Non profit
Non confondere soci e co.co.co.
Un associazione chiede chiarimenti sulla formula della collaborazione coordinata e continuativa
Siamo un?associazione culturale (più propriamente religiosa), non riconosciuta, che opera da anni nelle università italiane per promuovere la lettura della Sacra Bibbia. Per ora non siamo costituiti con un atto pubblico (nessun atto con il notaio o registrazione presso il Pubblico registro), ma vorremmo ?trasformarci? in una associazione di promozione sociale secondo la legge 383/00. Siamo in procinto di dare vita a un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per una persona che svolgerà le mansioni di direttore operativo. La formula del co.co.co. è corretta o in occasione di un possibile controllo potremmo essere costretti a trasformarlo in un contratto di lavoro per un dipendente? Marcello B. (email)
Leggendo con attenzione il suo quesito ho ritenuto opportuno andare a rileggermi quanto riportato all?articolo 18 della legge 383 del 7 dicembre 2000 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 300 del 27 dicembre 2000) che così recita in merito alle prestazioni lavorative: «Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati».
Per poter meglio consigliare lei e la sua associazione vorrei approfondire l?analisi del testo dell?articolo 18. È vero che il titolo di tale articolo è ?Prestazioni degli associati?, ma è anche vero che non si deve prescindere da quanto riportato nell?ultima parte dello stesso articolo. In modo particolare occorre, infatti, soffermarsi sul fatto che soltanto nel caso di una particolare necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti, oppure, in alternativa, servirsi delle prestazioni del tipo di lavoro autonomo.
A questo punto, dopo aver presentato nel dettaglio quanto previsto dall?articolo della normativa di riferimento, consiglierei alla sua organizzazione di evitare l?instaurazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa alla luce del fatto che le prestazioni di lavoro subordinato o autonomo possono essere effettuate anche da propri associati.
Questo significa che i casi particolari nei quali si instaurano dei rapporti di lavoro riguardano soprattutto persone estranee all?associazione di promozione sociale. Alla luce di quanto appena analizzato le consiglio due possibili soluzioni al suo problema:
? affidare a un professionista in possesso di partita Iva la direzione della sua associazione, stipulando tra le parti comunque un contratto di consulenza, in cui viene specificato quanto richiesto;
? provvedere a una regolare assunzione della persona che ritenete debba ricoprire la carica di direttore.
Comunque, in entrambi i casi, consiglio che ci sia una approvazione del consiglio di amministrazione in cui sia spiegata chiaramente il caso di particolare necessità.
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