Formazione
Non si boccia un dislessico
Storica sentenza del Tar del Lazio contro una scuola romana
È illegittima la bocciatura di un alunno di seconda media affetto da dislessia. È quanto ha stabilito il Tar del Lazio, pronunciandosi a favore di un alunno dislessico respinto e decretandone quindi automaticamente la promozione, salvo riservarsi di tornare sul caso con una sentenza ad hoc. È la prima volta che nel nostro Paese un tribunale amministrativo emette una sentenza del genere.
La vicenda si svolge a Roma, dove una scuola secondaria di primo grado aveva deciso di non ammettere alla terza classe (la “vecchia” terza media) un ragazzino con disturbi specifici di apprendimento (in questo caso dislessia) il cui rendimento era stato giudicato insufficiente, particolarmente nella lingua straniera. L’ordinanza del Tar, nel sospendere la bocciatura, ha rilevato come questa lacuna fosse «plausibilmente influenzate dalla dislessia da cui è affetto» e ha sottolineato che per questo gli insegnanti avrebbero dovuto «più benevolmente valutarlo in sede di scrutinio finale», come del resto secondo il tribunale era accaduto per alcuni compagni di classe.
A prescindere dal singolo caso, che è per ora un unicum, c’è da dire che l’Italia è priva di una legge specifica sui disturbi specifici di apprendimento (dsa); la legge presentata in Parlamento su questi temi non è ancora stata approvata, anche se è notizia di questi giorni un’accelerazione dell’iter parlamentare che dovrebbe portare a positivi risultati quanto prima. In mancanza di una normativa, dunque, che riconosca la dislessia come dsa, non esistono obblighi specifici per scuole e insegnanti nei confronti dei ragazzi che soffrono di questo disturbo, i quali non vedono neppure tutelati i propri diritti. Esistono, questo sì, alcune circolari del ministero dell’Istruzione, che suggeriscono agli istituti scolastici da una parte l’adozione di «strumenti compensativi» e dall’altra di «misure dispensative» per questi alunni. Ma si tratta, in definitiva, solo di suggerimenti. D’altra parte è giusto anche chiedersi se il Tar non sia andato in questo caso oltre le proprie competenze, scavalcando gli insegnanti su un terreno di loro esclusiva pertinenza, quale il giudizio sugli scolari, e oltretutto giudicando il contenuto di un atto, e non semplicemente la sua legittimità amministrativa. Il dibattito è aperto.
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