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Mutui usurari. Una sentenza e molti dubbi

Con la sentenza 29, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla vicenda dei mutui usurari. Ma per l'Adiconsum il problema non è risolto

di Benedetta Verrini

Con la sentenza 29, depositata il 25 febbraio, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla complessa vicenda dei mutui usurari che, alla fine del 2000, ha visto contrapposte le associazioni dei consumatori e le banche. La Consulta ha dichiarato la parziale illegittimità della legge 24/2001, anticipando al 31 dicembre 2000 il termine per la sostituzione dei vecchi mutui usurari. «A nostro avviso, il problema non è risolto», dice Donata Monti, segretario generale Adiconsum. Vediamo perché.

La legge 24 del 2001 sui mutui usurari, di conversione del discusso decreto ?salvabanche? emanato dal governo Amato nel dicembre 2000, è stata parzialmente ?assolta? dalla Corte costituzionale. L?Alta corte ha infatti convalidato l?interpretazione del governo sui mutui usurari, ma ha corretto i tempi di entrata in vigore del decreto Amato, aprendo così la possibilità ai consumatori di richiedere alle banche la restituzione degli interessi versati in eccedenza.
In sostanza, è stato deciso che la sostituzione dei vecchi mutui usurari con i nuovi mutui a tasso più basso, deve scattare dal 31 dicembre 2000 e non dal 3 gennaio 2001. Di conseguenza, coloro che avevano rate di mutuo in scadenza alla fine di dicembre potranno essere rimborsati. «Andando oltre la decisione della Consulta, andrebbe preso in considerazione il fatto di una possibile discriminazione tra mutuatari» fa notare Donata Monti. «È facile infatti capire che coloro che hanno stipulato contratti di mutuo che si estingueranno nel 2002-2003 non usufruiranno dello stesso beneficio di coloro che hanno sottoscritto un contratto più recente (comunque prima della fase di abbassamento dei tassi) e che, quindi, avendo più tempo per arrivare alla scadenza, potranno godere ampiamente del beneficio della legge 24/01». Adiconsum, che in questi giorni ha approfondito i risvolti giuridici della sentenza, ha pubblicato sul sito i moduli per richiedere alla banca il rimborso degli interessi versati in eccedenza nel periodo di riferimento (www.adiconsum.it). Un altro problema interpretativo posto dall?associazione riguarda la legge sull?usura (l. 108/1996) nel punto in cui stabilisce che il momento della ?dazione? (quando cioè si paga una rata) dimostra la sussistenza del reato di usura. Il principio stabilito nella sentenza della Consulta, invece, è che il tasso può essere definito usurario al momento della stipula del contratto e non nel momento in cui viene onorato dal debitore. «Come mettere in relazione l?interpretazione autentica con la legge 108?» chiede Donata Monti. «Dobbiamo pensare che laddove non ci sia stata pattuizione lecita, come nel caso dell?usuraio, debba applicarsi senza alcun ostacolo interpretativo la 108, e invece laddove la pattuizione ci sia stata (caso del rapporto banca-cliente) debba esserci la sostituzione del tasso usurario perché eccedente il tasso soglia, senza sanzioni né penali né civili». Resta il fatto, comunque, che «se il contratto di mutuo è una pattuizione lecita cui non si possono giustamente applicare le sanzioni penali e civili contro il reato di usura e l?usurarietà degli interessi, definire quando si è in presenza del reato e quando no sarà oggi più complicato per chi dovrà applicare le norme penali».

Decreti&ricorsi: Le tappe della vicenda

Novembre 2000 La Corte di Cassazione rende annullabili i contratti di mutuo stipulati prima dell?entrata in vigore della legge sull?usura (la n. 108 del 1996). Le associazioni sollecitano i consumatori a controllare i propri mutui e a richiedere la restituzione integrale degli interessi pagati o richiesti dalle banche nel periodo 1997-2000

Dicembre 2000 L?Abi e la stessa Banca d?Italia prospettano un quadro catastrofico: la restituzione degli interessi è stimata in decine di migliaia di miliardi di lire. S?infiamma la tensione con le associazioni, che raggiunge il culmine quando il governo Amato approva un decreto legge (cd. decreto ?salvabanche?) che stabilisce l?impossibilità di riscuotere gli interessi già incassati dalle banche e, per il futuro, introduce un tasso di sostituzione al 12%

Febbraio 2001 Il decreto legge viene modificato durante la conversione in Parlamento. Nella derivante legge 24/2001 resta l?impossibilità di recuperare gli interessi già pagati dal 1997 al 2000. Il tasso di sostituzione è fissato all?8% per i mutui, fino a 150 milioni di lire, delle famiglie e al 9,96% per le imprese e per tutti gli altri casi

Febbraio 2002 A seguito delle eccezioni poste da diversi tribunali, la Corte costituzionale interviene difendendo, nella sostanza, l?impianto della legge 24. Ma stabilisce che gli interessi saranno recuperabili già a partire dalle rate in scadenza il 31 dicembre 2000, e non il 3 gennaio 2001, come preteso dalla norma

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