Formazione

“No in situazioni di disagio”

La Consulta: è vietato alle "associazioni tra cittadini non armati" di intervenire dove c'è degrado sociale

di Redazione

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle regioni Toscana, Emilia-Romagna e Umbria sul provvedimento del governo istitutivo delle cosiddette ronde. Vale a dire, in merito alla possibilità degli enti locali di avvalersi, “della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano recare danno alla sicurezza urbana”.

Ha invece dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 40, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole “ovvero situazioni di disagio sociale”.

La Consulta, con la sentenza 226 depositata oggi, ha quindi stabilito che le ronde, introdotte dal Pacchetto Sicurezza del governo, non potranno intervenire in situazioni di disagio sociale. Sono state invece dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 41, 42 e 43, della medesima legge 15 luglio 2009, n. 94, promosse dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, in riferimento agli artt. 117, secondo, quarto e sesto comma, e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe.


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