Non profit

Non si detrae l’iva sui beni accessori

Un istituto scolastico che fornisce i libri e la mensa scolastica agli studenti non è esente dall’imposta

di Redazione

Sono il direttore amministrativo di un istituto scolastico d?istruzione secondaria superiore. Recentemente abbiamo ottenuto il riconoscimento da parte della Pubblica Amministrazione. Poiché, oltre alle prestazioni didattiche, forniamo ai nostri studenti i libri di testo, il materiale necessario allo svolgimento delle attività giornaliere e, soprattutto, vitto e alloggio, in un convitto annesso all?istituto, mi chiedevo quale fosse il trattamento ai fini Iva di queste suddette prestazioni che definirei ?accessorie?. Risponde Salvatore Pettinato Con la legge n. 537 del 1993, è stata innovata la disciplina riguardante le prestazioni delineate nel quesito che lei ci sottopone. L?articolo 14 della predetta normativa, ha sostituito nel comma 8, lett. B), l?articolo 10 n. 20 del Dpr del 26 ottobre 1972, n. 633 (quello che istituiva l?Iva), che prevede l?esenzione dall?imposta per le prestazioni relative all?attività educativa e didattica in genere. In base a tale norma, l?esenzione si estende a «?le prestazioni educative dell?infanzia e della gioventù a quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l?aggiornamento, la qualificazione e riconversione del personale rese ad istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni e da onlus, comprese le prestazioni relative all?alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché forniti da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati?». Le ricordo che le ?operazioni esenti? ex art. 10 Dpr 633/72, riguardano cessioni di beni o prestazioni di servizi non assoggettate al pagamento del tributo per ragioni di carattere economico-sociale o per esigenze di adeguamento alle normative comunitarie. Esse, pur non dando luogo al pagamento del tributo, concorrono a formare il volume d?affari del contribuente e, di norma, devono essere fatturate e registrate, e non consentono di detrarre l?Iva pagata sugli acquisti relativi che resta, così, a carico del soggetto che cede i beni o presta i servizi.


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