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Non c’è l’obbligo di dirsi onlus

La questione è stata sollevata più volte, tanto che la Direzione centrale del ministero delle Finanze è intervenuta a più riprese per fornire chiarimenti...

di Redazione

Dobbiamo aggiungere alla denominazione dell?odv l?acronimo onlus? L?associazione deve per forza chiamarsi di volontariato?

La questione è stata sollevata più volte, tanto che la Direzione centrale del ministero delle Finanze è intervenuta a più riprese per fornire chiarimenti. Lo ha fatto con circolare 127/E del 19/05/1998, circolare 168/E del 26/06/1998 (punto 1.10), e circolare n. 22/E del 16/05/2005.

Le circolari confermano che le odv iscritte, in quanto onlus ai sensi dell?art. 10, comma 8, dlgs. 460/97, non sono tenute a modificare i propri statuti o atti costitutivi per inserire la locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale od onlus. Resta tuttavia inteso che, pur non essendo obbligatorio, è possibile e lecito farlo, al fine di rendere noto ai terzi tale status, modificando lo statuto con un?assemblea straordinaria e comunicando la variazione agli uffici competenti. Allo stesso modo le odv non hanno obbligo di inserire nella denominazione l?espressione ?di volontariato?, anche se è consigliabile per l?associazione qualificarsi per quello che è. Nella prassi, gli uffici preposti al controllo degli atti necessari per l?iscrizione nei registri di cui all?articolo 6 della l. 266/91 potrebbero richiedere che statuto e atto costitutivo contengano un riferimento a essa, nonchè alla normativa regionale o provinciale in base alla quale l?odv è costituita e opera.

Info: www.csvnet.itwww.csvbelluno.it


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