell’indennità speciale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4. Salvo quanto stabilito nei commi da 1 a 3, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508.
5. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, determinato in lire 87.000 milioni a decorrere dall’anno 2002, si provvede per gli anni 2002 e 2003 e a regime mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito della unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2001, allo scopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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