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Molise LR 17/00 Norme per l’attuazione e lo sviluppo della cooperazione sociale

di Redazione

LR del 22 Marzo 2000, n. 17
Norme per l’attuazione e lo sviluppo della cooperazione sociale.
(BU del 1 Aprile 2000, n. 7)

TITOLO I
ARTICOLO 1
Finalità

1. Con la presente legge la Regione Molise dà attuazione all’art. 9
della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante: “Disciplina delle
cooperative sociali” e all’art. 26, comma 2, della legge regionale 13
febbraio 1995, n. 6.

2. A tal fine:

– detta norme e disciplina la Sezione Cooperazione sociale dell’Albo
Regionale delle cooperative sociali e loro consorzi, di cui all’art.
18 comn1a 4, lettera h) della legge regionale n. 6/1995;

– determina le modalità di raccordo con l’attività dei servizi
socio-sanitari, nonché le attività di formazione professionale e di
sviluppo dell’occupazione;

– fissa i criteri a cui debbono uniformarsi le convenzioni tra le
cooperative sociali e loro consorzi ed Enti pubblici;

– definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della
cooperazione sociale;

– integra la composizione della Commissione regionale della
Cooperazione, di cui all’art. 2 della legge regionale n. 6/1995.

TITOLO II
ALBO REGIONALE DELLE SOCIETA COOPERATIVE E LORO CONSORZI
ARTICOLO 2
Modifiche ed integrazioni

1. La Sezione di cui all’art. 18, comma 4, lettera h), della legge
regionale n. 6/1995, si articola nelle seguenti sottosezioni:

a) sottosezione A), nella quale sono iscritte le cooperative che
gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;

b) sottosezione B), nella quale sono iscritte le cooperative che
svolgono attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di
servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate;

c) sottosezione C), nella quale sono iscritti i consorzi di cui
all’art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381 .

ARTICOLO 3
Requisiti per l’iscrizione nell’albo regionale

1. Le cooperative sociali ed i loro consorzi, per ottenere
l’iscrizione nelle sezioni dell’Albo regionale allegano alla domanda,
oltre ai documenti di cui all’art. 19, comma 1 della legge regionale
n. 6 del 13 febbraio 1995, il certificato di iscrizione alla sezione
ottava del Registro Prefettizio delle Cooperative.
2. Le Cooperative che chiedono l’iscrizione nella sottosezione B).
devono produrre certificazione circa la presenza al loro interno di
lavoratori svantaggiati, nella misura prevista dall’art. 4, comma 2,
della legge 8 novembre 1991 n. 381.

3. Per gli adempimenti successivi all’iscrizione si rinvia a quanto
previsto dall’art. 20 della Legge Regionale n. 6/1995.

4. Per le Cooperative che intendono espletare il servizio di
assistenza domiciliare di cui alla legge 2 maggio 1990, n. 21, ad
oggetto: “Interventi a favore delle persone anziane” rimane fermo
l’obbligo di disporre delle figure professionali di cui all’art. 8,
comma 4, di detta legge.

5. L’Albo regionale delle Cooperative sociali viene pubblicato,
annualmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è inviato alle
Prefetture ed alle Direzioni Provinciali del Lavoro competenti per il
territorio.

ARTICOLO 4
Cancellazione

1. La cancellazione dalla sezione dell’Albo Regionale delle
cooperative sociali e loro consorzi è disposta, oltre che nei casi
previsti dall’art. 21 della Legge Regionale n. 6/1995, nelle seguenti
ulteriori ipotesi:

a) quando le cooperative sociali o i consorzi siano stati sciolti,
risultino inattivi da più di 24 mesi o cancellati dal Registro
Prefettizio anche a seguito delle ispezioni, effettuate ai sensi del
D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni,
nonché qualora non siano in grado di continuare ad esercitare la loro
attività;

b) qualora il numero dei lavoratori svantaggiati scenda al di sotto
della misura del 30% delle unità in fase lavorativa della cooperativa
o il numero dei soci volontari previsti al comn1a 2 dell’art. 2 della
legge n. 381/1991 superi la misura del 50%, si provvede a
cancellazione qualora la compagine sociale non venga riequilibrata
entro un anno dalla data in cui sia riscontrata l’irregolarità.

2. Il provvedimento di cancellazione motivato è trasmesso, a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, alla cooperativa o consorzio
nonché alla Prefettura ed alla Direzione Provinciale del Lavoro ed è
pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. La cancellazione dall’albo comporta la risoluzione delle
convenzioni di cui ai successivi artt. 9 e 10.
TITOLO III
RACCORDO CON L’ATTIVITA’ DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI.
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI SVILUPPO DELL’OCCUPAZIONE
ARTICOLO 5
Raccordo con i servizi socio-sanitari

1. Nell’ambito degli atti di programmazione regolamentari ed attuativi
delle attività socio-sanitarie i competenti organi regionali prevedono
le specifiche modalità di apporto della cooperazione sociale. In
particolare, individuano i settori di intervento nei quali alla
cooperazione sociale viene riconosciuto un ruolo specifico e
prioritario in forza delle caratteristiche di finalizzazione
all’interesse pubblico, di imprenditorialità e di democrazia.

2. Il Coordinamento tra i Servizi dell’amministrazione regionale,
“Lavoro e Cooperazione” da un lato e “Sicurezza sociale” dall’altro,
può avvenire tramite apposita Conferenza di servizi da istituirsi
presso il Servizio “Lavoro e Cooperazione”.

ARTICOLO 6
Raccordo con le attività di formazione professionale

1. Nell’ambito degli atti di programmazione regolamentari ed attuativi
in materia di formazione professionale i competenti organi regionali
prevedono strumenti atti a favorire:

a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative
e le cooperative sociali riguardo alla formazione di base ed
all’aggiornamento degli operatori, anche attraverso l’individuazione,
la definizione ed il sostegno di nuovi profili professionali
nell’ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati;

b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche
iniziative formative a favore dei lavoratori svantaggiati, soprattutto
nel caso di quelle attività realizzate e finanziate mediante il
ricorso al Fondo Sociale Europeo ed altre provvidenze comunitarie;

c) autonome iniziative delle cooperative sociali volte alla
qualificazione professionale del proprio personale ed alla
qualificazione manageriale degli amministratori attraverso adeguati
riconoscimenti e supporti, in particolare alle attività formative
svolte in forma consorziata.

2. In relazione a quanto previsto al comma 1 le strutture di
formazione professionale prevedono negli organi di gestione la
presenza di rappresentanti delle cooperative sociali.

ARTICOLO 7
Raccordo con le politiche attive del lavoro

1. La Regione riconosce nelle cooperative sociali un soggetto
privilegiato per l’attuazione di politiche attive del lavoro
finalizzate:

a) a sviluppare nuova occupazione nel settore dei servizi
socio-sanitari ed educativi;

b) a sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce deboli del
mercato del lavoro.

2. Nell’ambito della normativa vigente, i competenti organi regionali
prevedono interventi specifici volti a riconoscere l’attività di
formazione sul lavoro svolta dalle cooperative di cui all’art. 1,
comma 1, lettera b), della legge n. 381/1991.

TITOLO IV
CONVENZIONI TRA COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI ED ENTI PUBBLICI
ARTICOLO 8
Convenzioni

1. L’individuazione delle cooperative e dei consorzi con i quali
possono essere stipulate convenzioni di cui all’art. 5 della legge 8
novembre 1991, n. 381, è effettuata tenendo conto:

a) della capacità di progettazione e gestione della cooperativa o del
consorzio;

b) dell’affidabilità organizzativa ed economico-finanziaria;

c) dei titoli e dell’esperienza degli operatori;

d) della capacità di rispettare gli standards minimi qualitativi dei
servizi.

2. La Giunta regionale, nella considerazione che i servizi vanno
espletati da cooperative sociali e loro consorzi, entro 60 giorni
dalla data dell’entrata in vigore della presente legge, adotta con
delibera schemi di convenzione-tipo rispettivamente per:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b) la fornitura di beni e servizi di cui all’art. 5 della legge 8
novembre 1991, n. 381, secondo i principi formulati dalla presente
legge.

3. Qualora le caratteristiche del servizio lo consentano la
convenzione assume la forma della concessione ex art. 22 della legge
n. 142/1990.

4. Per stipulare le convenzioni, di cui alla presente legge, le
cooperative ed i loro consorzi debbono essere iscritti all’albo
regionale, di cui all’art. 18 della legge regionale n. 6/1995, come
modificato dall’art. 2 della presente legge.

ARTICOLO 9
Convenzioni tipo con Cooperative iscritte alla sezione A)

1. Le convenzioni tipo, per la gestione di servizi da parte di
cooperative iscritte alla sezione A), prevedono:

a) l’indicazione della durata della convenzione, nonché il regime
delle proroghe;

b) il regime delle reciproche inadempienze, le modalità ed i tempi di
disdetta e le fattispecie risolutive;

c) il numero degli addetti, con l’indicazione dei relativi requisiti
di professionalità e le caratteristiche professionali del responsabile
tecnico dell’attività;

d) l’eventuale partecipazione ad attività formative e relative
modalità;

e) il ruolo dei volontari impiegati nel servizio, in relazione a
quanto stabilito all’art. 2 della legge n. 381/1991;

f) l’indicazione delle norme contrattuali applicate alla generalità
dei lavoratori;

g) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento:

h) le modalità di verifica e vigilanza con particolare riferimento
alla qualità delle prestazioni ed alla tutela degli utenti;

i) l’obbligo e le modalità assicurative e previdenziali del personale;

l) le modalità di raccordo con gli uffici competenti;

m) nel caso di gestione di attività a ciclo diurno e/o residenziale,
le caratteristiche strutturali e funzionali dei presidi e la loro
conformità alla vigente normativa.

ARTICOLO 10
Convenzioni con Cooperative iscritte alla sezione B)

1. Per il perseguimento delle finalità indicate all’art. 5 della legge
n. 381/1991, gli Enti pubblici prevedono la destinazione di una quota
degli stanziamenti, per forniture di beni e servizi. per le
convenzioni di cui al comma 1 dell’art. 5.

2. Le convenzioni tipo, relative alla tornitura di beni e servizi
diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, oltre a quanto previsto
al precedente art. 9, indicano il numero di persone svantaggiate
impegnate nella fornitura ed il relativo monte ore di lavoro mensile.

3. Al fine di poter valutare che l’attività convenzionanda sia
effettivamente finalizzata alla creazione di opportunità di lavoro per
le persone svantaggiate, i criteri per determinarne il numero sono
stabiliti sia in relazione all’entità e alla natura della fornitura,
sia al grado di produttività e fabbisogno formativo e di supporto. Per
ogni persona svantaggiata è adottato uno specifico progetto.

4. Oltre a quanto stabilito ai commi precedenti, per la scelta fra più
offerte provenienti da cooperative sociali, fatti salvi i principi
generali di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione
amministrativa, gli Enti pubblici appaltanti valutano secondo i
seguenti criteri di priorità:

a) la continuità del programma terapeutico e di inserimento sociale;

b) la creazione di maggiori e stabili opportunità di lavoro per le
persone svantaggiate;

c) il legame col territorio, sia delle persone svantaggiate, sia
relativamente all’ambito di intervento della cooperativa.

5. Nel provvedimento con cui si approvano e stipulano le convenzioni
di cui al presente articolo si dà atto del rispetto dei criteri di
priorità indicati ai commi precedenti.

6. I consorzi, iscritti alla sezione C) dell’albo regionale, che
abbiano stipulato una convenzione, ai sensi del presente articolo,
affidano l’esecuzione della relativa fornitura, esclusivamente, a
cooperative iscritte alla sezione B).

ARTICOLO 11
Forme di controllo e di tutela dell’utenza

1. Nelle convenzioni le cooperative e i loro consorzi devono
esplicitare le forme di verifica della qualità delle prestazioni anche
attraverso indagini periodiche presso gli utenti, finalizzate a
misurare il grado di soddisfazione dei bisogni.

ARTICOLO 12
Durata delle convenzioni

1. Al fine di garantire, attraverso la continuità, un adeguato livello
qualitativo dei servizi ed un efficace processo di programmazione, le
convenzioni relative alla fornitura di servizi caratterizzati da
prestazioni ricorrenti hanno durata triennale.

ARTICOLO 13
Determinazione dei corrispettivi

1. Nella determinazione dei corrispettivi le convenzioni devono far
riferimento ai seguenti criteri:

a) per i servizi socio-sanitari ed educativi:

– nel caso di servizi standardizzati i corrispettivi sono determinati
sulla base di tabelle che fissano i valori di riferimento per le
diverse tipologie di servizio; le tabelle di competenza della Regione
vengono approvate, su proposta degli Assessori competenti, dalla
Giunta Regionale e sono oggetto di aggiornamento annuale sulla base di
analisi comparate dei costi-qualità su campioni di realtà pubbliche e
private;

– nel caso di servizi innovativi o non standardizzati, i corrispettivi
sono determinati sulla base dei dati desumibili dal progetto
dettagliato e sono oggetto di specifiche verifiche;

b) per la fornitura di beni e servizi di cui all’art. 5 della legge n.
381/1991 i corrispettivi vengono determinati sulla base di parametri
oggettivi di costo quali i mercuriali delle Camere di Commercio o
perizie asseverate da parte di ordini professionali.

TITOLO V
NORME DI INCENTIVAZIONE
ARTICOLO 14
Sostegno della cooperazione sociale

1. Al fine di agevolare la costituzione e lo sviluppo delle
cooperative sociali di cui alla presente legge, in aggiunta alle
agevolazioni previste dalla legge regionale n. 6/1995 la Regione
interviene con contributi così articolati:

a) per le cooperative ed i loro consorzi di nuova costituzione
contributi per la copertura totale delle spese di costituzione e di
primo impianto, nel limite massimo di lire 10 milioni;

b) contributi per spese di locazione di immobili destinati alle
attività di impresa, nei limiti del 50% della spesa prevista,
limitatamente al primo anno di attività, nel limite massimo di 20
milioni, rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT;

c) costituzione di un fondo di rotazione per la corresponsione di
finanziamenti ad un tasso agevolato pari ad 1/4 del tasso di
riferimento, in misura non superiore all’80% delle spese previste e
comunque non superiore al “de minimis”. La durata massima del
finanziamento è di dieci anni.

2. I finanziamenti di cui alla lettera c) del precedente comma 1
possono riguardare:

a) spese per attività di formazione e di sviluppo delle risorse umane
interne alla cooperazione e ad esse correlate;

b) oneri relativi ad investimenti per beni, impianti, macchinari,
automezzi, arredi, brevetti software, studi e ricerche per nuovi
prodotti, acquisizioni di altri immateriali;

c) spese relative alla formazione di scorte in linea con le vigenti
disposizioni e nei limiti del trenta per cento dell’investimento;

d) spese relative alla realizzazione di iniziative consortili
finalizzate allo sviluppo di attività integrate fra cooperative.

3. La Regione può intervenire con servizi finanziari, quali i fondi di
garanzia, fino ad un massimo del 50% di finanziamento bancario, la cui
gestione è affidata alla “FINMOLISE – S.p.A.”.

4. Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili
con i benefici concessi allo stesso titolo dalla normativa vigente.

5. La gestione del fondo di rotazione è affidata, sulla base di
apposita convenzione, alla “FINMOLISE – S.p.A.”.

6. Le agevolazioni richieste da consorzi, cooperative di tipo B) e
cooperative intercomunali hanno titolo di priorità.

ARTICOLO 15
Modalità di accesso ai benefici

1. Per quanto riguarda le modalità di accesso ai benefici previsti
dalla presente legge si rinvia a quanto stabilito all’art. n. 9 della
legge regionale n. 6/1995.
TITOLO VI
COMMISSIONE REGIONALEDELLA COOPERAZIONE
ARTICOLO 16
Integrazioni

1. Per la trattazione di argomenti attinenti alla materia disciplinata
dalla presente legge, la Commissione regionale, di cui all’art. 2,
comma 3, della legge regionale n. 6/1995, viene integrata da:

a) Assessore regionale alla “Sicurezza sociale” o suo delegato, che la
presiede;

b) Responsabile del Servizio “Sicurezza sociale”;

c) tre esperti in materia di cooperazione sociale, designati dalle
Organizzazioni regionali della Cooperazione, proporzionalmente alla
rappresentatività settoriale, nominati secondo quanto previsto
all’art. 2, della legge regionale n. 6/1995.

ARTICOLO 17
Compiti della Commissione

1. La Commissione di cui all’art. 2 della legge regionale n. 6/1995,
come integrata all’art. 16 della presente legge, esprime, altresì,
parere sullo schema di convenzione tipo di cui agli artt. 8, 9, 10,
11, 12 e 13 – e sui criteri relativi alla concessione dei contributi
di cui all’art. 14, che sarà oggetto di regolamentazione da parte
della Giunta regionale – della presente legge.

TITOLO VII
NORME FINALI
ARTICOLO 18
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge saranno
determinati con la legge approvativa del bilancio.

ARTICOLO 19
Relazione annuale

1. L’assessorato alla Cooperazione, di concerto con il Servizio
“Sicurezza sociale”, predispone una relazione annuale sullo stato di
attuazione della legge, da presentare alla Giunta regionale e alla
competente Commissione consiliare.

2. A tal fine:
– analizza la tipologia e le caratteristiche delle cooperative
sociali;

– individua le possibili attività ed azioni da porre in essere per la
promozione e lo sviluppo delle cooperative sociali e per il
soddisfacimento dei bisogni formativi e di aggiornamento dei soci.

ARTICOLO 20
Abrogazioni

1. Sono abrogati il Registro regionale di cui all’art. 17 della legge
regionale n. 21 del 2 maggio 1990 ed il preesistente Albo regionale
delle cooperative sociali già istituito con deliberazione della Giunta
regionale n. 370 del 10 marzo 1993.
ARTICOLO 21
Pubblicazione

1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Molise. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Molise

Nessuno ti regala niente, noi sì

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