Non profit

Non confondere scopi e attivit

Che differenza c’è tra le finalità statutarie e gli obblighi fiscali per le associazioni non profit e onlus?

di Carlo Mazzini

Che differenza c?è tra le finalità statutarie e gli obblighi fiscali per le associazioni non profit e onlus? In quale dei due raggruppamenti potremmo risultare inseribili? Il nostro circolo, che fa riferimento ad attività culturali in senso lato, mira a evidenziare gli ecovalori radicati nel territorio dove opera, soprattutto attraverso esposizioni di arti visive, di prodotti tipici, di attività creative artigiane. G.M. (email)

Sulla scorta di questa email, mi sento obbligato a riprendere e rinnovare il tema della scrittura dei quesiti. Saltano all?occhio, nella lettura del testo, alcuni elementi. Prima di tutto si sta parlando di una nuova associazione, di cui il mittente ha ben chiare le finalità, un po? meno le attività, totalmente nebulose la forma (giuridico – fiscale) dell?ente che va a costituire. Intendiamoci. Il nostro è in ottima compagnia, dato che la gran parte di ?soci costituenti? non sa da che parte girarsi quando è alle prese con uno statuto che deve soddisfare le (poche, ma essenziali) regole civilistiche, la (troppo diffusa e confusa) normativa fiscale di settore e deve pure permettere la governabilità del nuovo ente.
La finalità è qualcosa cui si tende (uguaglianza tra gli uomini, pace, fine della povertà…) e nel caso del lettore, leggo dallo statuto,«favorire l?incontro tra culture diverse» e «contribuire allo sviluppo culturale artistico e civile …». Ammettiamolo. Le finalità sono importanti, ma spesso, come in questo caso, ci dicono poco dell?associazione. La confusione è tanta quando si ?mischiano? le finalità con le attività. Nel caso di un ente che aiuta le persone in difficoltà, la finalità è di migliorare la qualità della loro vita, fino a farli uscire dallo stato di indigenza o di dipendenza in cui si trovano. Il ?come? è l?attività di assistenza, l?accompagnamento sociale, la cura etc. Queste sono le attività. Nel caso dell?associazione del lettore le attività sono mischiate con le finalità, e ciò non facilita la lettura dello statuto da parte di un terzo. Dato che per essere onlus bisogna effettuare una delle 11 attività definite all?art. 10 del dlgs 460/97, cercate di rifarvi a una di quelle e di rispettare il complesso di norme e dottrina collegate all?articolo.
Il lettore mette in contrapposizione le onlus con un?inesistente figura di ?associazione non profit?. Mentre scrivo, leggo, riportata su un quotidiano economico, la medesima dicitura, quindi l?errore del lettore è scusabile; però si ravveda e sappia che il legislatore ha previsto, scusi la semplificazione, tre tipologie per fare attività associativa. L?attività è ipersolidale e non ammette alcun ritorno reddituale per i soci (volontariato); l?attività è ipersolidale e riconducibile a 11 attività prestabilite e si ammettono ritorni per i soci (onlus); l?attività è solidale (quel tanto che basta) e si ammettono ritorni per i soci (associazioni di promozione sociale).
Sempre a riguardo della sua attività, si ricordi che da come produce ed eroga i servizi essi potranno essere considerati attività commerciali o no. Qui, ahinoi, una regola generale non esiste e bisogna esaminare caso per caso. Il legislatore dovrà intervenire pesantemente per alleggerire il non profit dalle difficoltà interpretative a tale riguardo.

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