Non profit
Non profit: per le modifiche dello statuto riferitevi agli Uffici regionali
Iscriversi al Registro regionale del Volontariato. Come?
La nostra associazione (che si occupa di soggetti colpiti dalla sindrome di Prader Willi) è stata costituita nel 1991 con atto costitutivo e statuto regolarmente registrati presso il Tribunale di Bergamo. Ora, siccome dobbiamo iscriverci all?Albo Regionale per il Volontariato della Lombardia, ci è stato suggerito di apportare alcune modifiche allo statuto stesso. Avremmo bisogno di avere quindi alcune informazioni pratiche: dove è possibile reperire uno statuto fac-simile consono ai requisiti richiesti dalla Regione Lombardia per l?iscrizione all?albo del volontariato? Le eventuali modifiche vanno poi registrate, e se sì, dove? È necessaria anche la presenza del notaio all?Assemblea per le variazioni statutarie, oppure no?
G.V. (Bg)
Risponde Giuseppe Ambrosio
Vita Comunicazione
Per prima cosa cominciamo subito a col dirvi che lo statuto fac-simile va richiesto all?Ufficio Volontariato della Regione Lombardia di cui vi segnaliamo l?indirizzo (via Pola, 9 – 20124 Milano-telefono 02.67651 – att. dottor Franco Rentà).
Per quanto riguarda, invece, la seconda domanda, vi suggeriamo, prima di fare qualsiasi tipo di modifica, di aspettare il confronto con lo statuto fac-simile di cui abbiamo appena parlato. Ad ogni modo, a questo punto è bene sottolineare che per le modifiche bisogna rispettare ciò che troverete indicato nello statuto stesso e quindi, salva diversa indicazione, non è necessario l?intervento del notaio, anche se la costituzione della vostra associazione è stata fatta comunque per atto pubblico (e quindi alla presenza di un notaio). In ogni caso, lo statuto andrà registrato nuovamente all?ufficio del registro dove sarà stato sicuramente depositato all?epoca della costituzione della vostra associazione. Inoltre, poiché attualmente la vostra non è ancora un?associazione iscritta, non dovete ovviamente provvedere al deposito presso la Regione Lombardia, obbligo che sussisterà in un secondo tempo: e cioè solo nel momento in cui la vostra associazione verrà riconosciuta.
Resta, invece, l?obbligo della comunicazione all?Ufficio Regionale delle Imposte di competenza nel caso in cui sia già stato richiesto il riconoscimento della qualifica di Onlus.
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