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Molise LR 03/95Disposizioni in materia di volontariato in applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 266.

di Redazione

Legge Regionale 27 gennaio 1995, n. 3.
Disposizioni in materia di volontariato in applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 266.
(B.U. n. 2 del 1 febbraio 1995).

Art. 1. Finalità.
1. La Regione Molise, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, incentiva lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, salvaguardandone l’autonomia, riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale.
2. Agli effetti della presente legge, per finalità di carattere sociale si intendono quelle rientranti nel campo degli interventi assistenziali e sanitari; per finalità di carattere civile si intendono quelle relative al miglioramento della qualità della vita, alla promozione dei diritti delle persone, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente, alla protezione del paesaggio e della natura nonchè alle attività di protezione civile; per finalità di carattere culturale si intendono quelle relative alla tutela ed alla valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico e alla promozione e sviluppo delle attività ad esse connesse.
3. Le attività relative alle finalità di cui al precedente comma devono tendere alla eliminazione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’uguaglianza tra le persone.

Art. 2. Attività ed organizzazioni di volontariato.
1. L’attività di volontariato disciplinata dalla presente legge deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui il volontario fa parte.
3. L’attività di volontariato dà diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute per prestare l’attività stessa, che verranno liquidate dall’organizzazione di appartenenza del volontario entro i limiti da questa preventivamente stabiliti.
4. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 266 del 1991, si considerano organizzazioni di volontariato quegli organismi liberamente costituiti, nella forma giuridica ritenuta più adeguata al perseguimento dei loro scopi, purchè compatibile con il fine solidaristico, per svolgere l’attività di cui al comma 1, i quali si avvalgono delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, in modo determinante e prevalente, e di prestazioni di lavoratori dipendenti o autonomi soltanto nei limiti strettamente necessari per garantire il loro regolare funzionamento nonchè per la qualificazione e la specializzazione dei rispettivi interventi.
5. Le organizzazioni di volontariato svolgono la loro attività mediante strutture proprie o, nei limiti e con le modalità previste dalla legge, nell’ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
6. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 266 del 1991, le organizzazioni di volontariato sono tenute ad assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi all’attività prestata, nonchè per la responsabilità civile verso terzi, in conformità alle disposizioni contenute nei decreti 14 febbraio 1992 e 16 novembre 1992 del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

Art. 3. Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituito presso il Settore Sicurezza Sociale della Giunta regionale il registro delle organizzazioni di volontariato che può essere funzionalmente articolato in sezioni in rapporto ai vari settori di intervento.
2. Sono iscritte nel registro le organizzazioni di volontariato operanti nella regione ed in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 della legge n. 266/1991.
A tal fine le predette organizzazioni devono inoltrare al Presidente della Giunta regionale domanda sottoscritta dal presidente o dal legale rappresentante, corredata da:
a) l’atto costitutivo o lo statuto o l’accordo degli aderenti adottati almeno in forma di scrittura privata registrata;
b) l’elenco nominativo delle persone che ricoprono le cariche associative;
c) una dettagliata relazione sull’attività che l’organizzazione svolge o intende svolgere, con l’indicazione del personale utilizzato distinto fra volontario e dipendente o che presta lavoro autonomo.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il Presidente della Giunta regionale, verificato il possesso dei requisiti prescritti, dispone con proprio decreto l’iscrizione nel Registro regionale ovvero il diniego motivato dell’iscrizione stessa. Qualora il Presidente non si sia pronunciato entro il termine indicato, la domanda si intende accolta purchè l’organizzazione richiedente sia in possesso dei requisiti prescritti. Il decreto del Presidente della Giunta regionale è comunicato all’organizzazione di volontariato richiedente; è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale ed è trasmesso alla Provincia ed al Comune interessati.
4 Ogni tre anni le organizzazioni iscritte nel registro devono chiedere, pena la cancellazione automatica, la conferma dell’iscrizione; la relativa domanda deve essere corredata della documentazione di cui alla lettera c) del comma 2 e, qualora siano intervenute modificazioni, anche della documentazione di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma.
5. La cancellazione di un’organizzazione dal registro è disposta con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’iscrizione ovvero per richiesta espressa dell’organizzazione interessata.
6. Contro il diniego della iscrizione e contro il provvedimento di cancellazione dal registro, è ammesso ricorso ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, articolo 6, comma quinto.
7. Il Presidente della Giunta invia, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia aggiornata del registro all’Osservatorio nazionale per il volontariato previsto dall’articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ed entro la stessa data ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 4. Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati.
1. Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale hanno titolo ad accedere alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati con gli enti pubblici, operanti nel settore di loro interesse per lo svolgimento della loro attività, purchè questa sia compatibile con le disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli enti stessi. L’eventuale diniego all’accesso deve essere motivato.
2. L’accesso è in ogni caso subordinato ad accordi tra la struttura o il servizio e l’organizzazione di volontariato, in ordine alle modalità di presenza del volontariato e alle modalità di rapporto tra i volontari e il personale della struttura o servizio.
3. Gli accordi debbono prevedere tra l’altro:
a) la riconoscibilità del volontariato e dell’organizzazione di appartenenza;
b) il rispetto da parte del volontariato della normativa specifica riguardante l’attività svolta e delle norme per l’utilizzo delle attrezzature della struttura o servizio;
c) il rispetto della libertà, dignità personale, diritti, convinzioni e riservatezza degli utenti.

Art. 5. Corsi di formazione.
1. Allo scopo di rendere più agevole il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione organizza o promuove corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale nei settori di diretto intervento delle organizzazioni di volontariato.
2. La Regione riconosce alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all’art. 3 la possibilità di organizzare attività formativa nei settori di competenza.
3. Nel quadro degli indirizzi generali della programmazione regionale in materia di formazione professionale, la Giunta regionale, sentiti la competente Commissione consiliare e l’Osservatorio regionale sul volontariato di cui all’art. 7, approva entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno programmi semestrali degli interventi formativi, prescindendo dal parere dei predetti organi qualora esso non sia reso entro trenta giorni dalla richiesta.
4. I corsi di cui al precedente comma sono aperti agli aderenti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro istituito dall’articolo 3.

Art. 6. Diritto di accesso ai documenti amministrativi e d’informazione.
1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all’articolo 3 è riconosciuto il diritto di accedere alle informazioni ed agli atti amministrativi nei modi previsti dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge n. 266 del 1991, sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti, ai fini di cui al comma 1, quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni di volontariato.

Art. 7. Conferenza regionale del volontariato.
1. E’ istituita la conferenza regionale del volontariato, quale strumento di partecipazione consultiva delle organizzazioni di volontariato alla formazione delle scelte della Regione nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.
2. La conferenza si riunisce almeno una volta l’anno, con il compito di:
a) formulare proposte e valutazioni sugli indirizzi generali delle politiche regionali relative al conseguimento delle finalità definite dall’articolo 1, comma 2, e sui rapporti tra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni pubbliche;
b) esprimere parere sulla programmazione degli interventi nei settori in cui operano le organizzazioni di volontariato;
c) fare osservazioni in merito all’attività svolta dall’Osservatorio regionale, di cui all’articolo 8, nell’anno precedente;
d) eleggere i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato in seno all’Osservatorio regionale, tenuto conto dei settori d’intervento più rappresentativi, della territorialità provinciale e dei criteri che saranno definiti dalla Conferenza regionale del volontariato.
3. Alla conferenza intervengono, con diritto di voto, i legali rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni iscritte nel registro di cui all’articolo 3. Possono, altresì, intervenire, senza diritto di voto, i legali rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato non iscritte nel registro regionale ma comunque costituite nelle forme di legge.
4. Ogni organizzazione partecipa alla conferenza con un rappresentante. La conferenza è validamente riunita in prima convocazione quando i rappresentanti o i delegati risultanti presenti rappresentino la maggioranza delle organizzazioni iscritte nel registro, in seconda convocazione almeno 1/4 dei rappresentanti o delegati risultanti presenti.
5. La conferenza elegge, al suo interno, il Presidente ogni volta che si riunisce. Lo stesso Presidente provvede a convocare la riunione successiva, per la ordinaria seduta annuale e allorché ne ravvisi la necessità o ne sia richiesto dall’Assessore regionale alla sicurezza sociale. La prima riunione della conferenza è convocata dall’Assessore regionale alla sicurezza sociale, il quale dispone le ulteriori convocazioni, in via sostitutiva, ove ne ravvisi la necessità e comunque quando nella precedente seduta sia risultato mancante il numero legale.
6. Le funzioni di segretario della conferenza sono svolte da un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore all’ottava, designato dall’Assessore regionale alla sicurezza sociale.

Art. 8. Osservatorio regionale sul volontariato.
1. E’ istituito presso l’Assessorato regionale alla sicurezza sociale l’Osservatorio regionale sul volontariato.
2. L’Osservatorio regionale è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è composto da:
a) il Responsabile della struttura «Sicurezza Sociale», o un suo delegato, che lo presiede (1);
b) un rappresentante dei comuni della regione designato dall’associazione nazionale comuni d’Italia (ANCI), sede regionale;
c) un rappresentante della Lega delle Autonomie locali sede regionale;
d) un rappresentante delle province della regione designato dall’Unione province d’Italia (UPI), sede regionale;
e) otto rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro regionale di cui all’articolo 3, eletti alla conferenza regionale istituita dall’articolo 6.
3. L’Osservatorio regionale è integrato, di volta in volta, con gli Assessori regionali competenti nei vari settori d’intervento. Il presidente dell’Osservatorio regionale invita a partecipare alle sedute i dirigenti competenti nelle questioni oggetto di esame nonchè i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato interessate.
4. Le funzioni di segretario dell’Osservatorio regionale sono svolte da un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore all’ottava, designato dall’Assessore regionale alla sicurezza sociale.
5. Qualora entro quarantacinque giorni dalla data della richiesta non siano pervenute tutte le designazioni previste dal comma 2, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla costituzione
dell’Osservatorio regionale purchè il numero dei membri di cui è possibile la nomina sia almeno pari ai due terzi del numero complessivo dei membri dell’Osservatorio stesso. L’integrazione dei membri eventualmente mancanti all’atto della costituzione dell’Osservatorio regionale è effettuata con successivo decreto.
6. I componenti l’Osservatorio regionale cessano dall’incarico al momento del rinnovo del Consiglio regionale.
7. Ai membri dell’Osservatorio regionale esterni all’Amministrazione regionale spetta il rimborso delle spese sostenute per partecipare alle sedute.
8. L’Osservatorio regionale si riunisce su convocazione del suo presidente almeno sei volte l’anno. Esso può essere convocato, altresì, in via straordinaria, su richiesta motivata del suo Presidente o di uno degli Assessori regionali competenti nei settori d’intervento, delle organizzazioni di volontariato o di almeno sei membri dell’Osservatorio regionale stesso.
9. L’Osservatorio regionale ha i seguenti compiti:
a) avanzare alla Giunta ed al Consiglio regionale proposte d’intervento nelle materie che interessano le attività delle organizzazioni di volontariato;
b) esprimere parere sulle richieste di cancellazione delle organizzazioni di volontariato dal registro di cui all’articolo 3;
c) assumere iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato;
d) promuovere ricerche e studi nei settori di diretto intervento delle organizzazioni di volontariato;
e) fornire ogni utile elemento per lo sviluppo del volontariato;
f) esprimere parere su progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all’articolo 3 per favorire l’applicazione di metodologie d’intervento avanzate;
g) esaminare le caratteristiche e valutare l’andamento delle convenzioni di cui all’articolo 11;
h) esprimere parere sulle proposte di riparto dei fondi di cui all’articolo 9;
i) seguire l’attuazione della presente legge e redigere in proposito un rapporto annuo da inviare e alla Giunta ed al Consiglio regionale.
10. I pareri richiesti all’Osservatorio regionale devono essere espressi entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti. Scaduto tale termine senza che l’Osservatorio regionale abbia provveduto a formulare eventuali osservazioni, si prescinde dal parere.
11. L’Osservatorio regionale invia annualmente al Presidente della Giunta Regionale una relazione sull’attività svolta.
12. L’Osservatorio regionale si avvale per l’adempimento dei propri compiti del personale e dei mezzi messi a disposizione dall’Assessorato Regionale alla sicurezza sociale.

Art. 9. Contributi in favore delle organizzazioni di volontariato.
1. In relazione a quanto previsto dell’articolo 10, comma 2, lettera e) della citata legge n. 266/91, entro i limiti dello stanziamento del relativo capitolo di bilancio, la Regione concede contributi per il sostegno di specifiche e documentate attività o per progetti, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) della legge 11 agosto 1991, n. 266 proposti dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro istituito dall’articolo 3.
2. Al fine di ottenere i contributi di cui al precedente comma, le organizzazioni di volontariato devono presentare domande alla Giunta Regionale entro il 30 giugno di ogni anno. Nella prima applicazione della presente legge, le domande dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.
3. La Giunta Regionale, sulla base delle domande pervenute, provvede annualmente al riparto dei fondi, dopo aver acquisito il parere dell’Osservatorio regionale, sentita la competente Commissione consiliare, indicando le modalità di erogazione delle relative somme. L’Osservatorio e la Commissione rendono il parere entro trenta giorni dalla richiesta, prescindendosene in casi di infruttuoso decorrere del termine predetto.
4. I contributi ottenuti devono essere rendicontati dalle organizzazioni di volontariato beneficiarie entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello cui i contributi stessi si riferiscono. Le organizzazioni sono tenute a comunicare, con la presentazione del rendiconto altri eventuali contributi percepiti per la loro attività da soggetti pubblici e privati e dagli enti di cui all’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.
5. In caso di omessa rendicontazione ai sensi del comma 4 o di gravi disfunzioni o irregolarità nello svolgimento dell’attività di volontariato, riscontrate in occasione delle visite di controllo di cui all’articolo 10, la Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente nel settore d’intervento, può disporre, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi concessi ed il recupero delle somme già erogate secondo le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 10. Controlli.
1. L’Assessore regionale alla sicurezza sociale esercita funzioni di controllo sulle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all’articolo 3, anche se non convenzionate, mediante l’attività ispettiva del dipendente apparato amministrativo, con l’eventuale concorso di unità operanti in altri rami dell’amministrazione regionale, tenuto conto degli specifici settori d’intervento.
2. Il controllo si realizza attraverso visite ordinarie e visite straordinarie possibili in qualsiasi momento, obbligatorie in caso di segnalazioni di enti pubblici e privati, di cittadini o di forze sociali interessate, ed ha lo scopo di verificare la conformità dell’attività svolta dall’Organizzazione di volontariato alle prescrizioni legislative e, in particolare, l’effettivo perdurare dei requisiti per l’iscrizione nel registro, la regolare tenuta della documentazione contabile, la marginalità e lo scopo solidaristico di eventuali attività commerciali e produttive.
3. Delle visite di controllo effettuate deve essere redatto regolare processo verbale datato e sottoscritto, oltre che dall’ispettore, dal legale rappresentante della organizzazione di volontariato controllata, il quale può farvi iscrivere le proprie osservazioni.
4. Le disfunzioni o irregolarità eventualmente riscontrate vengono comunicate dal dirigente del servizio ispettivo di cui al primo comma al Presidente della Giunta regionale ed all’Assessore regionale competente nel settore d’intervento in cui opera l’organizzazione di volontariato, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cancellazione dal registro di cui all’articolo 3 e di revoca dei contributi di cui all’articolo 9.

Art. 11. Convenzione.
1. La Regione, gli enti locali e gli enti sub – regionali, ivi comprese le UU.SS.LL., possono stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato purchè queste siano iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui all’articolo 3 e dimostrino attitudine e capacità operativa in relazione all’attività da svolgere.
2. Ogni anno la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e la Conferenza regionale del volontariato di cui all’art. 6, definisce i criteri ed i settori di intervento delle associazioni di volontariato per il conferimento delle priorità nella stipula delle convenzioni.
3. Le convenzioni, per l’attuazione delle finalità di cui al secondo comma dell’articolo 1, devono prevedere disposizioni dirette a garantire il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonchè modalità di riscontro dei relativi risultati.
4. In particolare le convenzioni devono contenere:
a) l’indicazione dei requisiti e dei criteri che hanno dato titolo di priorità nella scelta della organizzazione per la stipula della convenzione;
b) l’individuazione delle specifiche attività di volontariato e dei relativi destinatari, nel quadro della programmazione della Regione e delle finalità statutarie dell’organizzazione di volontariato;
c) le condizioni di salvaguardia dell’autonomia organizzativa e metodologica del volontariato, nel rispetto delle finalità della Regione e della libertà dei soggetti destinatari;
d) l’impegno a svolgere con continuità le attività convenzionate;
e) le modalità necessarie ad ottenere i contributi e i rimborsi per i costi di funzionamento in rapporto agli impegni di attività dell’organizzazione di volontariato, comprese la copertura assicurativa per gli infortuni e le malattie connesse all’attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi nonchè le spese per la formazione;
f) l’elenco delle strutture immobiliari e degli strumenti che la Regione, mette a disposizione dell’organizzazione di volontariato ed eventuali costi di strutture e mezzi privati;
g) le modalità di rapporto tra l’organizzazione di volontariato ed i competenti servizi della Regione;
h) il numero e la quantificazione di eventuali lavoratori dipendenti o autonomi delle cui prestazioni si avvalgono le organizzazioni di volontariato, purchè entro i limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta;
i) l’indicazione della formazione di base sufficiente per l’espletamento dell’attività convenzionata;
l) le modalità per le periodiche modifiche, le informazioni reciproche ed i criteri di controllo adottati dalla Regione sull’attività della organizzazione stipulante;
m) la durata del rapporto convenzionale.
5) Le controversie fra la Regione e le organizzazioni di volontariato possono essere risolte oltre che dai mezzi ordinari giurisdizionali anche a mezzo di arbitrato da definirsi d’intesa tra le parti interessate, nell’ambito delle convenzioni tra le medesime stipulate.

Art. 12. Norme transitorie.
1. In sede di prima attuazione della presente legge si intendono iscritte ad ogni effetto nel registro di cui all’art. 3 le organizzazioni di volontariato già individuate con provvedimento regionale.
2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge le convenzioni già stipulate fra le organizzazioni di volontariato e gli enti previsti devono essere adeguate alle disposizioni dell’art. 11, pena la cancellazione delle organizzazioni medesime dal registro regionale.

Art. 13. Disposizioni finanziarie.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si farà fronte con successiva legge di variazione di bilancio ai sensi dell’art. 33 comma 2 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44.

Art. 14. Disposizioni abrogative e finali.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le norme regionali concernenti le attività di volontariato con essa incompatibili.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dei relativi decreti di attuazione.

Art. 15. Norma finale.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione e dell’articolo 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
2. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

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(1) Lettera così modificata dall’art. 1 della L.R. 18 marzo 1997, n. 5.

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