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Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati

di Redazione

Legge 11 Aprile 2000, n. 83 “Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 Aprile 2000

Art. 1.

1. All’articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da:
“e con l’indicazione della durata dell’astensione dal lavoro” fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “. I soggetti che proclamano
lo sciopero hanno l’obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di
preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonchè le motivazioni,
dell’astensione collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere data
sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all’apposito
ufficio costituito presso l’autorità competente ad adottare l’ordinanza
di cui all’articolo 8, che ne cura la immediata trasmissione alla
Commissione di garanzia di cui all’articolo 12”.
2. All’articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146,
dopo le parole: “in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze
della sicurezza” sono inserite le seguenti: “, nonchè alla
salvaguardia dell’integrità degli impianti”.
3. All’articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146,
le parole da: “di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93” fino a: “sentite
le organizzazioni degli utenti” sono sostituite dalle seguenti: “di cui
al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
nonchè nei regolamenti di servizio, da emanare in base agli accordi con
le rappresentanze del personale di cui all’articolo 47 del medesimo
decreto legislativo n. 29 del 1993”.
4. All’articolo 2, comma 2, secondo periodo, della
legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: “possono disporre
forme di erogazione periodica” sono aggiunte le seguenti: “e devono
altresì indicare intervalli minimi da osservare tra l’effettuazione
di uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando ciò sia
necessario ad evitare che, per effetto di scioperi proclamati in
successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo
stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia
oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici
di cui all’articolo 1. Nei predetti contratti o accordi
collettivi devono essere in ogni caso previste procedure di
raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe
le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero
ai sensi del comma 1. Se non intendono adottare le procedure
previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono
richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione
si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale, presso la
prefettura, o presso il comune nel caso di scioperi nei
servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso
in cui l’amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero
ha rilievo nazionale, presso la competente struttura del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora
le prestazioni indispensabili e le altre misure di cui al
presente articolo non siano previste dai contratti o accordi
collettivi o dai codici di autoregolamentazione, o se previste
non siano valutate idonee, la Commissione di garanzia adotta,
nelle forme di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a),
la provvisoria regolamentazione compatibile con le finalità del comma 3”.
5. All’articolo 2, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146,
le parole da: “di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93” fino
a: “di cui all’articolo 25 della medesima legge” sono
sostituite dalle seguenti: “di cui al
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nonchè nei regolamenti di servizio da emanare
in base agli accordi con le rappresentanze del personale di
cui all’articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29
del 1993 e nei codici di autoregolamentazione di cui
all’articolo 2-bis della presente legge”.
6. All’articolo 2, comma 6, della legge 12 giugno 1990, n. 146,
dopo le parole: “quando l’astensione dal lavoro sia terminata.”
è inserito il seguente periodo: “Salvo che sia intervenuto un
accordo tra le parti ovvero vi sia stata una richiesta da parte
della Commissione di garanzia o dell’autorità competente ad
emanare l’ordinanza di cui all’articolo 8, la revoca spontanea
dello sciopero proclamato, dopo che è stata data informazione
all’utenza ai sensi del presente comma, costituisce forma
sleale di azione sindacale e viene valutata dalla Commissione
di garanzia ai fini previsti dall’articolo 4, commi da 2 a 4-bis”.
7. All’articolo 2, comma 6, della legge 12 giugno 1990, n. 146,
dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: “Le amministrazioni
e le imprese erogatrici dei servizi hanno l’obbligo di fornire
tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia
richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati
ed effettuati, le revoche, le sospensioni ed i rinvii degli
scioperi proclamati, e le relative motivazioni, nonchè le cause
di insorgenza dei conflitti. La violazione di tali obblighi
viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini di cui
all’articolo 4, comma 4-sexies”.

Art. 2.

1. Dopo l’articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146,
è inserito il seguente:

“Art. 2-bis.
– 1. L’astensione collettiva dalle prestazioni, a fini di protesta
o di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi,
professionisti o piccoli imprenditori, che incida sulla funzionalità
dei servizi pubblici di cui all’articolo 1, è esercitata nel
rispetto di misure dirette a consentire l’erogazione delle
prestazioni indispensabili di cui al medesimo articolo.
A tale fine la Commissione di garanzia di cui
all’articolo 12 promuove l’adozione, da parte delle
associazioni o degli organismi di rappresentanza delle
categorie interessate, di codici di autoregolamentazione
che realizzino, in caso di astensione collettiva, il
contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente
tutelati di cui all’articolo 1. Se tali codici mancano o
non sono valutati idonei a garantire le finalità di cui al
comma 2 dell’articolo 1, la Commissione di garanzia, sentite
le parti interessate nelle forme previste
dall’articolo 13, comma 1, lettera a), delibera la
provvisoria regolamentazione. I codici di autoregolamentazione
devono in ogni caso prevedere un termine di preavviso non inferiore
a quello indicato al comma 5 dell’articolo 2, l’indicazione
della durata e delle motivazioni dell’astensione collettiva,
ed assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile
con le finalità di cui al comma 2 dell’articolo 1. In caso di
violazione dei codici di autoregolamentazione, fermo restando
quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 2, la Commissione
di garanzia valuta i comportamenti e adotta le sanzioni di cui
all’articolo 4”.
2. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora i codici di autoregolamentazione di cui all’articolo 2-bis della legge 12 giugno 1990, n. 146, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non siano ancora stati adottati, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previste dall’articolo 13, comma 1, lettera a), della predetta legge n. 146 del 1990, come sostituito dall’articolo 10, comma 1, della presente legge, delibera la provvisoria regolamentazione.

Art. 3.

1. All’articolo 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146,
le parole: “, primo periodo,” sono soppresse.
2. All’articolo 4, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146,
le parole da: “, per la durata dell’azione stessa” fino a:
“pubblici dipendenti” sono sostituite dalle seguenti: “i
permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali
comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per
la durata dell’astensione stessa e comunque per un ammontare
economico complessivo non inferiore a lire 5.000.000 e non
superiore a lire 50.000.000 tenuto conto della consistenza
associativa, della gravità della violazione e della eventuale
recidiva, nonchè della gravità degli effetti dello sciopero
sul servizio pubblico. Le medesime organizzazioni sindacali
possono altresì essere escluse dalle trattative alle quali
partecipino per un periodo di due mesi dalla cessazione del
comportamento”.
3. All’articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, il comma 3 è abrogato.
4. All’articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, il
comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i
legali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i
servizi pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, che non
osservino le disposizioni previste dal comma 2
dell’articolo 2 o gli obblighi loro derivanti dagli accordi
o contratti collettivi di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o
dalla regolazione provvisoria della Commissione di garanzia, o che
non prestino correttamente l’informazione agli utenti di cui
all’articolo 2, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000, tenuto conto della
gravità della violazione, dell’eventuale recidiva, dell’incidenza
di essa sull’insorgenza o sull’aggravamento di conflitti e del
pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti. Alla medesima
sanzione sono soggetti le associazioni e gli organismi rappresentativi
dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori,
in solido con i singoli lavoratori autonomi, professionisti o
piccoli imprenditori, che aderendo alla protesta si siano astenuti
dalle prestazioni, in caso di violazione dei codici di
autoregolamentazione di cui all’articolo 2-bis, o della
regolazione provvisoria della Commissione di garanzia e in
ogni altro caso di violazione dell’articolo 2, comma 3.
Nei casi precedenti, la sanzione viene applicata con
ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del
lavoro-sezione ispettorato del lavoro”.
5. All’articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo
il comma 4, come sostituito dal comma 4 del presente articolo,
sono inseriti i seguenti:
“4-bis. Qualora le sanzioni previste ai commi 2 e 4 non risultino
applicabili, perchè le organizzazioni sindacali che hanno promosso
lo sciopero o vi hanno aderito non fruiscono dei benefìci di ordine
patrimoniale di cui al comma 2 o non partecipano alle trattative,
la Commissione di garanzia delibera in via sostitutiva una sanzione
amministrativa pecuniaria a carico di coloro che rispondono
legalmente per l’organizzazione sindacale responsabile, tenuto
conto della consistenza associativa, della gravità della violazione
e della eventuale recidiva, nonchè della gravità degli effetti dello
sciopero sul servizio pubblico, da un minimo di lire 5.000.000 ad
un massimo di lire 50.000.000. La sanzione viene applicata con
ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione
ispettorato del lavoro.
4-ter. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate nel
massimo se l’astensione collettiva viene effettuata nonostante la
delibera di invito della Commissione di garanzia emanata ai sensi
dell’articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h).
4-quater. Su richiesta delle parti interessate, delle associazioni
degli utenti rappresentative ai sensi della
legge 30 luglio 1998, n. 281, delle autorità nazionali o locali
che vi abbiano interesse o di propria iniziativa, la Commissione
di garanzia apre il procedimento di valutazione del comportamento
delle organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero o vi
aderiscono, o delle amministrazioni e delle imprese interessate,
ovvero delle associazioni o organismi di rappresentanza dei
lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori,
nei casi di astensione collettiva di cui agli articoli 2 e 2-bis.
L’apertura del procedimento viene notificata alle parti, che hanno
trenta giorni per presentare osservazioni e per chiedere di essere
sentite. Decorso tale termine e comunque non oltre sessanta giorni
dall’apertura del procedimento, la Commissione formula la propria
valutazione e, se valuta negativamente il comportamento, tenuto
conto anche delle cause di insorgenza del conflitto, delibera le
sanzioni ai sensi del presente articolo, indicando il termine
entro il quale la delibera deve essere eseguita con avvertenza
che dell’avvenuta esecuzione deve essere data comunicazione
alla Commissione di garanzia nei trenta giorni successivi, cura
la notifica della delibera alle parti interessate e, ove necessario,
la trasmette alla direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato
del lavoro competente.
4-quinquies. L’INPS trasmette trimestralmente alla Commissione di garanzia
i dati conoscitivi sulla devoluzione dei contributi sindacali per gli
effetti di cui al comma 2.
4-sexies. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche ed i
legali rappresentanti degli enti e delle imprese che nel termine
indicato per l’esecuzione della delibera della Commissione di
garanzia non applichino le sanzioni di cui al presente articolo,
ovvero che non forniscano nei successivi trenta giorni le informazioni
di cui all’articolo 2, comma 6, sono soggetti ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a lire 1.000.000 per
ogni giorno di ritardo ingiustificato. La sanzione amministrativa
pecuniaria viene deliberata dalla Commissione di garanzia tenuto
conto della gravità della violazione e della eventuale recidiva,
ed applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale
del lavoro-sezione ispettorato del lavoro, competente per territorio”.

Art. 4.

1. I commi sesto e settimo dell’articolo 28 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, introdotti dall’articolo 6, comma 1,
della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono abrogati.

Art. 5.

1. All’articolo 7, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146,
le parole: “di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93” sono sostituite
dalle seguenti: “di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni”.

Art. 6.

1. Dopo l’articolo 7 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è inserito il seguente:

“Art. 7-bis –

1. Le associazioni degli utenti riconosciute ai fini della
legge 30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate ad agire in giudizio
ai sensi dell’articolo 3 della citata legge, in deroga alla
procedura di conciliazione di cui al comma 3 dello stesso articolo,
anche al solo fine di ottenere la pubblicazione, a spese del
responsabile, della sentenza che accerta la violazione dei
diritti degli utenti, limitatamente ai casi seguenti:
a) nei confronti delle organizzazioni sindacali responsabili,
quando lo sciopero sia stato revocato dopo la comunicazione
all’utenza al di fuori dei casi di cui all’articolo 2, comma 6,
e quando venga effettuato nonostante la delibera di invito della
Commissione di garanzia di differirlo ai sensi dell’articolo 13,
comma 1, lettere c), d), e) ed h), e da ciò consegua un pregiudizio
al diritto degli utenti di usufruire con certezza dei servizi pubblici;
b) nei confronti delle amministrazioni, degli enti o delle imprese che
erogano i servizi di cui all’articolo 1, qualora non vengano fornite
adeguate informazioni agli utenti ai sensi dell’articolo 2, comma 6,
e da ciò consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire
dei servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza”.

Art. 7.

1. L’articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è sostituito dal seguente:

“Art. 8.
– 1. Quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e
imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati
di cui all’articolo 1, comma 1, che potrebbe essere cagionato
dall’interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei
servizi pubblici di cui all’articolo 1, conseguente
all’esercizio dello sciopero o a forme di astensione
collettiva di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli
imprenditori, su segnalazione della Commissione di garanzia ovvero,
nei casi di necessità e urgenza, di propria iniziativa, informando
previamente la Commissione di garanzia, il Presidente del Consiglio
dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha
rilevanza nazionale o interregionale, ovvero, negli altri casi,
il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto
speciale, informati i presidenti delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, invitano le parti a desistere dai
comportamenti che determinano la situazione di pericolo, esperiscono
un tentativo di conciliazione, da esaurire nel più breve tempo possibile
, e se il tentativo non riesce, adottano con ordinanza le misure necessarie
a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente
tutelati di cui all’articolo 1, comma 1.
2. L’ordinanza può disporre il differimento dell’astensione collettiva
ad altra data, anche unificando astensioni collettive già proclamate,
la riduzione della sua durata ovvero prescrivere l’osservanza da parte
dei soggetti che la proclamano, dei singoli che vi aderiscono e delle
amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di misure idonee
ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili
con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati
di cui all’articolo 1, comma 1. Qualora la Commissione di garanzia,
nella sua segnalazione o successivamente, abbia formulato una proposta
in ordine alle misure da adottare con l’ordinanza al fine di evitare
il pregiudizio ai predetti diritti, l’autorità competente ne tiene conto.
L’ordinanza è adottata non meno di quarantotto ore prima dell’inizio
dell’astensione collettiva, salvo che sia ancora in corso il tentativo
di conciliazione o vi siano ragioni di urgenza, e deve specificare il
periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere
osservati dalle parti.
3. L’ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione
da effettuare, a cura dell’autorità che l’ha emanata, ai soggetti che
promuovono l’azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici
del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente
indicati nella stessa, nonchè mediante affissione nei luoghi di lavoro,
da compiere a cura dell’amministrazione o dell’impresa erogatrice.
Dell’ordinanza viene altresì data notizia mediante adeguate forme di
pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o mediante
diffusione attraverso la radio e la televisione.
4. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, il
Presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione alle Camere”.

Art. 8.

1. All’articolo 9, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole:
“dei prestatori di lavoro subordinato o autonomo” sono sostituite dalle
seguenti: “dei singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli
imprenditori”.
2. All’articolo 9, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole:
“da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 400.000” sono
sostituite dalle seguenti: “da un minimo di lire 500.000 ad un massimo
di lire 1.000.000. Le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e
gli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti
e piccoli imprenditori, che non ottemperano all’ordinanza di cui
all’articolo 8 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 per ogni giorno di mancata ottemperanza,
a seconda della consistenza economica dell’organizzazione, associazione
o organismo rappresentativo e della gravità delle conseguenze dell’infrazione.
Le sanzioni sono irrogate con decreto della stessa autorità che ha emanato
l’ordinanza e sono applicate con ordinanza-ingiunzione della direzione
provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro”.

Art. 9.

1. All’articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, i periodi
secondo e terzo, introdotti dall’articolo 17, comma 13, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, sono sostituiti dai seguenti:
“La Commissione si avvale di personale, anche con qualifica dirigenziale,
delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo,
adottando a tale fine i relativi provvedimenti. Per i dipendenti
pubblici si applica la disposizione di cui all’articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. La Commissione individua, con
propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi
nel limite massimo di trenta unità. Il personale in servizio presso
la Commissione in posizione di comando o fuori ruolo conserva lo
stato giuridico e il trattamento economico fondamentale delle
amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime. Allo
stesso personale spettano un’indennità nella misura prevista per
il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri,
nonchè gli altri trattamenti economici accessori previsti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro. I trattamenti accessori gravano sul
fondo di cui al comma 5”.
2. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, pari a lire 108 milioni per il 2000 ed a lire 423 milioni
annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

Art. 10.

1. L’articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è sostituito dal seguente:
“Art. 13. – 1

. La Commissione:
a) valuta, anche di propria iniziativa, sentite le organizzazioni
dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell’elenco di
cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, che siano interessate ed operanti
nel territorio di cui trattasi, le quali possono esprimere il loro parere
entro il termine stabilito dalla Commissione medesima, l’idoneità delle
prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione
e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2
a garantire il contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero
con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati,
di cui al comma 1 dell’articolo 1, e qualora non le giudichi idonee
sulla base di specifica motivazione, sottopone alle parti una proposta
sull’insieme delle prestazioni, procedure e misure da considerare
indispensabili. Le parti devono pronunciarsi sulla proposta della
Commissione entro quindici giorni dalla notifica. Se non si pronunciano,
la Commissione, dopo avere verificato, in seguito ad apposite audizioni
da svolgere entro il termine di venti giorni, l’indisponibilità delle
parti a raggiungere un accordo, adotta con propria delibera la provvisoria
regolamentazione delle prestazioni indispensabili, delle procedure di
raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure di contemperamento
comunicandola alle parti interessate, che sono tenute ad osservarla agli
effetti dell’articolo 2, comma 3, fino al raggiungimento di un accordo
valutato idoneo. Nello stesso modo la Commissione valuta i codici di
autoregolamentazione di cui all’articolo 2-bis, e provvede nel caso in
cui manchino o non siano idonei ai sensi della presente lettera.
La Commissione, al fine della provvisoria regolamentazione di cui
alla presente lettera, deve tenere conto delle previsioni degli atti
di autoregolamentazione vigenti in settori analoghi o similari nonchè
degli accordi sottoscritti nello stesso settore dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Nella provvisoria regolamentazione, le prestazioni indispensabili
devono essere individuate in modo da non compromettere, per la durata
della regolamentazione stessa, le esigenze fondamentali di cui
all’articolo 1; salvo casi particolari, devono essere contenute
in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni
normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di
personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente
utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato
dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza.
Si deve comunque tenere conto dell’utilizzabilità di servizi alternativi
o forniti da imprese concorrenti. Quando, per le finalità di cui
all’articolo 1, è necessario assicurare fasce orarie di erogazione
dei servizi, questi ultimi devono essere garantiti nella misura di
quelli normalmente offerti e pertanto non rientrano nella predetta
percentuale del 50 per cento. Eventuali deroghe da parte della
Commissione, per casi particolari, devono essere adeguatamente motivate
con specifico riguardo alla necessità di garantire livelli di funzionamento
e di sicurezza strettamente occorrenti all’erogazione dei servizi,
in modo da non compromettere le esigenze fondamentali di cui all’articolo 1.
I medesimi criteri previsti per la individuazione delle prestazioni
indispensabili ai fini della provvisoria regolamentazione costituiscono
parametri di riferimento per la valutazione, da parte della Commissione,
dell’idoneità degli atti negoziali e di autoregolamentazione.
Le delibere adottate dalla Commissione ai sensi della presente lettera
sono immediatamente trasmesse ai Presidenti delle Camere;
b) esprime il proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative
dei contenuti degli accordi o codici di autoregolamentazione di cui
al comma 2 dell’articolo 2 e all’articolo 2-bis per la parte di
propria competenza su richiesta congiunta delle parti o di propria
iniziativa. Su richiesta congiunta delle parti interessate,
la Commissione può inoltre emanare un lodo sul merito della
controversia. Nel caso in cui il servizio sia svolto con il
concorso di una pluralità di amministrazioni ed imprese la
Commissione può convocare le amministrazioni e le imprese
interessate, incluse quelle che erogano servizi strumentali,
accessori o collaterali, e le rispettive organizzazioni sindacali,
e formulare alle parti interessate una proposta intesa a rendere
omogenei i regolamenti di cui al comma 2 dell’articolo 2, tenuto
conto delle esigenze del servizio nella sua globalità;
c) ricevuta la comunicazione di cui all’articolo 2, comma 1, può
assumere informazioni o convocare le parti in apposite audizioni,
per verificare se sono stati esperiti i tentativi di conciliazione
e se vi sono le condizioni per una composizione della controversia,
e nel caso di conflitti di particolare rilievo nazionale può invitare,
con apposita delibera, i soggetti che hanno proclamato lo sciopero
a differire la data dell’astensione dal lavoro per il tempo necessario
a consentire un ulteriore tentativo di mediazione;
d) indica immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni
delle disposizioni relative al preavviso, alla durata massima,
all’esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e di
conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi tra
successive proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione riguardante
la fase precedente all’astensione collettiva, e può invitare, con
apposita delibera, i soggetti interessati a riformulare la proclamazione
in conformità alla legge e agli accordi o codici di autoregolamentazione
differendo l’astensione dal lavoro ad altra data;
e) rileva l’eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni di servizi
pubblici alternativi, che interessano il medesimo bacino di utenza,
per effetto di astensioni collettive proclamate da soggetti sindacali
diversi e può invitare i soggetti la cui proclamazione sia stata
comunicata successivamente in ordine di tempo a differire l’astensione
collettiva ad altra data;
f) segnala all’autorità competente le situazioni nelle quali dallo sciopero
o astensione collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo di
pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di
cui all’articolo 1, comma 1, e formula proposte in ordine alle misure
da adottare con l’ordinanza di cui all’articolo 8 per prevenire
il predetto pregiudizio;
g) assume informazioni dalle amministrazioni e dalle imprese erogatrici
di servizi di cui all’articolo 1, che sono tenute a fornirle nel termine
loro indicato, circa l’applicazione delle delibere sulle sanzioni ai
sensi dell’articolo 4, circa gli scioperi proclamati ed effettuati,
le revoche, le sospensioni e i rinvii di scioperi proclamati; nei casi
di conflitto di particolare rilievo nazionale, può acquisire dalle
medesime amministrazioni e imprese, e dalle altre parti interessate,
i termini economici e normativi della controversia e sentire le parti
interessate, per accertare le cause di insorgenza dei conflitti,
ai sensi dell’articolo 2, comma 6, e gli aspetti che riguardano
l’interesse degli utenti; può acquisire dall’INPS, che deve
fornirli entro trenta giorni dalla richiesta, dati analitici
relativamente alla devoluzione dei contributi sindacali per effetto
dell’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 4;
h) se rileva comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano
i servizi di cui all’articolo 1 in evidente violazione della presente
legge o delle procedure previste da accordi o contratti collettivi o
comportamenti illegittimi che comunque possano determinare
l’insorgenza o l’aggravamento di conflitti in corso, invita, con
apposita delibera, le amministrazioni o le imprese predette a desistere
dal comportamento e ad osservare gli obblighi derivanti dalla legge o
da accordi o contratti collettivi;
i) valuta, con la procedura prevista dall’articolo 4, comma 4-quater,
il comportamento delle parti e se rileva eventuali inadempienze o violazioni
degli obblighi che derivano dalla presente legge, degli accordi o contratti
collettivi sulle prestazioni indispensabili, delle procedure di
raffreddamento e conciliazione e delle altre misure di contemperamento,
o dei codici di autoregolamentazione, di cui agli articoli 2,
commi 1 e 2, e 2-bis, considerate anche le cause di insorgenza
del conflitto, delibera le sanzioni previste dall’articolo 4 e,
per quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 4, prescrive al
datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari;
l) assicura forme adeguate e tempestive di pubblicità delle proprie
delibere, con particolare riguardo alle delibere di invito di cui
alle lettere c) d), e) ed h), e può richiedere la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale di comunicati contenenti gli accordi o i
codici di autoregolamentazione di ambito nazionale valutati idonei
o le eventuali provvisorie regolamentazioni da essa deliberate in
mancanza di accordi o codici idonei. Le amministrazioni e le imprese
erogatrici di servizi hanno l’obbligo di rendere note le delibere
della Commissione, nonchè gli accordi o contratti collettivi di cui
all’articolo 2, comma 2, mediante affissione in luogo accessibile a tutti;
m) riferisce ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o di
propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei conflitti
nazionali e locali relativi a servizi pubblici essenziali, valutando
la conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed individuali
, dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di autoregolamentazione
o alle clausole sulle prestazioni indispensabili;
n) trasmette gli atti e le pronunce di propria competenza ai Presidenti delle
Camere e al Governo, che ne assicura la divulgazione tramite
i mezzi di informazione”.

Art. 11.

1. All’articolo 14, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146,
le parole: “può indire” sono sostituite dalla seguente: “indíce”.

Art. 12.

1. L’articolo 17 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è abrogato.

Art. 13.

1. All’articolo 20, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146,
nel secondo periodo, dopo le parole: “quanto previsto” sono
inserite le seguenti: “dall’articolo 2 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall’articolo 38
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni,
nonchè”.

Art. 14.

1. All’articolo 20 della legge 12 giugno 1990, n. 146,
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis. Ai fini della presente legge si considerano piccoli
imprenditori i soggetti indicati all’articolo 2083 del codice civile”.

Art. 15.

1. Dopo l’articolo 20 della legge 12 giugno 1990, n. 146,
è aggiunto il seguente:

“Art. 20-bis. –
1. Contro le deliberazioni della Commissione di garanzia
in materia di sanzioni è ammesso ricorso al giudice del lavoro”.

Art. 16.

1. Le sanzioni previste dagli articoli 4 e 9 della
legge 12 giugno 1990, n. 146, non si applicano alle violazioni
commesse anteriormente al 31 dicembre 1999.
2. Le sanzioni comminate, anteriormente al 31 dicembre 1999,
per le violazioni di cui al comma 1 sono estinte.
3. I giudizi di opposizione agli atti con i quali sono state
comminate sanzioni per le violazioni di cui al comma 1, commesse
anteriormente al 31 dicembre 1999, pendenti, in qualsiasi
stato e grado, sono automaticamente estinti con compensazione delle spese.
4. In nessun caso si fa luogo al rimborso di somme corrisposte
per il pagamento delle sanzioni.

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