Non profit

Niente permessi all’amministratore di sostegno del disabile grave

Sacconi e Brunetta dicono no

di Associazione Istituto Cortivo

Con un recente parere, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che i permessi per assistere un disabile grave, disciplinati dalla legge 104, non possono essere fruiti dalle persone nominate “amministratore di sostegno” oppure “tutore” legale del disabile stesso.

Già a maggio, con la Risoluzione 41, il ministero del Lavoro chiarì che i permessi lavorativi previsti dalla 104 non possono essere concessi ai tutori e agli amministratori di sostegno dei disabili gravi, nemmeno nel caso in cui l’amministratore di sostegno o il tutore assicurino l’assistenza con «continuità ed esclusività» o con «sistematicità e adeguatezza». Ora il ministro della Funzione Pubblica, Renato Brunetta ribadisce quanto affermato dal collega Sacconi, con un parere del 23 settembre scorso.

da “Niente permessi al tutore del disabile” di Giulio D’Imperio, Vita Magazine del 13.11.2009, pag. 24 (Le pagine delle onlus)

Un importante chiarimento è stato espresso dal dipartimento della Funzione pubblica con il parere n. 4 del 23 settembre 2009 circa la possibilità da parte della persona nominata “amministratore di sostegno” oppure “tutore legale” di un soggetto che versa in una situazione di grave handicap accertato ai sensi della articolo 4 comma 1 della legge 104/1992.

Non conviventi sì, tutori no
In modo particolare il dipartimento della Funzione pubblica intende soffermarsi su quanto disposto dall’articolo 33 comma 3 della legge 104/1992. È opportuno ricordare cosa prevede tale disposizione: «Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno».
Nel parere si precisa che è vero che con l’articolo 20 comma 3 della legge 53 dell’8 marzo 2000 tale opportunità è stata estesa anche a coloro che assistono il disabile grave e non risultano conviventi, ma è anche vero che nel novero delle persone indicate dalla norma non sono affatto citati né il tutore né l’amministratore di sostegno. Oltretutto – precisa il dipartimento della Funzione pubblica – queste figure sono chiamate a svolgere funzioni differenti e non è possibile paragonarle ai parenti e agli affini. Tale indicazione trova poi conforto nella risposta a interpello n. 41/2009 del 15 maggio 2009 con cui il ministero del Lavoro aveva espresso parere negativo circa la possibilità di far usufruire all’amministratore di sostegno e al tutore legale dei permessi previsti dall’articolo 33 della 104.

I limiti della legge 104
In questo caso era stato il sindacato Cisl a proporre il quesito con cui si chiedeva se, considerando che il comma 7 dell’articolo 33 della 104 prevede l’applicabilità dei permessi per assistere disabili gravi anche agli affidatari di persone in situazione di grave disabilità, tra gli affidatari potessero rientrare anche gli amministratori di sostegno. La Cisl di fatto aveva presentato un quesito più specifico, in quanto chiedeva se «i tutori o gli amministratori di sostegno di persone con handicap in situazione di gravità, prive di genitori o parenti prossimi, i quali dimostrino di assistere con continuità e in via esclusiva la persona con disabilità anche per gli aspetti esistenziali e della vita quotidiana» potessero usufruire dei permessi previsti dall’articolo 33 della 104. Nonostante il quesito evidenziasse il caso di assenza di genitori e parenti prossimi, la risposta del ministero era stata negativa, in quanto le figure di amministratore di sostegno e il tutore legale non rientrano tra i soggetti citati dalla 104, per cui occorre rifarsi a una interpretazione restrittiva della norma.
Pertanto sarebbe opportuno riflettere su una eventuale modifica della disposizione normativa che porti di fatto a considerare non solo l’evoluzione della disposizione normativa avvenuta dal 1992 ad oggi, ma anche le esigenze reali di chi è chiamato ad assistere il disabile in stato di gravità.

L’argomento verrà inserito nel programma di specializzazione del Corso per Amministratore di sostegno dell’Istituto Cortivo e in altri percorsi formativi delle professionalità del privato sociale.


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