Sostenibilità

Mutui usurari: sentenza cerchiobottista?

La Consulta riconosce il diritto a un recupero delle somme in eccedenza, ma la legge antiusura è stata modificata secondo le attese dell'Abi. Le prime impressioni di Adiconsum

di Benedetta Verrini

La legge del 2001 sui mutui usurari è parzialmente illegittima: la Corte costituzionale, con la sentenza 29 del 2002, depositata ieri (25 febbraio 2002), ha in sostanza deciso che la sostituzione dei vecchi mutui cosiddetti usurari con i nuovi mutui con i nuovi tassi più bassi scattava dal 31 dicembre 2000 e non dal 3 gennaio 2001. Il principio che viene stabilito dalla Consulta è che il tasso può essere definito usurario al momento della stipula del contratto e non nel momento in cui questo contratto viene onorato dal debitore. La probabile principale conseguenza pratica di questa decisione è che coloro che avevano rate di mutuo in scadenza alla fine di dicembre dovranno essere rimborsate dalle banche delle somme che hanno pagato in eccesso. Tecnicamente ad essere messo in discussione era il decreto legge 394 del 2000, il cosiddetto decreto “salvabanche” che – anche in seguito a decisioni della Cassazione in senso contrario – impediva con una decisione retroattiva che gli Istituti di credito fossero chiamati a restituire anni di interessi divenuti in un secondo momento usurari. Ebbene, per i giudici della Consulta, dovrebbe essere considerata pacifica ‘la legittimità, nei limiti della ragionevolezza, di norme retroattive a carattere innovativo, con la sola eccezione delle norme penali in malam partem’. “Abbiamo pieno rispetto per la decisione della Corte” dice Donata Monti, della segreteria Adiconsum, “E stiamo studiando la sentenza per valutarne la portata, anche se, a prima vista, ci sembra che si sia voluto dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Da una parte ci saranno i rimborsi, ma sul come e sul quando dovremo vedere il comportamento delle singole banche (e i dati certi sul numero di mutuatari coinvolti potrà darli solo l’Abi). Dall’altra, è evidente che l’Abi è riuscita ad ottenere una modifica della legge 108/1996 (la legge cd. anti-usura), con un comportamento che poteva sicuramente evitare: la modifica della legge poteva essere richiesta in modo ben diverso, attraverso il dialogo con i rappresenatanti dei consumatori. Un’altro punto che mi preoccupa, e che dovremo approfondire, è il principio che il tasso può essere definito usurario soltanto al momento della stipula del contratto e non in quello della dazione: mettiamo che il prestito provenga da un soggetto non legale, che, al contrario delle banche, non redige nessun tipo di contratto. Come si potrà provare l’usura? In questo caso, credo, non si potrà non continuare a fare riferimento al momento della dazione”.


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